Il Consiglio di Stato nel
decidere un ricorso al Presidente della Repubblica con Parere n° 196 del
15/02/202 (QUI) è intervenuto sui rapporti
tra classificazione di aree comunali a rischio idrogeologico secondo la
pianificazione di bacino e destinazioni urbanistiche vincolate da detta
classificazione secondo il principio di precauzione di cui all’articolo 191 del
Trattato di Funzionamento delle Istituzioni della UE.
In particolare oggetto del
ricorso riguardava l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale che destinava
l’area di proprietà del ricorrente a sola attività agricola in quanto detta
area era ricompresa, dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (di seguito
PSAI), tra quelle il cui effettivo livello di rischio idrogeologico era ancora
"da definire con indagini di dettaglio", e ciò, naturalmente,
a condizione che tali indagini evidenziassero un livello di rischio inesistente
o comunque compatibile con l'edificazione.
I MOTIVI DI
RICORSO E LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Secondo il ricorrente
Era possibile in sede di
Piano Urbanistico Comunale una riclassificazione dell’area di proprietà della
ricorrente in un ambito di rischio meno elevato
Secondo il Consiglio di
Stato
Risulta confermata la sua
classificazione in un ambito di rischio maggiore, e ciò proprio in ragione
della subordinazione di una successiva revisione (anche eventualmente più
favorevole) all’effettuazione di quegli appositi studi, rilievi ed indagini di
dettaglio riguardanti le aree confermate come aree a "punti/fasce di
possibile crisi idraulica localizzata/diffusa" che l'art. 31 delle norme
di attuazione del nuovo PSAI definisce come aree soggette a pericolosità
idraulica e quindi come "aree di attenzione", rinviando per l’appunto
la definizione dei livelli di pericolosità all’effettuazione dei suddetti
studi, rilievi e indagini di dettaglio, attribuendo cautelativamente a tali
aree di attenzione, nelle more di tali indagini, ai soli fini della definizione
del rischio, un livello di pericolosità elevata (P3) e, conseguentemente,
escludendo qualsiasi destinazione d'uso che preveda la realizzazione di nuova
edificazione.
Secondo il ricorrente
Proprio la mancata
effettuazione degli studi, dei rilievi e delle indagini di dettaglio diretti a
precisare l'estensione e l'intensità effettiva delle suddette zone di crisi può
comportare l’immediata disponibilità edificatoria dell’area
Secondo il Consiglio di
Stato
In base al principio di
precauzione, è vero esattamente il contrario: la mancata effettuazione di
queste verifiche e di questi studi ulteriori impone, contrariamente alla tesi
di parte ricorrente, una scelta di cautela e di massima prevenzione del rischio
idraulico e idrogeologico e legittimamente fonda, allo stato, la qui contestata
previsione urbanistica che, consentendo impieghi agricoli, minimizza il
rischio, che risulterebbe invece oggettivamente aggravato ove fosse consentita,
pur in assenza di tali preventive verifiche, la realizzazione di interventi
diretti a determinare una maggiore antropizzazione dell’area.
Secondo il ricorrente
La contestata destinazione
urbanistica deriverebbe esclusivamente dal mancato svolgimento e
perfezionamento, da parte delle medesime Amministrazioni, degli "studi,
rilievi ed indagini di dettaglio" prescritti sia dal P.S.A.I. del 2011.
Secondo il Consiglio di
Stato
L’interesse
della parte ricorrente a ottenere una compiuta definizione del livello di
rischio idraulico e idrogeologico dell’area interessata potrebbe in realtà
essere perseguito e tutelato attraverso gli ordinari rimedi volti a mettere in
mora le Autorità competenti, se e in quanto sussista un obbligo giuridico di
procedere in capo alle stesse. La mancata effettuazione dei previsti
approfondimenti non può, in altri termini, giustificare l’abbassamento della
soglia di cautela e di attenzione nella prevenzione del rischio idraulico,
ma potrebbe tutt’al più fondare, se del caso e ricorrendone i presupposti, una
pretesa legittima della parte ricorrente, tutelabile nei modi di legge, avverso
l’inerzia immotivata delle Autorità competenti all’effettuazione dei suddetti
studi, rilievi ed indagini di dettaglio.
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