La Direttiva UE
2020/2184 (QUI)ha
ripubblicato con modifiche e superandola la vecchia Direttiva 98/83/CE che stabiliva il quadro giuridico inteso a
proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla
contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la
salubrità e la pulizia.
La nuova Direttiva ha quindi
l’obiettivo puntando a migliorare l’accesso universale a tali acque
nell’Unione. A tale scopo, è necessario fissare a livello di Unione
prescrizioni minime che tutte le acque destinate a tal fine dovrebbero
soddisfare.
Vediamo le parti più significative della Direttiva...
DEFINIZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
a) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente;
b) tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano;
La nuova Direttiva non si applica alle acque minerali (QUI)e medicinali (QUI) riconosciute dalla normativa vigente.
CONDIZIONI PER CONSIDERARE LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SALUBRI E
PULITE
a)
tali acque non contengono microrganismi e parassiti, né
altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un
potenziale pericolo per la salute umana;
b)
tali acque soddisfano i requisiti minimi di cui
all’allegato I, parti A, B e D
c)
gli Stati membri hanno adottato ogni altra misura
necessaria per soddisfare gli articoli da 5 a 14 come di seguito sintetizzati
STANDARD DI QUALITÀ (ARTICOLO 5)
Per i parametri che figurano nell’allegato I, gli Stati membri fissano
valori applicabili alle acque destinate al consumo umano
PUNTI DI RISPETTO DEI PARAMETRI DELL’ALLEGATO I
Punti in cui i valori di parametro devono
essere rispettati. In particolare:
1.
per le acque dei rubinetti domestici il
rischio si trasferisce come responsabilità sugli utenti solo nel caso in cui la
violazione dei parametri dipenda dal sistema di distribuzione domestico e
cattiva manutenzione dello stesso
2.
per le acque destinate al consumo umano
fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;
3.
per le acque destinate al consumo
umano confezionate in bottiglie o contenitori, nel punto in cui sono confezionate
in bottiglie o contenitori;
4.
per le acque destinate al consumo umano
utilizzate in un’impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale
impresa.
CASO IN CUI LE
ACQUE DEI RUBINETTI NON SIANO CONFORMI AI PARAMETRI DELL’ALLEGATO I (ARTICOLO
6)
In questo gli Stati membri assicurano che siano prese misure appropriate
per ridurre o eliminare il rischio di non conformità ai valori di parametro —
ad esempio offrendo ai proprietari consulenza sugli eventuali provvedimenti correttivi
da adottare — e, se necessario, siano prese altre misure, quali adeguate
tecniche di trattamento, per modificare la natura e le caratteristiche delle
acque prima della fornitura al fine di ridurre o eliminare il rischio che le
acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura; e i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli
eventuali provvedimenti correttivi supplementari da adottare.
APPROCCIO ALLA SICUREZZA DELL’ACQUA BASATO SUL RISCHIO
(ARTICOLO 7)
Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la
distribuzione di acque destinate al consumo umano siano improntati a un
approccio basato sul rischio, che copra l’intera catena di approvvigionamento,
dal bacino idrografico all’estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla
distribuzione dell’acqua, fino al punto in cui i valori devono essere
rispettati.
VALUTAZIONE
E GESTIONE DEL RISCHIO DEI BACINI IDROGRAFICI PER I PUNTI DI ESTRAZIONE DI
ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (ARTICOLO 8)
Gli Stati membri assicurano che la
valutazione del rischio consista:
1. una caratterizzazione dei bacini idrografici per i
punti di estrazione ;
2.
l’individuazione
dei pericoli e degli eventi pericolosi nei bacini idrografici per i punti di estrazione
e la valutazione del rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualità
delle acque destinate al consumo umano; tale valutazione prende in esame i
possibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della qualità
dell’acqua, nella misura in cui ciò possa rappresentare un rischio per la
salute umana ;
3.
un adeguato monitoraggio
nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o entrambe per i punti di
estrazione o nelle acque non trattate di pertinenti parametri, sostanze o
inquinanti selezionati (vedi elenco lettera c) paragrafo 2 articolo 8).
In particolare relativamente ai pericoli
di cui al punto 2 gli Stati membri possono utilizzare l’esame dell’impatto delle attività
umane svolto a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE [NOTA 1], nonché le
informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma
dell’allegato II, punti 1.4 [NOTA 2], 1.5 [NOTA 3], e da 2.3 [NOTA 4] a 2.5 [NOTA 5], di detta
direttiva. Per il testo completo della Direttiva 200/60/CE vedi QUI.
VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DEL SISTEMA DI FORNITURA (ARTICOLO 9)
Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore di acqua effettui una
valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura.
In particolare gli stati membri nel fare detta valutazione dovranno
1.
effettuare una descrizione del sistema di fornitura dal
punto di estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione
dell’acqua, fino al punto di erogazione e i pericoli e gli eventi
pericolosi nel sistema di fornitura e includa una valutazione dei rischi che
essi potrebbero rappresentare per la salute umana attraverso l’uso delle acque
destinate al consumo umano, tenendo conto dei rischi derivanti dai cambiamenti
climatici, da perdite e condutture con perdite;
2.
sulla base di detta valutazione dovranno predisporre le
misure di gestione del rischio in particolare la definizione e attuazione delle
misure di controllo per la prevenzione e l’attenuazione dei rischi individuati
nel sistema di fornitura che potrebbero compromettere la qualità delle acque
destinate al consumo umano.
MONITORAGGIO (ARTICOLO 13)
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di assicurare
che sia effettuato un monitoraggio regolare della qualità delle acque destinate
al consumo umano conformemente al presente articolo e all’allegato II, parti A
e B, al fine di verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori
soddisfino i requisiti della presente direttiva, in particolare i valori di
parametro fissati a norma dell’articolo 5. I campioni di acqua destinati al
consumo umano sono prelevati in modo tale da essere rappresentativi della
qualità delle acque nel corso dell’anno.
INFORMAZIONE DEL PUBBLICO (ARTICOLO 17)
Gli Stati membri
provvedono affinché tutti gli utenti riforniti con acqua destinata al consumo
umano ricevano le seguenti informazioni periodicamente e almeno una volta
all’anno, senza doverne fare richiesta, e nella forma più appropriata e
facilmente accessibile, per esempio nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni
intelligenti:
a)
le
informazioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano,
inclusi i parametri indicatori;
b)
il prezzo
dell’acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;
c)
il volume
consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione,
nonché le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se
tali informazioni sono a disposizione del fornitore di acqua;
d)
il confronto
del consumo idrico annuo del nucleo familiare con il consumo medio di un nucleo
familiare, se applicabile, conformemente alla lettera c);
e)
un link al
sito web contenente le informazioni di cui all’allegato IV.
RECEPIMENTO (ARTICOLO 24)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1a 18 e
all’articolo 23 e agli allegati da I a V entro il 12 gennaio 2023. Essi
comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
OBBIETTIVI
PER ALCUNI INQUINANTI SPECIFICI (ARTICOLO 25)
Entro il 12 gennaio
2026 gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le acque
destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all’allegato
I, parte B, per quanto riguarda: bisfenolo A, clorato, clorite, acidi aloacetici,
microcistina-LR, PFAS (QUI) —
totale, somma di PFAS e uranio.
[NOTA 1] « 1.
Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o
parte di distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio,
siano effettuati, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II
e III, e completati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente
direttiva: un'analisi delle caratteristiche del distretto, un esame
dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle
acque sotterranee, e un'analisi economica dell'utilizzo idrico. 2. Le analisi e
gli esami di cui al paragrafo 1 sono riesaminati ed eventualmente aggiornati
entro tredici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e,
successivamente, ogni sei anni. »
[NOTA 2] Stima e individuazione dell'inquinamento significativo da fonte puntuale, in particolare l'inquinamento dovuto alle sostanze elencate nell'allegato VIII, proveniente da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo,
[NOTA 3] Gli Stati membri effettuano
una valutazione della vulnerabilità dello stato dei corpi idrici superficiali
rispetto alle pressioni così individuate.
[NOTA 4] Riesame dell'impatto delle attività umane sulle
acque sotterranee
[NOTA 5] Riesame dell'impatto dell'inquinamento sulla
qualità delle acque sotterranee
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