martedì 16 febbraio 2021

Progetto edilizio Parco della Maggiolina: la logica di consumo del suolo della maggioranza che governa il Comune contro la rigenerazione urbana

Ieri c'è stato in Commissione Consiliare del Comune di Spezia l'audizione delle associazioni e comitati di cittadini che criticano il progetto dei nuovi palazzoni nella zona limitrofa al Parco urbano della Maggiolina. I noti giuristi che abbondano nella maggioranza che governa il Comune si sono lanciati in affermazioni tipo:

1. il progetto è coerente con gli indirizzi di riduzione del consumo del suolo della legge regionale sulla rigenerazione urbana n° 23 del 2018 (QUI).

2. comunque l'area privata quindi, ecco il fine giurista, "intervenire in area privata è come voler scegliere i mobili in casa altrui”.

Non sono fondate entrambe le tesi, la seconda è addirittura espressione di una ignoranza “crassa” in materia di diritto urbanistico.

Vediamo perché…

 

SULLA COERENZA DEL PROGETTO IN QUESTIONE CON LA LEGGE REGIONALE SULLA RIGENERAZIONE URBANA

Come è noto il progetto in questione è, secondo l’Amministrazione, attuativa della legge regionale sulla rigenerazione urbana peraltro approvata da una maggioranza dello stesso colore politico di quella che governa a Spezia.

La legge regionale ha come finalità: "...di favorire il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica, architettonica e sociale del tessuto edificato, individua la rigenerazione urbana quale alternativa strategica al consumo di nuovo suolo" (comma 1 articolo 1 legge regionale 23/2018).

E’ vero che l’articolo 3 della legge regionale 23/2018 permette, negli ambiti dover realizzare interventi di rigenerazione urbana, di mutare la destinazione urbanistica anche per usi residenziali ma questi devono consistere in:  “a) residenza, comprensiva delle civili abitazioni, delle residenze in funzione della conduzione di attività rurali e delle residenze specialistiche per alloggi protetti per anziani, studenti, disabili, case famiglia e comunità civili, religiose, assistenziali, convitti, foresterie, alloggi di servizio per il personale di attività pubbliche, studi ed uffici professionali compatibili con la residenza, strutture ricettive all'interno di unità abitative ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività turistico-ricettive;” (combinato disposto lettera a) comma 1 articolo 3 legge regionale 23/2018 con lettera a) comma 1 articolo 13 legge regionale 16/2008).

È chiaro che il progetto per gli indici edificatori in aumento esponenziale rispetto all’esistente non solo costituisce una inevitabile variante urbanistica ma soprattutto cozza clamorosamente con quanto riportato dalla legge regionale 23/2018


 

IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA NECESSITÀ DI COORDINARE I PROGETTI CON LA RATIO DELLA LEGGE REGIONALE SULLA RIGENERAZIONE URBANA

Si tratta del Parere espresso in Adunanza dal Consiglio di Stato n° 53 del 19 gennaio 2021 (QUI), che decide il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di alcuna associazioni ambientaliste. Il Parere  interviene sui rapporti tra questa legge regionale e le norme ambientali.

Il Parere pur respingendo le richieste di incostituzionalità di varie associazioni ambientaliste conferma come qualsiasi progetto attuativo della legge regionale dovrà rispettarne i principi come pure tutte le norme ambientali vigenti interferenti con il progetto che non sono per nulla derogata da detta legge regionale.

Conclude il Consiglio di Stato affermando che i progetti che si richiamano a questa legge regionale: “devono inscriversi nell’ambito della finalità fondamentale di riduzione del consumo di suolo enunciata dall’art. 1 della legge regionale in esame (l’art. 1 individua, nel comma 1, “la rigenerazione urbana quale alternativa strategica al consumo di nuovo suolo” e, nel comma 3, stabilisce che “La presente legge costituisce un elemento di attuazione del percorso previsto dalla Commissione Europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM/2011/0571), per giungere entro il 2050 all'obiettivo di edificazione su nuove aree pari a zero”),…

 

 

SUI POTERI URBANISTICI DEI COMUNI ANCHE IN AREE PRIVATE

Il Consiglio di Stato (sentenza n° 135 del 5 gennaio 2021 QUI), al di la del caso specifico oggetto della controversia, ricostruisce i principi univoci della giurisprudenza amministrativa in materia di poteri pianificatori dei Comuni. Ecco i principi:

1. le nuove scelte pianificatorie non possono essere vincolate dalle precedenti destinazioni urbanistiche;

2. una convenzione di lottizzazione esistente non esclude una nuova pianificazione;

3. la pianificazione non regola solo lo sviluppo edilizio ma anche interessi pubblici di rango costituzionale;

4. le modifiche di destinazione urbanistica generali non richiedono motivazioni di tipo puntuale;

5. la legittimità di successive scelte di destinazioni urbanistiche per le stesse aree per addivenire al crescente riconoscimento dell’esigenze di tutela del territorio urbano considerato risorsa definita e scarsa, contenendone il consumo.

6. la valenza ambientale e paesaggistica della pianificazione urbanistica comunale, considerato che nella pianificazione urbanistica trovano spazio esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi. 

7. il criterio direttivo del Piano regolatore relativo alla esclusione di nuove residenze e alla previsione di soli ampliamenti e/o ristrutturazioni degli edifici esistenti, sulla base del principio di riduzione del consumo del suolo  costituisce una tipica valutazione urbanistica e quindi rientra nella disciplina ordinaria del territorio (Consiglio di Stato sentenza n.1949 del 16 aprile 2015 , per un approfondimento vedi QUI) .

 

Mi pare che quanto sopra sia sufficiente ad affermare che, se c’è la volontà politica e ovviamente amministrativa, un Comune può fare qualcosa di più in area privata che decidere “i mobili da collocarvi”!

 

 

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