giovedì 4 febbraio 2021

Ordinanza sospensione nelle more di autorizzazione a impianto rifiuti quali condizioni per la sua efficacia

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 344 del 11 gennaio 2021 (QUI) è intervenuto sulla legittimità delle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco in materia di tutela preventiva della salute da impianti di gestione rifiuti sulla base del principio di precauzione.

Oggetto specifico della sentenza è stata l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune territorialmente interessato aveva disposto l’immediata sospensione dell’insediamento di nuove attività finalizzate alla gestione e al trattamento dei rifiuti, nelle more degli esiti dello studio epidemiologico sulla zona industriale del territorio comunale già richiesto all’Istituto Superiore di Sanità, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL R. H e al Direttore di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale.


 

L’ORDINANZA DI SOSPENSIONE E IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

In particolare la sospensione interveniva nel corso di una procedura di autorizzazione al recupero dei rifiuti ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 per la realizzazione di un impianto in cui svolgere attività di logistica, trasporto e gestione di rifiuti  di competenza della Città Metropolitana. Procedura per la quale era in corso la Conferenza dei Servizi.

Secondo il Comune l’ordinanza, attuativa di una delibera di indirizzo del Consiglio Comunale, derivava la sua legittimità e quindi motivazione nella necessità di impedire l’autorizzazione e quindi l’avvio di esercizio di un impianto in un area dove, anche al fine di esercitare le funzioni di competenza comunale, era necessario acquisire preventivamente dati e conoscenza sullo stato di salute della popolazione interessata. Tanto più che era stata avviata una indagine epidemiologica sull’area interessata dal futuro impianto per cui, secondo il Comune, la ordinanza era giustificata dal principio di precauzione ex articolo 191 del Trattato di funzionamento della UE secondo cui: “2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga”.

 

 

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha rigettato l’appello presentato dal Comune confermando la sentenza di primo grado.

In particolare secondo il Consiglio di Stato l’atto di sospensione non può considerarsi meramente esecutivo della delibera del Consiglio Comunale che peraltro indicava solo al Sindaco e alla Giunta di agire genericamente a tutela dell’ambiente e della salute del territorio e dei residenti. Secondo il Consiglio di Statto l’atto di sospensione ha natura di ordinanza contingibile e urgente.

L’ordinanza contingibile e urgente, per indirizzo costante della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580 QUI; sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696 QUI; sez. V, 12 giugno 2017, n. 2799 QUI), costituendo una deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e ammettendo la possibilità di derogare alla disciplina vigente, presuppone necessariamente situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione.

Il Consiglio di Stato, confermando quanto deciso in primo grado, nel caso specifico ha concluso che:

1. non sussisteva il pericolo attuale considerato che l’impianto era ancora in fase autorizzatoria;

2. non era stata svolta una adeguata istruttoria ne sono state fornite adeguate motivazioni per dimostrare l’esistenza di un pericolo effettivo per la salute dei residenti dell’area interessata dall’autorizzando progetto.

 

 

QUALE EFFICACIA DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Secondo il Consiglio di Stato il principio di precauzione, ferma restando l’assoluta rilevanza nel diritto ambientale interno ed eurounitario, non legittima di per sé, in difetto di specifiche previsioni normative, l’esercizio di un potere “innominato” di inibizione di attività amministrative e/o economiche. Ciò ancor di più considerando che il Direttore del Servizio di Epidemiologia territorialmente competente aveva escluso evidenza di pericolo connesso agli impianti da autorizzare (impianto di produzione di biogas).

In altri termini, come conferma una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato QUI, la applicabilità del Principio di Precauzione è condizionata dal fatto che i motivi della sua applicazione emergano chiaramente dalla istruttoria  svolta in sede di autorizzazione e siano strettamente legati alla dimostrazione della esistenza di un rischio ambientale e sanitario nel sito specificamente interessato, rischio non adeguatamente preso in considerazione dal proponente il progetto o l’attività soggetta ad autorizzazione.

Il Consiglio di Stato, anche recentissimamente QUI, ha sostenuto la natura imperativa quindi vincolante del principio di precauzione nelle decisioni ambientali, se sostenuta da adeguate istruttorie tecniche.

Insomma come sempre tutto dipende da come lavorano gli uffici delle Autorità Pubbliche Competenti anche in termini di trasparenza e coinvolgimento dei cittadini perché come spiego in questo Paper (vedi QUI) la percezione sociale del rischio ambientale e sanitario può essere il punto di partenza per far emergere i limiti del progetto presentato per la autorizzazione e fondare quindi successivamente i motivi per l’applicazione del principio di precauzione.  

 

 

COSA AVREBBE O DOVREBBE FARE  IL SINDACO NON SOLO NEL CASO SPECIFICO MA IN CASI SIMILI A QUELLO DISCUSSO NELLA SENTENZA QUI ESAMINATA

Lo afferma lo stesso Consiglio di Stato nella nuova sentenza qui esaminata:

1. parere negativo nell’ambito della Conferenza di servizi preordinata al rilascio dell’autorizzazione chiesta dalla società originaria ricorrente;

2. atti di pianificazione (divieto di insediamento di determinati impianti su porzioni del territorio comunale) sulla base dei quali assumere le consequenziali posizioni nell’ambito delle procedure autorizzatorie. 

In altri termini il Consiglio di Stato conferma il potere dei Comuni di tutelare preventivamente la salute pubblica o direttamente utilizzando le competenze all’interno della procedura autorizzatoria (parere sanitario ex articolo 29-quater dlgs 152/2006 in caso di Autorizzazione Integrata Ambientale; richiesta di approfondimento del parametro salute pubblica nella procedura di VIA o di PAUR ex articolo 27-bis dlgs 152/2006; non rilascio della conformità urbanistica per contrasto con la pianificazione comunale vigente o la regolamentazione vigente in materia di industrie insalubri di prima classe).

Tutto questo non è stato fatto nel caso in esame ed è per questo che la decisione finale è stata negativa per il Comune annullando l’ordinanza in questione.

 

 

 

 

 

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