sabato 20 febbraio 2021

Rischio idrogeologico principio di precauzione e pianificazione urbanistica

Il Consiglio di Stato nel decidere un ricorso al Presidente della Repubblica con Parere n° 196 del 15/02/202 (QUI) è intervenuto sui rapporti tra classificazione di aree comunali a rischio idrogeologico secondo la pianificazione di bacino e destinazioni urbanistiche vincolate da detta classificazione secondo il principio di precauzione di cui all’articolo 191 del Trattato di Funzionamento delle Istituzioni della UE.

In particolare oggetto del ricorso riguardava l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale che destinava l’area di proprietà del ricorrente a sola attività agricola in quanto detta area era ricompresa, dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (di seguito PSAI), tra quelle il cui effettivo livello di rischio idrogeologico era ancora "da definire con indagini di dettaglio", e ciò, naturalmente, a condizione che tali indagini evidenziassero un livello di rischio inesistente o comunque compatibile con l'edificazione.


 

I MOTIVI DI RICORSO E LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Secondo il ricorrente

Era possibile in sede di Piano Urbanistico Comunale una riclassificazione dell’area di proprietà della ricorrente in un ambito di rischio meno elevato

Secondo il Consiglio di Stato

Risulta confermata la sua classificazione in un ambito di rischio maggiore, e ciò proprio in ragione della subordinazione di una successiva revisione (anche eventualmente più favorevole) all’effettuazione di quegli appositi studi, rilievi ed indagini di dettaglio riguardanti le aree confermate come aree a "punti/fasce di possibile crisi idraulica localizzata/diffusa" che l'art. 31 delle norme di attuazione del nuovo PSAI definisce come aree soggette a pericolosità idraulica e quindi come "aree di attenzione", rinviando per l’appunto la definizione dei livelli di pericolosità all’effettuazione dei suddetti studi, rilievi e indagini di dettaglio, attribuendo cautelativamente a tali aree di attenzione, nelle more di tali indagini, ai soli fini della definizione del rischio, un livello di pericolosità elevata (P3) e, conseguentemente, escludendo qualsiasi destinazione d'uso che preveda la realizzazione di nuova edificazione.

 

 

Secondo il ricorrente

Proprio la mancata effettuazione degli studi, dei rilievi e delle indagini di dettaglio diretti a precisare l'estensione e l'intensità effettiva delle suddette zone di crisi può comportare l’immediata disponibilità edificatoria dell’area

Secondo il Consiglio di Stato

In base al principio di precauzione, è vero esattamente il contrario: la mancata effettuazione di queste verifiche e di questi studi ulteriori impone, contrariamente alla tesi di parte ricorrente, una scelta di cautela e di massima prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico e legittimamente fonda, allo stato, la qui contestata previsione urbanistica che, consentendo impieghi agricoli, minimizza il rischio, che risulterebbe invece oggettivamente aggravato ove fosse consentita, pur in assenza di tali preventive verifiche, la realizzazione di interventi diretti a determinare una maggiore antropizzazione dell’area.


 

Secondo il ricorrente

La contestata destinazione urbanistica deriverebbe esclusivamente dal mancato svolgimento e perfezionamento, da parte delle medesime Amministrazioni, degli "studi, rilievi ed indagini di dettaglio" prescritti sia dal P.S.A.I. del 2011.

Secondo il Consiglio di Stato

L’interesse della parte ricorrente a ottenere una compiuta definizione del livello di rischio idraulico e idrogeologico dell’area interessata potrebbe in realtà essere perseguito e tutelato attraverso gli ordinari rimedi volti a mettere in mora le Autorità competenti, se e in quanto sussista un obbligo giuridico di procedere in capo alle stesse. La mancata effettuazione dei previsti approfondimenti non può, in altri termini, giustificare l’abbassamento della soglia di cautela e di attenzione nella prevenzione del rischio idraulico, ma potrebbe tutt’al più fondare, se del caso e ricorrendone i presupposti, una pretesa legittima della parte ricorrente, tutelabile nei modi di legge, avverso l’inerzia immotivata delle Autorità competenti all’effettuazione dei suddetti studi, rilievi ed indagini di dettaglio.

 

 

 

 

 


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