Il Consiglio di Stato con
sentenza n° 1026 del 4 febbraio 2021 (QUI)
chiarisce quando, a prescindere dalle procedure semplificatorie introdotte nel
Codice delle Comunicazioni Elettroniche, gli impianti di telefonia mobile e di
radiotrasmissione hanno rilevanza edilizia ai fini della loro autorizzazione.
In particolare nel caso in esame la società che gestiva l’impianto di radiodiffusione esistente impugnava il provvedimento in cui si ordinava le demolizione di detto impianto in quanto abusivo dal punto di vista edilizio.
LE NOTEVOLI
DIMENSIONI DELL’IMPIANTO COMPORTANO IL RILIEVO EDILIZIO
Secondo il Consiglio di
Stato, nella sentenza qui esaminata, se in astratto l’installazione dell’antenna
di un impianto radiofonico non costituisce trasformazione del territorio
comunale agli effetti delle leggi urbanistiche, essa va considerata anche in
concreto ed in relazione alla sua obiettiva consistenza, richiedendosi il
permesso di costruire -un tempo, la concessione edilizia- laddove abbia
notevole dimensione e vi siano annessi altri manufatti accessori (Cons. Stato,
sez. III, 30 ottobre 2019, n. 7422 - QUI); id., 26 febbraio 2019, n. 1326 - QUI); sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6714 - QUI ).
Aggiunge il Consiglio di Stato che nel
caso di specie, nel provvedimento impugnato, avuto riguardo agli esiti dei
sopralluoghi effettuati dal personale tecnico dell’Ente, esso viene descritto
come occupante una superficie superiore a mq. 50, con uno sviluppo in altezza
dell’antenna superiore ai m. 14, un traliccio in materiale
retroriflettente ex se di consistente impatto visivo, infine
corredato da un vano tecnico (shelter) di dimensioni imprecisate.
LE NOTEVOLI
DIMENSIONI COMPORTANO IL RILIEVO EDILIZIO A PRESCINDERE DALLE SEMPLIFICAZIONI
INTRODOTTE DAL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Secondo
il Consiglio di Stato la qualificazione di opere edilizie quali “nuove
costruzioni” riveniente dalla legge statale e segnatamente dall’art. 3, lett.
e.4) del d.P.R. n. 380 del 2001 (QUI), discorre di «installazione di torri e
tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione». Anche a voler ritenere tale disciplina implicitamente
abrogata dall’avvento del Codice delle comunicazioni elettroniche, gli artt. 87
e ss. di tale Codice richiedono comunque la presentazione di un’istanza (o di
una Scia per gli impianti di potenza fino a 20 Watt) agli organi comunali
competenti, il che quindi esclude che possano essere realizzati in assenza di
qualsiasi vaglio degli uffici preposti al rilascio dei titoli edilizi.
Il Consiglio di Stato ricorda anche con il DLgs. n. 33 del 2016 (QUI) si è stabilito che gli impianti per la radiodiffusione «non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (QUI), e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale» (cfr. art. 87, comma 3). Con ciò implicitamente evidenziando che in precedenza gli impianti in questione andavano qualificati come unità immobiliari, in quanto tali autonomamente rilevanti sul piano edilizio.
Ma, aggiunge il Consiglio
di Stato, il fatto che ci sia una tendenza della normativa a facilitare le
procedure di autorizzazione degli impianti in questione anche per gli aspetti
edilizi: “non può comunque prescindere da considerazioni di
consistenza e di ubicazione legate all’esame del singolo caso di specie”.
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