La Corte di Giustizia (sentenza 14 gennaio
2021 causa C-826/18) è intervenuta su domanda pregiudiziale sollevata
contro una norma dei Paesi Bassi che prevede come solo
gli interessati che hanno presentato osservazioni, nel corso della procedura di
preparazione per l’adozione di una autorizzazione ambientale, possono proporre
ricorso contro la decisione adottata al termine di tale procedura, salvo che
non possa essere loro ragionevolmente addebitato di non essere intervenuti.
Inoltre, solo le censure dirette contro gli stessi aspetti della decisione
impugnata contestati nel corso della sua procedura di adozione sono ricevibili.
Oggetto del procedimento
da cui è partita la domanda pregiudiziale era un allevamento intensivo di suini
con oltre 750 posti per le scrofe.
Vediamo il contenuto della sentenza...
DIRITTO DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA DA PARTE DEL PUBBLICO INTERESSATO
La Corte di Giustizia,
nella sentenza qui esaminata, ricorda che in forza dell’articolo 9,
paragrafo 2, della convenzione di Aarhus [NOTA 1],
ciascuna parte, nel quadro della propria legislazione nazionale e coerentemente
con l’obiettivo di offrire al “pubblico interessato” un ampio accesso
alla giustizia, provvede affinché i membri del medesimo che abbiano interesse
sufficiente o, in alternativa, che facciano valere la violazione di un diritto,
nei casi in cui il diritto nazionale esiga tale presupposto, abbiano accesso a
una procedura di ricorso dinanzi un organo giurisdizionale o a un altro organo
indipendente e imparziale per contestare la legittimità di decisioni rientranti
nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 di tale convenzione e, nei casi
previsti dal diritto nazionale, ad altre pertinenti disposizioni della stessa.
La Corte di Giustizia
ricorda inoltre che secondo il paragrafo 5 articolo 2 della Convenzione di
Aarhus per pubblico interessato si intende: "il pubblico che subisce o può
subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un
interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si
considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che
promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal
diritto nazionale".
LIMITI ALL'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA DA PARTE DEL PUBBLICO GENERICO
Quindi sempre secondo
la Corte di Giustizia l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di
Aarhus ha lo scopo non già di conferire al pubblico in generale la
legittimazione ad agire contro le decisioni e gli altri atti rientranti
nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 di quest’ultima, relativi ai
progetti oggetto di una partecipazione del pubblico al processo decisionale,
bensì di garantire tale diritto ai soli membri del pubblico interessato che
soddisfino determinati requisiti.
Precisa la Corte che se è
pur vero che l’articolo 6 della Convenzione fa riferimento alla nozione di
pubblico interessato in realtà di applica solo al pubblico interessato infatti
il paragrafo 2 articolo 6 della Convenzione afferma testualmente: “2. Il pubblico
interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in
materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici
avvisi o individualmente.” Peraltro aggiunge la Corte diritto di
partecipazione al processo decisionale non potrebbe essere effettivo senza che
l’interessato disponga anche del diritto di essere informato del progetto e
della procedura prevista nonché del diritto di accesso ai documenti di
informazione, diritti tuttavia esplicitamente concessi ai soli membri del
«pubblico interessato» dall’articolo 6, paragrafi 2 e 6 [NOTA 2],
della convenzione di Aarhus.
POSSIBILE INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELLA NOZIONE DI PUBBLICO CHE ACCEDE ALLA GIUSTIZIA SECONDO IL DIRITTO NAZIONALE
Conclude quindi la Corte di Giustizia sul punto che l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus ha proprio lo scopo di garantire l’accesso al giudice, per impugnare un atto o una decisione rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 di tale convenzione, al solo "pubblico interessato" che rispetti determinati requisiti. Questo non esclude che gli stati membri possano nel loro diritto nazionale norme più favorevoli di quelle previste da tale convenzione, come norme che prevedano una maggiore partecipazione al processo decisionale di cui all’articolo 6 della medesima. Questo in coerenza con il paragrafo 3 articolo 9 della Convenzione che recita: “3. In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.”
DIRITTO DI ACCESSO ALLA GIUSTIZA DEL PUBBLICO INTERESSATO E DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE A PRESCINDERE DALLA LORO PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO CHE PRECEDE L'ATTO FINALE IMPUGNABILE
Di contro la Corte di Giustizia chiarisce come dalla sua giurisprudenza risulta che i membri del “pubblico interessato”, ai sensi della convenzione di Aarhus, devono poter esperire un ricorso giurisdizionale contro gli atti di cui all’articolo 9, paragrafo 2, di tale convenzione, a prescindere dal ruolo che hanno potuto svolgere al momento dell’istruzione della domanda, e che le parti di tale convenzione non possono, pertanto, prevedere l’irricevibilità di un siffatto ricorso per il motivo che il ricorrente ha partecipato al processo decisionale avente ad oggetto la decisione impugnata e ha avuto modo di far valere il proprio punto di vista in tale occasione (sentenza del 15 ottobre 2009, C‑263/08, punti 38 e 39 - [NOTA 3].
La partecipazione al
processo decisionale, afferma la Corte, in materia ambientale alle condizioni
fissate da detta convenzione è infatti diversa dall’esperimento di un ricorso
giurisdizionale e persegue una finalità diversa da quella di quest’ultimo,
poiché tale ricorso può, ove necessario, essere esperito contro la decisione
adottata in esito a detto processo, cosicché tale partecipazione non incide
sulle condizioni di esperimento di detto ricorso.
Quindi, conclude la Corte di Giustizia, l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus deve essere interpretato nel senso che osta a che la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali a cui esso si riferisce, esperiti da organizzazioni non governative facenti parte del «pubblico interessato», di cui all’articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione, sia subordinata alla partecipazione di tali organizzazioni alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata, anche se tale condizione non si applica qualora non possa essere loro ragionevolmente addebitato di non avervi partecipato. Per contro, l’articolo 9, paragrafo 3, di detta convenzione non osta a che la ricevibilità di un ricorso giurisdizionale a cui esso si riferisce sia subordinata alla partecipazione del ricorrente alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata a meno che, tenuto conto delle circostanze del caso, il fatto di non essere intervenuto in tale procedura non gli possa essere ragionevolmente addebitato.
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf
“6. Ciascuna Parte impone alle pubbliche autorità
competenti di consentire al pubblico interessato, su sua richiesta e qualora
ciò sia previsto dal diritto nazionale, di consultare gratuitamente, non appena
siano disponibili, tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo
decisionale di cui al presente articolo ottenibili al momento della procedura
di partecipazione del pubblico, fatto salvo il diritto delle Parti di rifiutare
la divulgazione di determinate informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi
3 e 4.”
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76763&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1569361
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