giovedì 21 gennaio 2021

La Corte Costituzionale sui Criteri regionali di esclusione dalla VIA per impianti eolici e fotovoltaici

La Corte Costituzionale con sentenza n° 258 depositata il 2 dicembre 2020 e pubblicata il 9 (QUI) giudica la costituzionalità di una normativa che disciplina la promozione e l’uso delle fonti rinnovabili con particolare riferimento alla disciplina della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi  e della  Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di progetti ed opere. In particolare:  
1. sulla VAS viene contestato alla Regione di non prevedere esplicitamente l’applicazione della VAS al piano regionale per la promozione dell’idrogeno;
2. sulla VIA la normativa regionale oggetto del giudizio di costituzionalità ha per oggetto la definizione di criteri in base ai quali una modifica di impianti eolici e fotovoltaici viene comunque esclusa dalla VIA anche nella forma della verifica di assoggettabilità.
Vediamo le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale che sulla VAS dichiara la legittimità costituzionale della norma regionale, mentre sulla VIA ne dichiara la incostituzionalità… 
RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DELLA VAS
La norma regionale censurata nel prevedere la disciplina di un Piano per la promozione dell’idrogeno, non dichiara esplicitamente l’obbligo della sua sottoponibilità a VAS.
Secondo la nuova sentenza della Corte Costituzionale nella disciplina del procedimento di adozione del PRI non vi è espresso richiamo alla necessità della VAS, ma nemmeno se ne prevede l’esclusione. Occorre, perciò, considerare le altre disposizioni normative pertinenti.
Infatti la norma regionale censurata:
1. rinvia ad altre normative da rispettare tra cui inevitabilmente quella che disciplina la VAS
2. Prevede che il Piano idrogeno richieda, una volta adottato, una variante al Piano Energetico Regionale che è sottoposto a VAS ex lege. Quindi se il Piano idrogeno è parte del Piano energetico regionale è sottoposto a VAS.


 
LA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA NAZIONALE SULLA VIA
La seconda norma regionale censurata,  dopo aver stabilito – come disposto dall’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006 – che per i progetti relativi a interventi di ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti fotovoltaici ed eolici di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW  può chiedersi una valutazione preliminare degli impatti ambientali, prevede al comma 2  che “all’esito della valutazione preliminare, i progetti di cui al comma 1 non sono comunque assoggettati al procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o a VIA a condizione che prevedano: a) per gli impianti eolici, la riduzione del numero di aereogeneratori pari ad almeno il 50 per cento del totale di aereogeneratori precedentemente installati; b) per gli impianti fotovoltaici, la riduzione della superficie radiante pari ad almeno il 20 per cento della superficie radiante precedentemente installata o una riduzione della superficie destinata all’installazione dell’impianto fotovoltaico pari ad almeno il 20 per cento di quella precedentemente occupata”.

Secondo la Corte Costituzionale la norma regionale viene censurata nella parte in cui stabilisce quali sono i criteri per ritenere che la modifica degli impianti non avrà impatti negativi sull’ambiente e può, quindi, realizzarsi senza sottoporsi a valutazioni d’impatto ambientale. 

Secondo la Corte Costituzionale l’assunto per cui spetta alla competenza regionale la decisione su quali progetti di modifica o estensione degli impianti possono essere esonerati dalle verifiche d’impatto ambientale non può essere condiviso. Infatti le categorie di opere sottoponibili a verifica di VIA sono indicate dagli appositi allegati alla Parte II del DLgs 152/2006. Inoltre con Decreto Ministeriale n° 52 del 30/3/2015 sono stati definiti i criteri per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA delle categorie di opere di competenza regionale. Le regole contenute nel citato decreto, per precisa affermazione di questa Corte, sono da considerarsi vincolanti (sentenza n. 286 del 2019 QUI per un commento vedi pagina 35 NewsAmbiente Dicembre 2019 QUI).

Non casualmente, sottolinea la Corte Costituzionale nella sentenza qui esaminata, in assenza di standard in base ai quali possa presumersi che le varianti abbiano impatti negativi sull’ambiente con la riforma del DLgs 152/2006  da parte del DLgs 104/2017  (in attuazione della Direttiva 2014/52/UE) è stata introdotta la procedura di valutazione preliminare (altresì detta procedura di pre-screening), che consente all’operatore del settore che vuole procedere alla modifica o estensione dell’impianto, se ritiene che siano assenti impatti ambientali significativi e negativi, di richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare con cui ottenere l’indicazione di quale procedura seguire: se quella di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 6, comma 6, DLgs 152/2006), se quella di VIA (art. 6, comma 7 DLgs 152/2006), oppure se trattasi di progetto che non necessita di tali procedure valutative.

Lo Stato italiano, aggiunge la Corte, ad oggi non ha normato quali progetti d’intervento sugli impianti eolici e fotovoltaici esistenti, rispondendo a criteri fissi, risultino automaticamente esenti da verifiche dei loro impatti ambientali.  La ricerca del punto di equilibrio tra l’esigenza di semplificare le procedure per esercitare impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e la tutela dell’ambiente in cui essi si trovano è un compito dello Stato. Non spetta, dunque, alle Regioni decidere quali siano le condizioni che determinano l’esclusione dalle verifiche d’impatto ambientale. Si ribadisce che, sebbene la competenza esclusiva statale prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. non escluda aprioristicamente interventi regionali, anche legislativi, « è tuttavia necessario che ciò avvenga in termini di piena compatibilità con l’assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterarne il punto di equilibrio conseguito ai fini di tutela ambientale» (sentenze n. 178 del 2019 QUIn. 147 del 2019 QUI). La Corte ha infatti affermato con chiarezza che la disciplina sulla VIA rientra a pieno titolo nella competenza statale esclusiva indicata dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e, infatti, lo Stato riconosce alle Regioni e Province autonome spazio di intervento soltanto in ambiti specifici e precisati dallo stesso codice dell’ambiente (sentenze n. 93 del 2019 QUI, n. 246  QUI e n. 198 del 2018 QUI). Di conseguenza, la Corte con la sentenza in esame ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale censurata.
 
 
 
 
 
 
 

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