Interessante sentenza del
TAR Abruzzo - Aquila (sentenza Sez. I n. 339 del 30 maggio 2017 vedi QUI) perché al di la della
vicenda di merito ricostruisce in modo chiaro i poteri dei Comuni in materia di
regolamentazione delle attività rumorose da intrattenimento (nel caso di specie
una attività balneare) anche alla luce della avvenuta liberalizzazione delle
aperture degli esercizi commerciali di ogni tipo quindi compresi quelli che
svolgono attività di somministrazione bevande e cibi con attività artistiche
e/o musicali rumorose.
IL REGOLAMENTO COMUNALE IMPUGNATO COSA DICE
Si tratta di un regolamento comunale per le
attività rumorose a carattere temporaneo, mobili ovvero stagionali. Quindi un
oggetto del contenzioso che può riguardare molte situazione anche di altri
Comuni.
Il regolamento prevede i
seguenti limiti di orario per tutte le attività di intrattenimento musicale
1. fino alle ore 1,00 di ogni notte sia per gli esercizi dotati di impianti sonori fissi sia per quelli dotati di impianti sonori mobili;
2. venerdì ed il sabato sino alle ore 2,00 di notte per le attività dotate di impianti fissi;
3. sino alle ore 3,00 per un massimo di sei serate nell’arco dell’intera stagione (e alle ore 4,00 nelle notti del 14 e del 15 agosto), solo per gli operatori in possesso di licenza ex artt. 68 e 80 TULPS e solo se si tratti di eventi che rivestono il carattere della particolarità, lasciando discrezionalità valutativa all’ente sulla particolarità dell’evento.
1. fino alle ore 1,00 di ogni notte sia per gli esercizi dotati di impianti sonori fissi sia per quelli dotati di impianti sonori mobili;
2. venerdì ed il sabato sino alle ore 2,00 di notte per le attività dotate di impianti fissi;
3. sino alle ore 3,00 per un massimo di sei serate nell’arco dell’intera stagione (e alle ore 4,00 nelle notti del 14 e del 15 agosto), solo per gli operatori in possesso di licenza ex artt. 68 e 80 TULPS e solo se si tratti di eventi che rivestono il carattere della particolarità, lasciando discrezionalità valutativa all’ente sulla particolarità dell’evento.
LE MOTIVAZIONI DELLA IMPUGNAZIONE
Secondo il gestore di una
delle attività interessata dalle prescrizioni del regolamento che ha impugnato
il regolamento, tali limiti di orario siano violativi dell’art. 3, comma 1,
lett. d-bis del D.L. 4 luglio 2006, n.223 che liberalizza gli orari di apertura
degli esercizi commerciali e si pongono in contrasto con le finalità di
favorire la libertà d’iniziativa economica (41 Cost.).
COSA DICE LA LEGGE SULLA DISCIPLINA GENERALE
DELLA LIBERAZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
La lettera d-bis dell’articolo
3 del Decreto Legge 223/2006 prevede che: “le attività di somministrazione
di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: … d-bis)
il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura
domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale dell'esercizio;”.
La legge 214/2011(conversione
decreto legge 201/2011) al comma 2 articolo 31 prevede che: “2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea
e nazionale in materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera
prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento
nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra
natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori,
dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le
Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del
presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.”
La liberalizzazione sia
pure condizionata dalla tutela di salute e ambiente ha abrogato implicitamente il comma 7 articolo 50 del Testo Unico Enti Locali, per la
parte che riguarda appunto la disciplina degli orari delle attività commerciali.
Tale comma 7 articolo 50 recita: “7. Il
sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi
dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico
degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il
Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del
riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di
persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di
specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a
sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia
di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche.”
COSA AFFERMA LA SENTENZA DEL TAR ABRUZZO CHE
RESPINGE IL RICORSO DEL GESTORE
1. il
regolamento impugnato ha ad oggetto la disciplina delle “attività rumorose a
carattere temporaneo, mobili ovvero stagionali ed è stato adottato in attuazione della legge
statale a tutela dell’inquinamento acustico, con l’esercizio, da parte del
Comune, del potere regolamentare conferito dall’art. 6, comma 1, lett.e) della
L. 26/10/1995, n. 447 . Il regolamento
comunale, dunque, non è volto ad una pianificazione degli orari degli esercizi
in cui si svolge attività di intrattenimento danzante (cosa ormai impedita
dalle norma di liberalizzazione sopra riportate), ma è diretto alla tutela
della salute, dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico, finalità perseguite proprio dalla legge n.447/1995.
2.
Nel nuovo quadro normativo la fissazione degli orari di apertura e chiusura
degli esercizi pubblici è una libera scelta degli imprenditori. Di conseguenza,
i comuni non possono più perseguire finalità di programmazione generale
utilizzando la leva degli orari, sicché risulta abrogato, per questo aspetto,
l’art. 50 comma 7 del DLgs. 18 agosto 2000 n. 267,
3.
se è vero che i Comuni non possono più perseguire finalità di programmazione
generale utilizzando la leva degli orari, è altrettanto vero che, ai sensi del
citato art. 31, comma 2, della legge 24/2011 (conversione D.L. 06/12/2011, n.
201), i Comuni ben possano proporsi obiettivi quali la protezione
dell’ambiente, della salute e del riposo dei vicini nelle ore notturne,
pregiudicato dalle diffusioni acustiche degli esercizi (nel caso specifico della sentenza uno stabilimento balneare), derivante
non soltanto dagli strumenti elettroacustici, ma anche dal rumore antropico
degli avventori del locale adibito a discoteca.
4.
se le limitazioni di orario oggetto della sentenza sono disciplinate con
regolamento, trattandosi questo di atto normativo non devono essere
specificamente motivate (come se fossero una ordinanza per intenderci) ai sensi
del comma 2 articolo 3 legge 241/1990: “2.
La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale.”.
5.
il Comune può obbligare, anche con regolamento, gli operatori ad effettuare il c.d. “collaudo
acustico” soltanto in fase di primo avvio dell’attività dopo la richiesta del
nulla osta di impianto acustico e comunque per un periodo “non superiore a 90
giorni dall'inizio dell'attività”. Dopo l’avvio dell’attività e dopo il
collaudo acustico, ai sensi dell'art. 14, L. 26 ottobre 1995, n. 447(NOTA [1])
spetta al Comune, nell’esercizio del suo potere di vigilanza e controllo-
nonché alla Provincia nell’ambito della propria compenza- effettuare i
controlli in loco per verificare il rispetto dei limiti normativi del livelli
di pressione sonora, che può avvalersi delle strutture specialistiche dell'
Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente.
6.
il Comune può introdurre sanzioni relative alla sospensione della attività e
alla revoca della autorizzazione al suo esercizio in caso di inosservanza dei
limiti di orario, anche ulteriori rispetto a quanto previsto dalle stesse leggi
regionali. Questo perché si tratta di misure finalizzate ad assicurare il
rispetto delle norme regolamentari e quindi rientrano nell’ambito degli
ordinari poteri amministrativi del Comune. Ovviamente sospensione e revoca
devono riguardare solo ed unicamente alle attività di intrattenimento svolta
con impianti elettroacustici e non alle altre attività esercitate nello
stabilimento e nelle aree attigue, che, in assenza di utilizzo di apparecchi
elettroacustici non sono soggette a limiti di orario.
[NOTA 1]
Articolo 14. Controlli
Articolo 14. Controlli
1. Le amministrazioni provinciali, al fine
di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della
presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni
ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle
agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
2. Il comune esercita le
funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
a) delle prescrizioni
attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico
veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8 comma 5;
d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.
(lettera aggiunta dall'art. 15 del d.lgs. n. 42 del 2017)
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8 comma 5;
d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.
(lettera aggiunta dall'art. 15 del d.lgs. n. 42 del 2017)
3. Il personale incaricato
dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie
regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e
di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che
costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i
documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è
munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di
appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od
ostacolare le attività di verifica o di controllo.
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