LA NORMA REGIONALE OGGETTO DI GIUDIZIO DI FRONTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE
In particolare la norma regionale oggetto di impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale riguarda due periodi di uno stesso articolo:
Prima norma contestata: “la struttura regionale competente autorizza la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi richiesti dal sindaco, anche tramite coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 52 della L.R. 3/1994 nel rispetto della sicurezza pubblica;.... “
Secondo norma contestata: “ … a tal fine la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze possono richiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica nell'attuazione degli interventi”.
MOTIVO DI RICORSO DA PARTE DEL GOVERNO SULLA PRIMA NORMA CONTESTATA
Il Presidente del
Consiglio dei ministri si duole del fatto che la legge regionale interviene
nella materia ambientale, di esclusiva competenza statale, attribuendo al
personale in possesso di decreto prefettizio come guardia particolare giurata
l'attuazione delle misure di controllo faunistico, in violazione di quanto
stabilito dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992 (QUI).
In particolare il comma 2 di detto articolo 19 recita: “2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.
Queste ultime potranno
altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i
piani medesimi, purché muniti di licenza
per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie
comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.”
Quindi secondo la
Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attribuzione, da parte della legge
regionale, dell'attuazione delle misure di controllo faunistico a soggetti
diversi da quelli indicati dalla norma nazionale comporterebbe un abbassamento
del livello di tutela ambientale prescritto dal legislatore statale. Pertanto,
la legge regionale impugnata, violando la prescrizione dell'art. 19 della legge
n. 157 del 1992, avrebbe determinato un'illegittima invasione nelle competenze
statali in materia ambientale, in contrasto con l'art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost
MOTIVO DI
RICORSO DA PARTE DEL GOVERNO SULLA SECONDA NORMA CONTESTATA
Viene contestata la norma
regionale (sopra riportata) che consente alla polizia provinciale e alla
polizia della Città metropolitana di Firenze di richiedere all'autorità
competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e
l'incolumità pubblica, nell'attuazione degli interventi di controllo
faunistico. Secondo la difesa dello Stato la norma è suscettibile di ambiguità
interpretative, non essendo specificato né quale sia l'autorità competente, né
quali siano i provvedimenti adottabili, così da comportare possibili
illegittime invasioni nell'ambito della materia dell'ordine pubblico e della
sicurezza, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera h), Cost.
LA DECISIONE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Relativamente alla
contestazione sulla prima norma regionale, la Corte Costituzionale la considera
non fondata
Secondo la Corte è vero
che la norma regionale prevede sostanzialmente anche l’abbattimento degli
ungulati ma in area urbana in quanto detta presenza mette in discussione la
sicurezza pubblica, quindi, conclude la Corte, non siamo nel campo della caccia
selettiva e quindi non siamo nell’ambito della materia ambiente di competenza
esclusiva dello Stato. Precisa ulteriormente la Corte come sia: “evidente
che la sicurezza e il decoro delle aree urbane non possano consentire la
presenza di una fauna selvatica di grossa taglia quali gli ungulati, e ciò
distingue i richiamati interventi di contenimento da quelli previsti in ambito
ambientale dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992 «per la migliore gestione
del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la
selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la
tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche”.
Relativamente alla
contestazione della seconda norma regionale, la Corte Costituzionale la
considera infondata
Secondo la Corte la norma
impugnata prevede che la polizia amministrativa possa richiedere all'autorità
competente i «provvedimenti necessari» a garantire la tutela e l'incolumità
pubblica e, quindi, conferisce un mero potere di segnalazione volto a
sollecitare l'intervento dei soggetti di volta in volta deputati a provvedere,
in base alle disposizioni di legge vigenti e in relazione alle circostanze del
caso concreto.
Invero, è proprio la
genericità della prescrizione dettata dalla norma regionale contestata ad
escludere che si verifichino la confusione e i dubbi interpretativi prospettati
dalla difesa dello Stato e l'interferenza nella materia di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera h), Cost., poiché la mera previsione di un indeterminato
obbligo di segnalazione, senza l'attribuzione di alcuna specifica competenza e
la previsione di alcuno specifico provvedimento, non può che rinviare alle
vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica per la
definizione del concreto intervento da effettuare.
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