Domani il Consiglio Regionale della Liguria tratterà un ordine
del giorno (vedi qui a fianco) di una forza politica di maggioranza sulla
centrale Enel spezzina e una mozione presentata da una parte del centro sinistra.
I signori consiglieri del centro destra estensori del suddetto odg continuano a fare riferimento alla Conferenza dei Servizi dell’ottobre 2019. Si tratta della Conferenza le cui conclusioni hanno prodotto l’ultima Autorizzazione Integrata Ambientale ordinaria - AIA ( ve ne è stato una successiva ma come mera modifica non sostanziale) sulla centrale a carbone esistente a Spezia.
Il difetto di fondo di questo ragionamento, che fa il paio con le tesi del Sindaco spezzino (vedi QUI), è che ci sia un legame diretto tra quanto viene deciso nella autorizzazione ambientale alla centrale esistente (l’AIA) e la continuazione all’esercizio della centrale a carbone per ragioni di stabilità del sistema elettrico nazionale.
Stavolta più che commentare riporto, ad uso anche dei Consiglieri Regionali se vorranno leggere, il testo della normativa che disciplina la questione della continuazione di esercizio della centrale a carbone esistente a Spezia.
La legge che rileva ai
fini del ragionamento che voglio svolgere è la legge 27
ottobre 2003, n. 290 recante:
"Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico
nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di
espropriazione per pubblica utilità".
Art. 1-quinquies: Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico
Recita questo articolo: “1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio.2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale, definisce gli standard di efficienza degli impianti e le relative modalità di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di cui al primo periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. “
Art. 1.: Modifiche temporanee delle condizioni di
esercizio delle centrali termoelettriche
Recita il comma 1 di questo articolo: “1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, (( fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al 30 giugno 2005 )) e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di (( singole )) centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n.60.”
Come di vede se l’articolo 1-quinquies era quello che fondava
giuridicamente la competenza a chiudere
o tenere aperte le centrali e quali condizioni, l’articolo 1 stabilisce anche
come potranno essere tenute in esercizio nel caso sia necessario alla copertura
del fabbisogno nazionale: anche in deroga alle prescrizioni stabilite dalle
vigente autorizzazioni (nel caso in esame l’AIA del 2019) e delle leggi vigenti
(ora il DLgs 152/2006 Parte V). Peraltro
una norma simile è prevista anche dall’articolo 38-bis [NOTA 1] della legge 134/2012 anche se la ratio in questo caso è la diminuzione dell’uso
del gas (in caso di emergenza sui fabbisogni nazionali) per la generazione
elettrica, di questa norma ne avevo trattato QUI quando
era uscita.
Insomma dalle suddette norme si comprende chiaramente come la Conferenza dei Servizi e la relativa AIA
non c’entrano molto con la possibile continuazione dell’esercizio della
centrale a carbone. Quindi deliberare una richiesta di impegni che leghi le due
questioni non ha molto senso se non per fare confusione.
Ma di confusione non abbiamo bisogno se vogliamo cambiare la
situazione attuale (centrale a carbone in funzione e poi possibile, quando
verrà autorizzata, grande centrale a gas di circa 800 MWe).
Peraltro volendo essere bipartisan
domani in Consiglio Regionale è in discussione anche una mozione presentata
da una parte della minoranza di centro sinistra. La mozione in questo caso
è più articolata rispetto all’odg del centro destra ma ha tre limiti notevoli:
1. non è
aggiornata alle ultime novità verificatesi in questi ultimi mesi;
2. nel
suo dispositivo contiene troppe richieste, alcune generiche, che non colgono i
veri nodi della questione e soprattutto la tempistica. Insomma il rischio è che
il dispositivo sia inapplicabile nel modo in cui è scritto.
3. insomma la mozione forse andava bene quando venne
presentata ma ormai è superata e andrebbe riformata e snellita quanto meno nel
suo dispositivo.
COSA OCCORRE
CHIEDERE QUINDI ANCHE CON ORDINE DEL GIORNO IN CONSIGLIO REGIONALE
1. La
Regione deve impegnarsi da subito non solo a dichiarare genericamente che non
darà l’Intesa al nuovo progetto di centrale a gas previsto a Spezia, ma deve
fin da ora impostare la motivazione di quel diniego di Intesa fondandolo sui
margini di flessibilità che le norme europee sul mercato comune della energia
elettrica e il Piano Nazionale
Integrato Energia Clima (PNIEC) lasciano
per decidere su quali fonti fondare la transizione al 2025 aggiungendo anche i
nuovi obiettivi del Green Deal che richiedono al più presto una revisione degli
stessi PNIEC;
2. sulla
base di questa impostazione chiedere che vengano accelerati i progetti in
corso di autorizzazione presso il Ministero Ambiente sia per le fonti
rinnovabili (impianti di accumulo compresi sia da realizzare che da riattivare
garantendo così la programmabilità degli impianti a fonti rinnovabili per la
stabilità del sistema elettrico) che per il potenziamento degli impianti a gas
esistenti , per questi ultimi nella sola area Nord si prevedono 1200 Mwe che
permetterebbero di evitare sicuramente la continuazione della centrale a
carbone dopo il 31 dicembre 2021 ma anche la prospettata nuova centrale a gas a
Spezia;
3. Utilizzare la pressione derivante dall’esercizio del
potere di Intesa nel senso prospettato al punto 1 per avviare immediatamente un
tavolo di confronto Stato Regione Enti Locali parti sociali ed Enel , dando
attuazione a quanto previsto dallo stesso PNIEC a pagina 111: “Le
valutazioni delle modifiche infrastrutturali eventualmente necessarie ai fini
della concreta attuazione del phase out del carbone dalla produzione elettrica
si baseranno sul confronto in appositi tavoli settoriali (per zone di mercato
elettrico, per singolo sito e specifico per la Sardegna), con gli operatori, le
autonomie locali, Terna, le parti sociali e le associazioni ambientaliste e di
categoria. I tavoli hanno lo scopo di valutare le condizioni tecniche e
normative, le infrastrutture necessarie, nonché le modalità di salvaguardia dell’occupazione
(per la quale sono state stanziate apposite risorse)”. Questo peraltro può essere l'unico modo per dare valore alla Variante Urbanistica approvata dal Consiglio Comunale spezzino che altrimenti resterebbe superata dalla futura autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico sul progetto di centrale a gas.
4. sempre
utilizzando la pressione derivante da quanto scritto al punto 1 aprire un confronto
con il governo sulla gestione del meccanismo del capacity market [NOTA 2] attualmente tutto indirizzato a favore delle fonti fossili e del gas in
particolare. Questo perché il Regolamento UE (2019/943) che ha previsto detto meccanismo all’articolo
24 afferma che la valutazione nazionale delle risorse per garantire, nella
fase di transizione alle fonti rinnovabili, la stabilità del mercato
interno della energia elettrica verrà svolta a livello regionale. Non solo ma detto
Regolamento non vincola la istituzione dei meccanismi di capacità all’uso delle
fonti fossili delle generazione termoelettrica e quindi neppure a tetti
obbligatori da garantire come si evince dagli articoli 21 (Principi generali
per i meccanismi di capacità) e 22 (principi di concezione per i
meccanismi di capacità). Voglio ricorda che in Italia il meccanismo capacity
market è stato approvato con Decreto Ministeriale (QUI) quindi
non servirebbe neppure una legge per modificarlo. Certo ci sono le aste
assegnate ma questo si può superare con un accordo al tavolo di concertazione
suddetto che garantisca ai produttori la realizzazione di progetti diversi dalle
nuove centrali a gas.
Questi sono i punti che
dovrebbero domani essere approvati in Consiglio Regionale per impegnare in tal senso la Giunta e il suo
Presidente e quindi di conseguenza il Governo Nazionale. Ovviamente il mio è un
modesto suggerimento, vedremo in concreto cosa verrà votato domani.
[NOTA 1] Art. 38-bis. Individuazione
degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di
emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento
" 1. Al fine di ridurre il
consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di
emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a
famiglie e imprese, anche tenendo conto di quanto previsto all’articolo 38, il
Ministro dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal
Comitato per l’emergenza gas e dalla società Terna Spa, entro il 31 luglio di
ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di potenza produttiva,
alimentabile con olio combustile e con altri combustibili diversi dal gas, di
cui garantire la disponibilità, nonché le procedure atte ad individuare, nei successivi
trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri,
gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica
nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in esercizio a motivo di
specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, destinati a
far fronte ad emergenze nel successivo anno termico. Il termine per
l’individuazione delle esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro
dello sviluppo economico è fissato, in sede di prima applicazione, al 30
settembre 2012.
2. I gestori degli impianti
di cui al comma 1 garantiscono la disponibilità degli impianti stessi per il
periodo dal 1º gennaio al 31 marzo di ciascun anno termico e possono essere
chiamati in esercizio in via di urgenza, nell’arco di tempo suddetto, per il
solo periodo di tempo necessario al superamento della situazione di emergenza.
3. Tenuto conto del
limitato periodo di possibile esercizio degli impianti di cui al comma 1 e
della loro finalità, a tali impianti si applicano esclusivamente i valori
limite di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa vigente, in deroga
a più restrittivi limiti di emissioni nell’atmosfera o alla qualità dei
combustibili, eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di esercizio,
ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi
della parte seconda, titolo III-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni. Sono sospesi altresì gli obblighi relativi alla presentazione di
piani di dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni.
4. Fermo restando quanto
previsto dal comma 3, per il periodo di cui al comma 2, i gestori degli
impianti di cui al comma 1 sono esentati dall’attuazione degli autocontrolli
previsti nei piani di monitoraggio e controllo, con deroga alle eventuali
specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni integrate
ambientali per il caso di utilizzo di combustibili liquidi, nonché
dall’attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione in continuo
delle emissioni di cui alla parte quinta, allegato II, parte II,
sezione 8, punto 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
previste dalla citata parte quinta, allegato VI, del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Le esenzioni si applicano anche nel
caso in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del
periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica quanto previsto
all’articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
5. Con provvedimento
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalità per il dispacciamento degli impianti di cui
al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i
medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per la
sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto previsto per la
reintegrazione dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema
elettrico."
[NOTA 2] “ il
capacity market, che poggia su due criteri fondamentali: un premio alla
capacità degli impianti di generazione o di accumulo determinato in modo
competitivo, fornendo una redditività minima - che altrimenti non sarebbe
sempre garantita – per permettere la realizzazione degli investimenti necessari
a raggiungere il phase out degli impianti a carbone in un contesto di sicurezza
energetica complessiva; e l’obbligo per gli operatori di rendere disponibile la
capacità assegnata per soddisfare la richiesta di energia
elettrica in ogni momento ad un prezzo contenuto per i consumatori, il
cosiddetto prezzo strike, settato per coprire il costo di produzione più
elevato nel parco di generazione italiano, limitando al contempo eventuali
extra-profitti.” (Da: https://lightbox.terna.it/it)
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