Il Consiglio di Stato con
sentenza n. 1820 del 2017 (per il testo vedi QUI) ha confermato, in sede di
giudizio di revocazione, una sentenza fondamentale per la prevenzione nella
tutela della salute nei procedimenti decisionali a rilevanza ambientale.
Si tratta della sentenza
del Consiglio di Stato n. 163 del 20/1/2015 (per il testo integrale vedi QUI) che ha annullato gli atti di rilascio della Valutazione
di Impatto Ambientale (VIA) positiva e della Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) ad un inceneritore di biomasse e combustibile derivato dai
rifiuti (CDR) sia ordinario che di qualità, in provincia di Grosseto.
L’annullamento prodotto dalla sentenza del 2015 è stato
fondato su una motivazione fortemente innovativa: le carenze istruttorie che
hanno portato alle autorizzazioni sotto il profilo del potenziale impatto
sanitario dell’impianto oggetto delle stesse.
In altri termini la procedure decisionale non ha valutato le condizioni
sanitarie attuali delle popolazione potenzialmente interessata dagli impatti
dell’impianto autorizzato e la loro evoluzione nel caso quest’ultimo fosse
stato messo in funzione.
Ebbene la nuova sentenza
del Consiglio di Stato respingendo il ricorso per revocazione ha mantenuto in
piedi una sentenza (quella del 2015) che afferma principi rivoluzionari e che
dimostra il valore dello strumento del Parere Sanitario del Sindaco nelle
procedura di AIA e della valutazione dell’impatto sulla salute nelle procedure
di VIA. Strumenti e parametri di valutazione/decisione quasi sempre ignorati nelle varie
procedure di valutazione e istruttorie che ho seguito in questi anni. Per capire meglio cosa si intende per Parere Sanitario del Sindaco e Valutazione di Impatto Sanitario vedi QUI e QUI.
Ora la giurisprudenza dice
che tutto ciò non potrà più essere ignorato: senza adeguata valutazione dello stato di salute dei cittadini e dell'implementazione dell'impatto su di essa prodotto dal progetto da autorizzare non ci può essere autorizzazione legittima!
Ma vediamo cosa dice la
sentenza del 2015 ora confermata dalla sentenza 1820 del 9 marzo 2017, per poi
spiegare le finalità del ricorso per revocazione ed infine descrivere
sinteticamente il testo della nuova sentenza n.1820 del 2017.
COSA AFFERMA LA SENTENZA N. 163 DEL 2015 IMPUGNATA IN SEDE DI REVOCAZIONE
Al di la delle specificità
del caso esaminato, la sentenza afferma principi generali in materia di
applicazione della prevenzione sanitaria nell’ambito del rilascio dell’AIA.
In particolare la sentenza
afferma testualmente i seguenti principi:
1. “ Assume, infatti, valenza assorbente quanto
meno la circostanza che lo stato di salute delle popolazioni
coinvolte e le condizioni dei corpi idrici presenti nell’area interessata
dallo stabilimento in questione non siano state convenientemente disaminate e
considerate, con conseguente sussistenza al riguardo dei dedotti vizi di
difetto di istruttoria e di motivazione.”
2. nel caso che
emergano nella situazione sanitaria esistente sul territorio dati
sulla presenza di inquinanti significativi per la popolazione residente: “Questo dato – pur non avendo acquisito un
rilievo oggettivo sulla base di disposizioni di legge – ha comunque
un rilievo sotto il profilo procedimentale, poiché ragionevolmente
evidenzia un consistente livello di esposizione della popolazione coinvolta
dall’impianto per cui è causa, livello di esposizione che non è stato, di per
sé, valutato e considerato adeguatamente in sede di rilascio dell’A.I.A. “
3. “Va anche accolta la notazione delle
appellanti circa l’assenza di un previo e puntuale studio epidemiologico
dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto, posto che i dati
alquanto risalenti nel tempo elaborati dal proponente non adeguatamente possono
raffrontarsi, al fine di pervenire ad un apprezzamento della situazione
concretamente in essere, con quelli ricavabili dall’indagine specificamente
svolta al riguardo dalla medesima Azienda U.S.L. n. 9, comprendenti il periodo
2000 – 2009: indagine che la stessa U.S.L. definisce peraltro non ottimale e
dalla quale si rileva che nel lasso di tempo considerato sussisterebbe un
incremento dl 36% dei tumori alla vescica per la popolazione maschile e del
117% per quella femminile, oltreché un sensibile incremento di nascite
premature e di ricoveri per linfoma non-Hodgkin.”
4. “Da tutto ciò consegue pertanto che, essendo
primarie le esigenze di tutela della salute a’ sensi dell’art. 32 Cost.
rispetto alle pur rilevanti esigenze di pubblico interesse soddisfatte
dall’impianto in questione, il rilascio dell’A.I.A. – qualora siano
risultati allarmanti dati istruttori - debba conseguire soltanto all’esito
di un’indagine epidemiologica sulla popolazione dell’area interessatache non
può per certo fondarsi sulle opposte tesi delle attuali parti processuali e
sugli incompleti dati istruttori ad oggi disponibili - oltre a tutto riferiti a
situazioni ormai risalenti nel tempo – ma che deve essere condotta su dati più
recenti e ad esclusiva cura degli organismi pubblici a ciò competenti.”
RICORSO PER REVOCAZIONE AL CONSIGLIO DI
STATO: IN COSA CONSISTE
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1824 del 5 maggio 2016 ha
chiarito che l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4, c.p.c., deve
rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od
omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la
quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso
presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero
inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul
quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della
decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra
l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. da ultimo Cons. Stato,
Sez. IV, 14/5/2015 n. 2431).
d) L'errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, Sez. IV, 13/12/2013, n. 6006).
d) L'errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, Sez. IV, 13/12/2013, n. 6006).
MOTIVI DEL RICORSO IN
REVOCAZIONE E LE RISPOSTE DEL CONSIGLIO DI STATO NELLA SENTENZA N. 1820 DEL
2017
Secondo
i ricorrenti le
indagini epidemiologiche che secondo la sentenza del Consiglio di Stato del
2015 (sopra descritta) non erano state svolte, in realtà sono state elaborate
dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2007 che aveva questo compito che non era
della società che aveva presentato la domanda di AIA.
Sul punto
la nuova sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che la
sentenza impugnata non rilevava una
lacuna sul soggetto che doveva presentare gli studi epidemiologici ma piuttosto
che:
1. i dati
della indagine erano troppo lontani nel tempo cioè precedenti al 2007
2. l’indagine
svolta era superficiale e non chiariva in modo adeguatamente approfondito lo
stato di salute della popolazione
Quindi conclude il
Consiglio di Stato nella nuova sentenza, salvando la sentenza del 2015, il ricorso per revocazione va
respinto in quanto: “Non è ravvisabile l’errore
fattuale teorizzato da parte ricorrente, la cui censura va considerata
inammissibile, risolvendosi in una nuova difesa di merito.”
Perché non c’è errore di
fatto secondo il Consiglio di Stato nella sentenza del 2015 visti i principi generali che lo possono
giustificare portando ad una revoca della sentenza? Perché nel caso in esame
non siamo di fronte a documenti non acquisiti nel processo sia sotto il profilo
della loro esistenza che del significato letterale che avrebbero portato a due divergenti
rappresentazioni quella delle sentenza (impugnata per revocazione) e quella
degli atti e documenti presentati nel processo.
Secondo
il Consiglio di Stato nella vicenda processuale che ha portato alla sentenza
del 2015 ora impugnata c’è stata invece una lacuna istruttoria sotto il profilo
della valutazione dell’impatto sanitario potenziale dell’impianto che aveva
ottenuto l’AIA annullata. Quindi in sede di giudizio di revocazione se si
valutasse la fondatezza di questa ultima tesi espressa dalla sentenza del 2015
ora impugnata si creerebbe un terzo grado del giudizio non previsto
dall’ordinamento.
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