lunedì 12 giugno 2017

Autorizzazioni demolizioni navi Piombino Spezia a confronto

Ritorno sulla questione della demolizione della nave  alla luce di una notizia significativa apparsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 7 giugno 2017 n.23.
Con Decreto Dirigenziale di questa Regione è stata concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dell’impianto di demolizione navale di Piombino (vedi QUIin particolare  un impianto di demolizione navale controllata (impianto di trattamento rifiuti pericolosi avente capacità superiore a 10 Mg/g);

La procedura autorizzatoria seguita nel caso di Piombino  è stata quella di sottoporre il progetto a verifica di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e anche ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Questa procedura non è stata applicata alla attività di demolizione prevista nell’Arsenale Militare della Spezia.  Questo nonostante la forte similitudine tra le due attività
 

RELATIVAMENTE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
 L’impianto di Piombino secondo la determina dirigenziale n. 7319 del 30/5/2017 rientra: “tra quelli di cui alla lettera lettera za) “Impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” all’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità”.
L’impianto di Spezia rientra nella stessa categoria di quello di Piombino sopra descritta sia sufficiente citare la domanda di autorizzazione (vedi QUI
https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/01domanda-aua-exart208rev00
) presenta dal committente dell’impianto, la Agenzia Industrie Difesa, dove si chiede la autorizzazione per le operazioni di smaltimento “D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Ora per queste tipologie di impianti/attività di gestione rifiuti non esiste una soglia quantitativa al di sotto della quale non si applica la procedura di verifica di VIA. Quindi l’impianto nell’Arsenale Militare spezzino andava sottoposto a questa procedura e questo non è stato fatto.

La mancanza della procedura di VIA non ha permesso di verificare l’impatto della attività dell’impianto spezzino, non solo per la prima nave ma anche per le future (su questo tornerò a breve), con il resto dell’area interessata a cominciare di popolosi quartieri limitrofi l’area interessata dalla attività di demolizione/riciclaggio.
Infatti L’allegato III alla Direttiva 2011/92 come modificata dalla Direttiva 2014 nei criteri per verificare la assoggettabilità a VIA  devono  essere presi in considerazione i “rischi per la salute umana” dovuti alle caratteristiche del progetto.
Quindi anche i potenziali rischi per la salute determinati dai caratteri del progetto, una volta confermati,  verranno in considerazione per verificare la significatività e quindi anche la dimensione degli impatti del progetto in rapporto  (vedi punto 3 dell’allegato III):
1.alla estensione ed intensità dell’impatto
2.alla probabilità dell’impatto
3.alla insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto
4.al cumulo tra l’impatto del progetto con altri progetti esistenti e approvati
5. alla possibilità di ridurre l’impatto

In particolare una norma ancora in vigore precisa quale debba essere il contenuto di questa analisi sui potenziali rischi per la salute nella procedura di VIA.
vecchio Dpcm 27/12/1988 (mai abrogato ma solo modificato[1]) che definisce il contenuto degli studi di impatto ambientale che devono accompagnare il progetto sottoposto a VIA , all’allegato 2 contiene una sezione F Salute Pubblica[2]. Questo decreto è applicabile ai progetti ed opere sottoposti a VIA statale (allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006) ma anche,  per quanto non disciplinato a livello regionale, anche ai progetti sottoposti a VIA di competenza delle Regioni. Questo Dpcm  tutt’ora costituisce attuazione con quanto previsto dall’allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 (contenuti dello studio di impatto ambientale).
Tale sezione F è citata non a caso nelle linee guida per la Valutazione Integrata di Impatto sanitario e ambientale (VIIAS)  del sistema delle Arpa e Ispra del 2015.


RELATIVAMENTE AL TIPO DI AUTORIZZAZIONE RILASCIATO ALL’IMPIANTO SPEZZINO
Come si evince dal testo,  presentato dalla Agenzia Industrie Difesa,  della domanda di autorizzazione questa riguarda un impianto di riciclaggio demolizione delle navi non quindi della attività di una singola nave. Infatti la stessa autorizzazione rilasciata (ex articolo 208 del DLgs 152/2006) fa già riferimento ad una seconda nave. Quindi è possibile che anche con semplici proroghe autorizzatorie l’impianto possa demolire più navi e quindi produrre quantità di rifiuti sia in entrata e in uscita che superino la soglia di 10 ton/giorno al di sopra della quale scatta una autorizzazione più stringente di quella ordinaria rilasciata per ora.
Quanto sopra sfruttando anche una norma non chiara del Regolamento UE 1257/2013: articolo 14 [NOTA 3] le prossime demolizioni avranno un semplice rinnovo automatico della autorizzazione iniziale. In questo modosi frantuma il progetto per non applicare le autorizzazioni più vincolanti (AIA e VIA) e si rinnova automaticamente senza valutare le specificità della singola demolizione.

Non avere applicato l’AIA comporta la rimozione di una istruttoria più impegnativa sotto il profilo della tutela ambientale a cominciare da uno dei tanti passaggi obbligatori di detta procedura: Il Parere Sanitario del Sindaco.

Ovviamente per l’impianto di Piombino invece  è prevista l’AIA!



CONCLUSIONI
Mi pare che per eventuali prosecuzioni di attività di demolizioni, cosa che il sottoscritto non auspica a prescindere, la prossima amministrazione comunale dovrebbe quanto meno chiedere maggior rigore istruttorio e procedurale.  



NOTE 

[1] Resta ferma altresì, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.”  Ultima parte comma 1 articolo 34 del DLgs 152/2006

[2] F. Salute pubblica. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso: a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto; b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera; c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione; d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari; e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte; f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti; g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato. Per il testo del DPCM vedi QUI.

[3] 1.   Fatte salve altre pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, le autorità competenti autorizzano gli impianti di riciclaggio situati nel loro territorio che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13 a procedere al riciclaggio delle navi. Tale autorizzazione può essere accordata ai rispettivi impianti di riciclaggio delle navi per un periodo massimo di cinque anni e rinnovata di conseguenza.
A condizione che i requisiti del presente regolamento siano rispettati, l’autorizzazione rilasciata a norma di altre pertinenti disposizioni del diritto nazionale o dell’Unione può essere combinata con l’autorizzazione a norma del presente articolo in un’unica autorizzazione, qualora tale formato permetta di evitare una duplicazione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi o dall’impresa di riciclaggio delle navi o dall’autorità competente. In tali casi, l’autorizzazione può essere prorogata conformemente al regime di autorizzazione di cui al primo comma, per un periodo massimo di cinque anni

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