Il Decreto Ministero Infrastrutture del
20 ottobre 2020 (QUI)
ha disciplinato agli allegati I e II le tariffe per coprire le spese delle
attività ispettive della Capitaneria poste a carico
dell'armatore, del raccomandatario marittimo o di altro suo rappresentante
nello Stato, in solido con il proprietario.
Ma quali sono le attività ispettive che la legge assegna alle Capitanerie e come devono svolgersi? Le ispezioni sono quelle disciplinate dal DLgs 53/2011 (QUI) in particolare :
ARTICOLO 16 : ISPEZIONI
INIZIALI
Consistono nella
visita a bordo di una nave svolta da un ispettore, per verificare la conformità
alle pertinenti convenzioni e
regolamenti, che include almeno i controlli
previsti all'articolo 16,comma 1, vale a dire:
a) controllare i
certificati e i documenti elencati nell'allegato V del DLgs 53/2001 , che
devono essere conservati a bordo conformemente alla normativa marittima comunitaria e alle
convenzioni in materia di sicurezza;
b) verificare, se
necessario, se le deficienze emerse nel corso della precedente
ispezione effettuata da uno Stato membro da uno Stato firmatario del MOU di Parigi siano
state corrette;
c) verificare che le condizioni generali della nave, compresi gli aspetti igienici della stessa, la sala macchine e gli alloggi siano soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza della navigazione, dell'igiene e della sicurezza delle condizioni di lavoro e della tutela ambientale.
ARTICOLO 16
ISPEZIONI DETTAGLIATE
Trattasi della ispezione durante la quale la nave, le dotazioni di bordo e l'equipaggio sono sottoposti, interamente o parzialmente, ad un esame accurato nei casi specificati all'articolo 16, comma 3, degli aspetti
concernenti la costruzione, le
dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro ed il rispetto delle procedure operative di bordo. In
particolare se, a seguito dell'ispezione iniziale l'ispettore ritiene che
ricorra uno dei casi di cui all'allegato VI del DLgs 53/2001 ovvero altri
fondati motivi circa la non rispondenza delle condizioni della nave, delle relative dotazioni o
dell'equipaggio, ai requisiti previsti dalle convenzioni, procede ad un'ispezione dettagliata che comprende
un'ulteriore verifica della conformità ai requisiti operativi di bordo.
ARTICOLO 17 :
ISPEZIONI ESTESE
Si tratta di un'ispezione che riguarda le voci elencate all'allegato VII del DLgs 53/2001 e che può comprendere un'ispezione dettagliata quando sussistano i fondati motivi di cui all'articolo 16, comma 3. In particolare Quando le condizioni generali della nave sono palesemente substandard, l'ispettore sospende l'ispezione e dispone il fermo della nave finché la compagnia non adotti tutte le misure necessarie per garantire l'ottemperanza ai pertinenti requisiti fissati dalle convenzioni.
ARTICOLO 20:
PROVVEDIMENTI DI RIFIUTO DI ACCESSO
Per cui é rifiutato l'accesso ai porti e ancoraggi nazionali a tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista nera adottata conformemente al MOU di Parigi [NOTA 1] in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate più di due volte nel corso dei trentasei mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi, ovvero battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista grigia adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate più di due volte nel corso dei ventiquattro mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi.
ARTICOLO 24: DIVIETO DI ACCESSO AI PORTI
L'accesso ai porti dello Stato é negato alle navi che hanno ripreso il mare senza rispettare le condizioni stabilite nel corso di un'ispezione o che hanno rifiutato di ottemperare alle prescrizioni imposte non recandosi nel previsto cantiere di riparazione, finché il proprietario o l'armatore dell'unità non abbia dimostrato inequivocabilmente all'autorità competente dello Stato membro della Comunità europea in cui sono state riscontrate le deficienze, la piena rispondenza ai pertinenti requisiti delle convenzioni.
[NOTA 1] Memorandum d'intesa di Parigi (Paris MOU): il memorandum d'intesa relativo
al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo, firmato a
Parigi il 26 gennaio 1982, nella sua versione aggiornata
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