Il Consiglio di Stato
con sentenza n° 344 del 11 gennaio 2021 (QUI) è intervenuto sulla legittimità delle ordinanze
contingibili e urgenti del Sindaco in materia di tutela preventiva della salute da impianti
di gestione rifiuti sulla base del principio di precauzione.
Oggetto specifico della sentenza è stata l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune territorialmente interessato aveva disposto l’immediata sospensione dell’insediamento di nuove attività finalizzate alla gestione e al trattamento dei rifiuti, nelle more degli esiti dello studio epidemiologico sulla zona industriale del territorio comunale già richiesto all’Istituto Superiore di Sanità, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL R. H e al Direttore di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale.
L’ORDINANZA
DI SOSPENSIONE E IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
In particolare la
sospensione interveniva nel corso di una procedura di autorizzazione al
recupero dei rifiuti ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 per
la realizzazione di un impianto in cui svolgere attività di logistica,
trasporto e gestione di rifiuti di
competenza della Città Metropolitana. Procedura per la quale era in corso la
Conferenza dei Servizi.
Secondo il Comune l’ordinanza, attuativa di una delibera di indirizzo del Consiglio Comunale, derivava la sua legittimità e quindi motivazione nella necessità di impedire l’autorizzazione e quindi l’avvio di esercizio di un impianto in un area dove, anche al fine di esercitare le funzioni di competenza comunale, era necessario acquisire preventivamente dati e conoscenza sullo stato di salute della popolazione interessata. Tanto più che era stata avviata una indagine epidemiologica sull’area interessata dal futuro impianto per cui, secondo il Comune, la ordinanza era giustificata dal principio di precauzione ex articolo 191 del Trattato di funzionamento della UE secondo cui: “2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga”.
LA DECISIONE
DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato con
la sentenza in esame ha rigettato l’appello presentato dal Comune confermando
la sentenza di primo grado.
In particolare secondo il
Consiglio di Stato l’atto di sospensione non può considerarsi meramente
esecutivo della delibera del Consiglio Comunale che peraltro indicava solo al
Sindaco e alla Giunta di agire genericamente a tutela dell’ambiente e della
salute del territorio e dei residenti. Secondo il Consiglio di Statto l’atto di
sospensione ha natura di ordinanza contingibile e urgente.
L’ordinanza
contingibile e urgente, per indirizzo
costante della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 29
maggio 2019, n. 3580 QUI; sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696 QUI; sez. V, 12 giugno 2017, n. 2799 QUI), costituendo una deviazione dal principio di tipicità degli atti
amministrativi e ammettendo la possibilità di derogare alla disciplina vigente,
presuppone necessariamente situazioni di pericolo effettivo non
tipizzate dalla legge, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari
apprestati dall’ordinamento, la cui sussistenza deve essere suffragata da
istruttoria adeguata e da congrua motivazione.
Il Consiglio di Stato, confermando quanto deciso in primo grado, nel caso
specifico ha concluso che:
1. non
sussisteva il pericolo attuale considerato che l’impianto era ancora in fase
autorizzatoria;
2. non
era stata svolta una adeguata istruttoria ne sono state fornite adeguate
motivazioni per dimostrare l’esistenza di un pericolo effettivo per la salute
dei residenti dell’area interessata dall’autorizzando progetto.
QUALE
EFFICACIA DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
Secondo il Consiglio di
Stato il principio di precauzione, ferma restando l’assoluta rilevanza nel diritto
ambientale interno ed eurounitario, non legittima di per sé, in difetto di
specifiche previsioni normative, l’esercizio di un potere “innominato” di
inibizione di attività amministrative e/o economiche. Ciò ancor di più
considerando che il Direttore del Servizio di Epidemiologia territorialmente
competente aveva escluso evidenza di pericolo connesso agli impianti da
autorizzare (impianto di produzione di biogas).
In altri termini, come
conferma una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato QUI, la applicabilità del Principio di
Precauzione è condizionata dal fatto che i motivi della sua
applicazione emergano chiaramente dalla istruttoria svolta in sede di
autorizzazione e siano strettamente legati alla dimostrazione della esistenza
di un rischio ambientale e sanitario nel sito specificamente interessato,
rischio non adeguatamente preso in considerazione dal proponente il progetto o
l’attività soggetta ad autorizzazione.
Il Consiglio di Stato,
anche recentissimamente QUI, ha sostenuto la natura imperativa quindi vincolante
del principio di precauzione nelle decisioni ambientali, se sostenuta da
adeguate istruttorie tecniche.
Insomma come sempre tutto
dipende da come lavorano gli uffici delle Autorità Pubbliche Competenti anche
in termini di trasparenza e coinvolgimento dei cittadini perché come spiego in
questo Paper (vedi QUI) la percezione sociale del rischio ambientale e
sanitario può essere il punto di partenza per far emergere i limiti del
progetto presentato per la autorizzazione e fondare quindi successivamente i
motivi per l’applicazione del principio di precauzione.
COSA AVREBBE O DOVREBBE FARE IL
SINDACO NON SOLO NEL CASO SPECIFICO MA IN CASI SIMILI A QUELLO DISCUSSO NELLA
SENTENZA QUI ESAMINATA
Lo
afferma lo stesso Consiglio di Stato nella nuova sentenza qui esaminata:
1. parere
negativo nell’ambito della Conferenza di servizi preordinata al rilascio
dell’autorizzazione chiesta dalla società originaria ricorrente;
2. atti di pianificazione (divieto di insediamento di determinati impianti su porzioni del territorio comunale) sulla base dei quali assumere le consequenziali posizioni nell’ambito delle procedure autorizzatorie.
In
altri termini il Consiglio di Stato conferma il potere dei Comuni di tutelare
preventivamente la salute pubblica o direttamente utilizzando le competenze
all’interno della procedura autorizzatoria (parere sanitario ex articolo
29-quater dlgs 152/2006 in caso di Autorizzazione Integrata Ambientale; richiesta
di approfondimento del parametro salute pubblica nella procedura di VIA o di
PAUR ex articolo 27-bis dlgs 152/2006; non rilascio della conformità
urbanistica per contrasto con la pianificazione comunale vigente o la
regolamentazione vigente in materia di industrie insalubri di prima classe).
Tutto questo non è stato fatto nel caso in esame ed è per questo che la decisione finale è stata negativa per il Comune annullando l’ordinanza in questione.
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