martedì 19 gennaio 2021

Quali sono le ispezioni di competenza delle Capitanerie di Porto e le tariffe per sostenerle

Il Decreto Ministero Infrastrutture del 20 ottobre 2020 (QUI) ha disciplinato agli allegati I e II le tariffe per coprire le spese delle attività ispettive della Capitaneria poste a carico dell'armatore, del raccomandatario marittimo o di altro suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario.

Ma quali sono le attività ispettive che la legge assegna alle Capitanerie e come devono svolgersi? Le ispezioni sono quelle disciplinate dal DLgs 53/2011 (QUI) in particolare :

 

ARTICOLO 16 : ISPEZIONI INIZIALI

Consistono nella visita a bordo di una nave svolta da un ispettore, per verificare la conformità alle pertinenti convenzioni e regolamenti, che include almeno i controlli  previsti all'articolo 16,comma 1, vale a dire:

a) controllare i certificati e i documenti elencati nell'allegato V del DLgs 53/2001 , che devono essere conservati a bordo conformemente alla  normativa marittima comunitaria e alle convenzioni in materia di sicurezza;

b) verificare, se necessario, se le deficienze emerse nel corso della precedente ispezione effettuata da uno Stato membro da uno Stato firmatario del MOU di Parigi siano state corrette;

c) verificare che le condizioni generali della nave, compresi gli aspetti igienici della stessa, la sala macchine e gli alloggi siano soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza della navigazione, dell'igiene e della sicurezza delle condizioni di lavoro  e  della tutela ambientale.



ARTICOLO 16  ISPEZIONI DETTAGLIATE 

Trattasi della  ispezione durante la quale la nave, le dotazioni di bordo e l'equipaggio sono sottoposti, interamente o parzialmente, ad un esame accurato nei casi specificati all'articolo 16, comma 3, degli aspetti concernenti la costruzione, le  dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro ed il rispetto  delle procedure operative di bordo. In particolare se, a seguito dell'ispezione iniziale l'ispettore ritiene che ricorra uno dei casi di cui all'allegato VI del DLgs 53/2001 ovvero altri fondati motivi circa la non rispondenza delle  condizioni della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio, ai requisiti previsti dalle convenzioni, procede ad un'ispezione dettagliata che comprende un'ulteriore verifica della conformità ai requisiti operativi di bordo.

 

 

ARTICOLO 17 : ISPEZIONI ESTESE

Si tratta di un'ispezione che riguarda le voci elencate all'allegato VII del DLgs 53/2001 e che può comprendere un'ispezione dettagliata quando sussistano i fondati motivi di cui all'articolo 16, comma 3. In particolare Quando le condizioni generali della nave sono palesemente substandard, l'ispettore sospende l'ispezione e dispone il  fermo della nave finché la compagnia non adotti tutte le misure necessarie per garantire l'ottemperanza ai pertinenti requisiti fissati dalle convenzioni.



ARTICOLO 20: PROVVEDIMENTI DI RIFIUTO DI ACCESSO

Per cui é rifiutato l'accesso ai porti e ancoraggi nazionali a tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista  nera adottata conformemente al MOU di Parigi [NOTA 1] in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate più di due volte nel corso dei trentasei mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato  firmatario del MOU di Parigi, ovvero battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista grigia adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e  pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate più di due volte nel corso dei ventiquattro mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno  Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi.

 


ARTICOLO 24: DIVIETO DI ACCESSO AI PORTI

L'accesso ai porti dello Stato é negato alle navi che hanno ripreso il mare senza rispettare le condizioni stabilite nel corso di un'ispezione o che hanno rifiutato di ottemperare alle prescrizioni imposte non recandosi nel previsto cantiere di  riparazione, finché il proprietario o l'armatore dell'unità non abbia dimostrato inequivocabilmente all'autorità competente dello Stato membro della Comunità europea in cui sono state riscontrate le deficienze, la piena rispondenza ai pertinenti requisiti delle convenzioni.

 



[NOTA 1] Memorandum d'intesa di Parigi  (Paris  MOU): il memorandum d'intesa relativo al controllo  delle navi da parte dello Stato d'approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella sua versione aggiornata

 

 

Nessun commento:

Posta un commento