martedì 27 giugno 2017

Linee guida per regolamentare i rumori da "movida": una sentenza interessante

Interessante sentenza del TAR Abruzzo - Aquila (sentenza Sez. I n. 339 del 30 maggio 2017 vedi QUI)  perché al di la della vicenda di merito ricostruisce in modo chiaro i poteri dei Comuni in materia di regolamentazione delle attività rumorose da intrattenimento (nel caso di specie una attività balneare) anche alla luce della avvenuta liberalizzazione delle aperture degli esercizi commerciali di ogni tipo quindi compresi quelli che svolgono attività di somministrazione bevande e cibi con attività artistiche e/o musicali rumorose.


IL REGOLAMENTO COMUNALE IMPUGNATO COSA DICE
 Si tratta di un regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili ovvero stagionali. Quindi un oggetto del contenzioso che può riguardare molte situazione anche di altri Comuni.
Il regolamento prevede i seguenti limiti di orario per tutte le attività di intrattenimento musicale
1. fino alle ore 1,00 di ogni notte sia per gli esercizi dotati di impianti sonori fissi sia per quelli dotati di impianti sonori mobili;
2. venerdì ed il sabato sino alle ore 2,00 di notte per le attività dotate di impianti fissi;
3. sino alle ore 3,00 per un massimo di sei serate nell’arco dell’intera stagione (e alle ore 4,00 nelle notti del 14 e del 15 agosto), solo per gli operatori in possesso di licenza ex artt. 68 e 80 TULPS e solo se si tratti di eventi che rivestono il carattere della particolarità, lasciando discrezionalità valutativa all’ente sulla particolarità dell’evento.



LE MOTIVAZIONI DELLA IMPUGNAZIONE
Secondo il gestore di una delle attività interessata dalle prescrizioni del regolamento che ha impugnato il regolamento, tali limiti di orario siano violativi dell’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. 4 luglio 2006, n.223 che liberalizza gli orari di apertura degli esercizi commerciali e si pongono in contrasto con le finalità di favorire la libertà d’iniziativa economica (41 Cost.).


COSA DICE LA LEGGE SULLA DISCIPLINA GENERALE DELLA LIBERAZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
La lettera d-bis dell’articolo 3 del Decreto Legge 223/2006 prevede che: “le attività di  somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: … d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;”.

La legge 214/2011(conversione decreto legge 201/2011) al comma 2 articolo 31 prevede che: “2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

La liberalizzazione sia pure condizionata dalla tutela di salute e ambiente ha abrogato implicitamente il comma 7 articolo 50 del Testo Unico Enti Locali, per la parte che riguarda appunto la disciplina degli orari delle attività commerciali. Tale comma 7 articolo 50 recita: “7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”


COSA AFFERMA LA SENTENZA DEL TAR ABRUZZO CHE RESPINGE IL RICORSO DEL GESTORE
1. il regolamento impugnato ha ad oggetto la disciplina delle “attività rumorose a carattere temporaneo, mobili ovvero stagionali  ed è stato adottato in attuazione della legge statale a tutela dell’inquinamento acustico, con l’esercizio, da parte del Comune, del potere regolamentare conferito dall’art. 6, comma 1, lett.e) della L. 26/10/1995, n. 447 .  Il regolamento comunale, dunque, non è volto ad una pianificazione degli orari degli esercizi in cui si svolge attività di intrattenimento danzante (cosa ormai impedita dalle norma di liberalizzazione sopra riportate), ma è diretto alla tutela della salute, dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, finalità perseguite proprio dalla legge n.447/1995.

2. Nel nuovo quadro normativo la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici è una libera scelta degli imprenditori. Di conseguenza, i comuni non possono più perseguire finalità di programmazione generale utilizzando la leva degli orari, sicché risulta abrogato, per questo aspetto, l’art. 50 comma 7 del DLgs. 18 agosto 2000 n. 267,

3. se è vero che i Comuni non possono più perseguire finalità di programmazione generale utilizzando la leva degli orari, è altrettanto vero che, ai sensi del citato art. 31, comma 2, della legge 24/2011 (conversione D.L. 06/12/2011, n. 201), i Comuni ben possano proporsi obiettivi quali la protezione dell’ambiente, della salute e del riposo dei vicini nelle ore notturne, pregiudicato dalle diffusioni acustiche degli esercizi (nel caso specifico della sentenza uno stabilimento balneare), derivante non soltanto dagli strumenti elettroacustici, ma anche dal rumore antropico degli avventori del locale adibito a discoteca.

4. se le limitazioni di orario oggetto della sentenza sono disciplinate con regolamento, trattandosi questo di atto normativo non devono essere specificamente motivate (come se fossero una ordinanza per intenderci) ai sensi del comma 2 articolo 3 legge 241/1990: “2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.”.

5. il Comune può obbligare, anche con regolamento,  gli operatori ad effettuare il c.d. “collaudo acustico” soltanto in fase di primo avvio dell’attività dopo la richiesta del nulla osta di impianto acustico e comunque per un periodo “non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività”. Dopo l’avvio dell’attività e dopo il collaudo acustico, ai sensi dell'art. 14, L. 26 ottobre 1995, n. 447(NOTA [1]) spetta al Comune, nell’esercizio del suo potere di vigilanza e controllo- nonché alla Provincia nell’ambito della propria compenza- effettuare i controlli in loco per verificare il rispetto dei limiti normativi del livelli di pressione sonora, che può avvalersi delle strutture specialistiche dell' Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente.

6. il Comune può introdurre sanzioni relative alla sospensione della attività e alla revoca della autorizzazione al suo esercizio in caso di inosservanza dei limiti di orario, anche ulteriori rispetto a quanto previsto dalle stesse leggi regionali. Questo perché si tratta di misure finalizzate ad assicurare il rispetto delle norme regolamentari e quindi rientrano nell’ambito degli ordinari poteri amministrativi del Comune. Ovviamente sospensione e revoca devono riguardare solo ed unicamente alle attività di intrattenimento svolta con impianti elettroacustici e non alle altre attività esercitate nello stabilimento e nelle aree attigue, che, in assenza di utilizzo di apparecchi elettroacustici non sono soggette a limiti di orario.





[NOTA 1] 
Articolo 14. Controlli
1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8 comma 5;
d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.
(lettera aggiunta dall'art. 15 del d.lgs. n. 42 del 2017)
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

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