sabato 6 novembre 2021

Nuove Linee Guida della UE per tutelare la biodiversità

Con Comunicazione della Commissione (2021/C 437/01 - QUI) è stata pubblicata una nuova Guida metodologica per lo svolgimento della Valutazione di Incidenza (VIncA) su progetti e piani che possono produrre effetti sui siti Natura 2000 tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE (QUI) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

 

LA NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO PER LA NUOVA GUIDA UE

L’articolo 6 (commi 3 e 4) della Direttiva Habitat 92/43/CEE recita:

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.”

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.

La Comunicazione della Commissione 2021/C 437/01 predispone una guida aggiornata delle modalità di svolgimento della Valutazione di Incidenza di cui ai sopra riportati commi 3 e 4 dell’articolo 6 della Direttiva Habitat.



LE FASI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

1. screening: verifica se il piano o progetto riguarda siti Habitat o comunque possa probabilmente incidere sugli stessi

2. valutazione di incidenza: quando il piano o progetto riguarda un sito Habitat o è dimostrato che produca una incidenza sullo stesso

3. deroga a valutazione di incidenza: il piano progetto pur riguardando un sito habitat o producendo un impatto su di esso, sono necessari per motivi di rilevante interesse pubblico ma occorre adottare misure compensative per tutelare il sito habitat.

Secondo la Guida ciascuna fase della procedura è influenzata da quella precedente. L'ordine delle fasi è quindi essenziale per applicare correttamente l'articolo 6, paragrafi 3 e 4.


PRINCIPIO DI PRECAUZIONE DEVE ATTRAVERSARE TUTTE LE FASI DELLAVALUTAZIONE DI INCIDENZA

Spetta al promotore del piano o del progetto dimostrare, e all'autorità competente confermare, senza ragionevole dubbio che:

1. nella prima fase (screening), è possibile escludere probabili incidenze significative;

2. nella seconda fase (opportuna valutazione), è possibile escludere effetti negativi sull'integrità di un sito Natura 2000;

3. nella terza fase il principio di precauzione trova applicazione relativamente alle misure compensative.

La decisione in merito all'eventualità che il piano o il progetto possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000 dovrebbe essere presa tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sitoDi conseguenza è essenziale che gli obiettivi di conservazione specifici del sito siano fissati senza indugio per tutti i siti Natura 2000 e che siano resi pubblici.

L'attenzione del valutatore deve concentrarsi sulla dimostrazione dell'assenza di effetti pregiudizievoli piuttosto che sulla loro presenza, in linea con il principio di precauzione [NOTA 1]. L'opportuna valutazione deve quindi essere sufficientemente dettagliata e comprovata, così da dimostrare l'assenza di effetti negativi, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia [NOTA 2].

Lo stesso livello di certezza è richiesto se la decisione viene presa durante la fase di screening; anche in questa fase non dovrebbero esserci ragionevoli dubbi circa l'assenza di probabili incidenze significative.

 

 

OGGETTO VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Nella definizione di piano o progetto non conta tanto la definizione di una categoria specifica di questi ma dalla capacità di questi di avere incidenze significative su un sito di Natura 2000.

 

 

ANTICIPARE LO SCREENING PRIMA POSSIBILE

Lo screening deve essere effettuato in una fase iniziale, di norma prima che tutti i dettagli di un piano o di un progetto siano stati fissati, ad esempio quando l'ubicazione e la natura generale di un progetto sono note ma il processo di progettazione non è ancora iniziato.

Quando un piano o un progetto viene sottoposto a screening in una fase iniziale, potrebbe essere necessario rivedere tale screening in una fase successiva quando si rendono disponibili maggiori dettagli del piano o del progetto. La portata dell'analisi di screening può variare tra i piani e tra i progetti, a seconda della scala dello sviluppo e delle probabili incidenze.


QUANDO È COMUNQUE NECESSARIO LO SCREENING

Una componente non conservativa di un piano o progetto che comprende la gestione della conservazione tra i suoi obiettivi può comunque richiedere un'opportuna valutazione.

In particolare il Piano o Progetto è direttamente connesso con le misure di conservazione del sito Habitat, quando:

1. le misure previste nel piano o nel progetto sono incluse nel piano di gestione del sito Natura 2000 interessato o sono proposte come parte di altre misure statutarie, amministrative o contrattuali necessarie per mantenere e ripristinare (se necessario) il sito, i suoi tipi di habitat e le sue specie in buono stato di conservazione;

2. esiste una dichiarazione comprovata dell'organo statutario competente per la gestione del sito Natura 2000 attestante che l'attività è direttamente connessa e necessaria per la gestione del sito destinatario e che è chiaramente connessa al mantenimento o al miglioramento dello stato di conservazione dei tipi di habitat o delle specie presso il sito.


 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA: QUALI PARTI DEL PROGETTO-PIANO DEVONO ESSERE CONSIDERATE

Tutte le fasi del progetto devono essere prese in considerazione, compresa la costruzione, l'esercizio e lo smantellamento.

Per i piani, è necessario raccogliere e analizzare dettagli adeguati in merito alle attività svolte all'interno del piano per verificare se individualmente o collettivamente possono avere un'incidenza significativa sui siti Natura 2000, anche in combinazione con altri piani o progetti.


 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Un modo efficace per prevenire i conflitti con i siti di Natura 2000 e con le specie e gli habitat protetti dell'UE consiste nel considerare le conseguenze ambientali dei nuovi sviluppi precocemente a livello di pianificazione strategica. Si può conseguire tale obiettivo attraverso un piano di sviluppo regionale o nazionale per attività settoriali (ad esempio nel settore energetico, dei trasporti, delle attività estrattive, dell'acquacoltura) o attraverso piani regolatori o altri piani di destinazione dei suoli. Disporre di un piano strategico consente di integrare condizioni e prescrizioni ambientali, in particolare quelle relative alla conservazione della natura, in una fase iniziale della pianificazione, affinché il rischio di potenziali conflitti successivi a livello di progetto possa essere evitato o ridotto al minimo; ciò consente altresì di stabilire di conseguenza la fattibilità e i mezzi per attuare i singoli sviluppi.

Casi studio di pianificazione strategica pertinenti per Natura 2000 sono forniti nella sezione 5 dell'allegato al presente documento.


 

COLLEGAMENTI CON ALTRE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE: VIA, VAS

La Guida UE ribadisce che le procedure di VIA e VAS non possono sostituire la procedura e gli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, dato che nessuna delle due procedure prevale su quest'ultima. Di conseguenza, afferma la Guida, è essenziale che le informazioni pertinenti per l'opportuna valutazione e le relative conclusioni rimangano chiaramente distinte e identificabili nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, affinché si possano distinguere da quelle generali della VIA o della VAS. Questo è necessario perché esiste una serie di importanti distinzioni tra le procedure di VIA/VAS e l'opportuna valutazione.

 


ELEMENTI SPECIFICI DELL'OPPORTUNA VALUTAZIONE E DIFFERENZE RISPETTO ALLE PROCEDURE VIA/VAS

Sebbene la razionalizzazione delle valutazioni ambientali ai sensi della direttiva Habitat e delle direttive VIA o VAS sia utile e raccomandata nella maggior parte dei casi, è importante tenere a mente gli elementi specifici e le differenze in termini di portata e aspetti di interesse delle rispettive valutazioni. Anche l'utilizzo di determinati termini e le conseguenze delle valutazioni possono differire. In particolare:

1. l'opportuna valutazione è incentrata sulla protezione dei siti Natura 2000, ossia su zone di valore elevato in termini di biodiversità di importanza europea, e richiede pertanto verifiche più rigorose. Le conclusioni della VInCA sono vincolanti in quanto stabiliscono se un piano o un progetto può essere autorizzato o meno (le autorità competenti possono approvare il piano o il progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito). Al contrario i risultati della VIA o della VAS sono presi in considerazione nella procedura di autorizzazione o nella preparazione e nell'adozione del piano;

2. nel contesto di procedure coordinate o comuni (VInCA - VIA - VAS) avrebbe senso effettuare l'opportuna valutazione in una fase precoce del processo. Ciò eviterebbe una procedura VIA/VAS potenzialmente costosa e lunga qualora le conclusioni dell'opportuna valutazione fossero già negative, il che significa che l'autorizzazione non può essere concessa conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 (fatto salvo il caso in cui il piano o il progetto possa andare avanti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4 cioè in deroga per ragioni di pubblico interesse);

3. ai sensi della direttiva VIA, sono previste misure di attenuazione e compensative evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente, in particolare sulle specie e sugli habitat protetti dalle direttive Uccelli e Habitat. Di conseguenza le misure compensative possono essere considerate anche nel contesto della gerarchia di attenuazione per compensare le incidenze residue con l'obiettivo di evitare qualsiasi perdita netta di biodiversità.

Al contrario, nel caso di piani e progetti valutati secondo la direttiva Habitat, le misure di attenuazione per evitare, prevenire o ridurre i probabili effetti negativi significativi sull'integrità del sito sono considerate nell'ambito dell'opportuna valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, ma le misure compensative per compensare le incidenze residue sono utilizzate come ultima risorsa soltanto secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Ciò avverrebbe qualora si decidesse di procedere con il piano o il progetto pur in presenza di una conclusione negativa dell'opportuna valutazione. In tal caso occorre dimostrare innanzitutto che non esistono soluzioni alternative che evitino di ripercussioni sull'integrità dei siti Natura 2000 e che il piano o progetto è giustificato da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;


4. inoltre, per quanto concerne la fase della valutazione in cui vengono considerate le «misure di attenuazione», secondo la direttiva VIA l'attenuazione può essere presa in considerazione già nella fase di screening. Tali misure non possono essere considerate nella fase di «screening» della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, ma soltanto quando gli effetti negativi sono analizzati nella fase di opportuna valutazione effettiva.

 



[NOTA 1] Sentenza della Corte nella causa C-157/96, punto 63

[NOTA 2] Sentenza della Corte nella causa C-127/02, punto 61


 

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