Successivamente analizzavo (sempre nel post del novembre 2020 sopra linkato a cui quindi rinvio specificamente) il mancato rispetto dei criteri dettati dalla legge regionale 23/2018 e concludevo che se si andava ad esaminare anche solo letteralmente detti criteri si comprendeva come il progetto in questione assuma i caratteri di un progetto immobiliare che si cerca di adatte a detti criteri ma senza riuscirci.
Su questa legge ora è intervenuto il Consiglio di Stato che pur respingendo le questioni di costituzionalità avanzate da alcune associazioni ambientaliste ha fissato i paletti in base ai quali i progetti attuativi di questa legge devono essere realizzati.
Si tratta del Parere espresso in Adunanza dal Consiglio di Stato n° 53 del 19 gennaio 2021 (QUI), che decide il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica di alcuna associazioni ambientaliste. Il Parere interviene sui rapporti tra questa legge regionale e le norme
ambientali.
Il Parere pur respingendo
le richieste di incostituzionalità di varie associazioni ambientaliste conferma
come qualsiasi progetto attuativo della legge regionale dovrà rispettarne i
principi come pure tutte le norme ambientali vigenti interferenti con il
progetto che non sono per nulla derogata da detta legge regionale.
Afferma il Consiglio di Stato : “La previsione, nella legge regionale censurata e nelle Linee guida applicative qui impugnate, di talune tipologie di interventi qualificati come ammissibili, … non comporta in alcun modo che siffatti interventi, se e quando in concreto progettati e proposti, siano ex lege assentiti e immediatamente realizzabili senza sottostare a tutte le norme di tutela ambientale e paesaggistica ad essi naturalmente e normalmente applicabili in virtù della pertinente normazione statale ed eurounitaria.”
Aggiunge il parere del Consiglio di Stato: “la previsione di tali interventi, che comunque devono inscriversi nell’ambito della finalità fondamentale di riduzione del consumo di suolo enunciata dall’art. 1 della legge regionale in esame (l’art. 1 individua, nel comma 1, “la rigenerazione urbana quale alternativa strategica al consumo di nuovo suolo” e, nel comma 3, stabilisce che “La presente legge costituisce un elemento di attuazione del percorso previsto dalla Commissione Europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM/2011/0571), per giungere entro il 2050 all'obiettivo di edificazione su nuove aree pari a zero”),…”
Conclude il Parere che i progetti previsti in attuazione di questa legge regionale: “dovranno di volta in volta comunque essere assoggettati al vaglio dei controlli di tutela previsti dalla vigente legislazione, europea, nazionale e regionale…”.
I PRINCIPI CHIAVE ESPRESSI DAL CONSIGLIO DI STATO SU COME DEVE ESSERE APPLICATA LA LEGGE LIGURE SULLA RIGENERAZIONE URBANA
Il Consiglio di
Stato sulla base del Parere del Ministero dell’Ambiente afferma due concetti
chiave:
1. i progetti attuativi della legge ligure sulla rigenerazione urbana devono rispettarne la ratio fondante che è quella di evitare nuovo consumo di suolo e devono rispettare i criteri costruttivi della stessa legge
2. i progetti comunque devono rispettare le norme ambientali vigenti: aree protette, rete natura, vincoli paesaggistici, VIA e VAS etc.
È quello che, tornando al
progetto edilizio di Via Prosperi a Spezia, vari cittadini e associazioni hanno chiesto
con le osservazioni presentate nelle scorse settimane ed è quello che
sottolineavo nel mio post dello scorso novembre linkato all’inizio.
Vedremo come il Comune spezzino valuterà questo progetto in sede di VAS ma anche se la Regione, nel rispetto di quanto deciso dal Consiglio di Stato, metterà in rilievo la chiara contraddizione tra un progetto che prevede l’aumento dell’indice di edificabilità e soprattutto un nuovo pesante consumo di suolo con la ratio della legge regionale sulla rigenerazione urbana.
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