lunedì 15 febbraio 2021

Autorizzazione impianto rifiuti quale istruttoria nella Conferenza dei Servizi


Sentenza del Consiglio di Stato n° 1191 pubblicata il 9 febbraio 2021 (QUI) che giudica l’appello di due Comuni, contro la sentenza di primo grado, nel quale viene chiesto l’annullamento di una VIA e AIA  (rilasciate in procedura integrata) favorevoli ad un progetto di ampliamento di una discarica di rifiuti non pericolosi.

L’appello si fonda sul mancato rispetto di un criterio di localizzazione regionale per gli impianti di gestione rifiuti come quello in oggetto ed interviene, in termini più generali, sulla problematica del ruolo che le Amministrazioni Comunali nelle Conferenze dei servizi aventi per oggetto procedure di valutazione e autorizzazione ambientale come pure di come le istruttorie per portano alle decisioni debbano essere complete e soprattutto svolte all’interno del confronto nella stessa Conferenza dei Servizi

 

LA POSIZIONE DI CONTRASTO DEI COMUNI APPELLANI AL PROGETTO DI DISCARICA

Il Comune interessato in conferenza dei servizi aveva espresso Parere negativo fondandolo sul mancato rispetto di uno criteri regionali relativi alla ‘Localizzazione di impianti gestione rifiuti. In particolare quello per cui sono permesse le localizzazioni di nuovi impianti ad una distanza da quelli esistenti tale da consentire che si possa distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario chi inquina paga … ‘. Il criterio suddetto si applica ai nuovi impianti, agli ampliamenti e alle varianti sostanziali proposte relative agli impianti esistenti.

Secondo il Parere del Comune territorialmente interessato (ma anche di altro Comune territorialmente limitrofo) il progetto nuovo è localizzato in adiacenza ad un impianto di trattamento reflui, quest’ultimo, a sua volta ubicato a esigua distanza da una discarica di rifiuti speciali. Quindi conclude il Parere del Comune sia che trattasi di nuovo impianto sia che si intenda ritenerlo ampliamento di quello esistente, tale progetto è in contrasto con il criterio localizzativo sopra citato. Inoltre il sito non è comunque idoneo alla localizzazione del progetto di ampliamento della discarica per la vicina presenza del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto e per la presenza di più discariche in un’area molto ristretta.

 

LA NATURA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

Preliminarmente il Consiglio di Stato chiarisce la finalità della Conferenza dei Servizi che non costituisce solo un “momento” di semplificazione dell’azione amministrativa, ma è funzionale anche e soprattutto al migliore esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, attraverso una più completa ed esaustiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti, a tal fine giovandosi dell’esame dialogico e sincronico degli stessi. L’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Il concetto di “prevalenza non è di facile applicazione: non è la maggioranza numerico-quantitativa, ma una misura “qualitativo sostanziale o di peso in rapporto all’interesse specifico tutelato; una misura che l’amministrazione procedente dovrà determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento. E’ opportuno, quindi, valutare attentamente ogni singola posizione al fine dell’adozione dell’atto finale.

 

LA MOTIVAZIONE DELL’ENTE CHE HA RILASCIATO LA AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI

Secondo l’Autorità Competente (in questo caso la Provincia) la proposta progettuale rispetto al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali, non rientra nel criterio escludente relativo alla “preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l’individuazione del responsabile dell’eventuale inquinamento”. Secondo la Provincia, che ha rilasciato l'autorizzazione al progetto in questione,  le caratteristiche dell’area ed i sistemi di monitoraggio proposti dalla società proponente, successivamente rimodulati e integrati (rete di rilevamento geoelettrico e sistema di monitoraggio delle acque sotterranee) nel corso dello svolgimento del procedimento, consentono l’individuazione del responsabile dell’eventuale inquinamento e quindi di superare detto criterio escludente.

 

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

La sentenza del Consiglio di Stato afferma che la decisione della Provincia di autorizzare il progetto in questione è frutto di una carenza della istruttoria svolta  a cominciare dai parere positivi degli enti tecnici espressi all’interno della Conferenza dei Servizi: Arpa e Comitato Tecnico della Provincia.

In particolare l’Arpa territorialmente competente  in un documento non prodotto in Conferenza dei Servizi aveva posto in rilievo come il nuovo progetto avesse una impostazione diversa dal precedente progetto (anno 2012) che invece era in diretta continuità con l’impianto di discarica esistente e pertanto rientrava in maniera canonica nella definizione di ampliamento (aumento volumetria, continuità, ampliamento della superficie in pianta, logistica comune, ecc.). Invece il nuovo progetto oggetto dell’appello qui giudicato dal Consiglio di Stato è, per gli aspetti ambientali di competenza, un nuovo corpo di discarica gestibile appunto per le problematiche ambientali e per i controlli in maniera ben distinta sia dall’impianto di trattamento reflui e dalla discarica esistente più prossima. Sempre secondo l’Arpa Puglia rimangono, anche nel nuovo progetto oggetto del giudicato del Consiglio di Stato, le problematiche connesse alla copresenza di più insediamenti industriali nella zona, i cui impatti cumulativi sono comunque stati approfonditi mediante studi specifici in sede di procedura autorizzativa ed approvati, alcuni con prescrizioni, in quanto hanno dimostrato la sostenibilità dell’intervento e la conformità con le normative di riferimento.

Insomma l'Arpa da un lato riconosce la problematica dell'impatto cumulativo nella zona interessata (definito sito inquinato (ai sensi di legge) dal Nucleo di Polizia Ambientale dell’Arpa) dalla nuova discarica e dall'altro descrive valutazioni e prescrizioni pe prevenirlo, il tutto però non è stato espresso prima della autorizzazione (VIA e AIA integrate)Infatti il Consiglio di Stato, nella sentenza qui esaminata, rileva che la carenza di istruttoria e di motivazione emerge con evidenza dal fatto che le sopra riportate valutazione dell’Arpa non sono contenute in alcuno dei pareri resi dagli organi tecnici in sede di conferenza di servizi, ove i dissensi espressi dai Comuni appellanti, ampiamente motivati, sono rimasti in buona misura privi di repliche.

 

Conclude il Consiglio di Stato che la Conferenza di servizi, venendo meno alla sua finalità essenziale, quella di consentire la valutazione contestuale degli interessi in gioco, anche tra loro confliggenti, in un’unica sede, si è conclusa con una determinazione priva di idonea motivazione, in quanto frutto di una carente istruttoria, atteso che le valutazioni fondamentali in materia ambientale, relative allo stato complessivo di contaminazione dell’area interessata sia dal nuovo progetto di ampliamento della discarica che dagli impianti esistenti, hanno costituito oggetto di considerazioni sostanzialmente assertive.

Per cui afferma il Consiglio di Stato sui punti evidenziati, nonché su ogni altro punto meritevole di approfondimento, avrebbe dovuto svilupparsi in sede istruttoria il contraddittorio endoprocedimentale, mentre l’integrazione postuma della motivazione, nella fattispecie in esame, non è ammissibile, proprio in quanto tali valutazioni avrebbero dovuto essere oggetto dell’istruttoria confluita nella determinazione finale di VIA ed AIA integrate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  








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