Il Consiglio di Stato
con provvedimento n° 26 pubblicato l’11 gennaio 2021 (QUI) ha deciso un ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica in una controversia relativa a prescrizioni contenute nel
Piano l'aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità
dell'aria che limitavano la realizzazione di impianti a biomasse legnose per il
riscaldamento civile ed industriale.
OGGETTO DELLE
PRESCRIZIONI CONTESTATE
In particolare obiettivo
delle prescrizioni contestate è quello di ridurre le emissioni di particolato
sottile derivanti dalla combustione delle biomasse legnose per il riscaldamento
in ambito civile
Le prescrizioni
contestate sono:
1. il
divieto di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di
impianti a metano esistenti
2. il divieto di incentivazione di interventi di
installazione dei suddetti generatori nelle zone ove risultino superati i
valori limite di determinate emissioni.
I MOTIVI DI
DIRITTO COMUNITARIO DELLA DICHIARAZIONE
DI ILLEGITTIMITÀ DELLE PRESCRIZIONI
Il Consiglio di Stato
valuta la legittimità delle prescrizioni non in quanto tali (in termini di
efficacia sotto il profilo della tutela ambientale) ma solo se rientrano o meno
nelle misure tecniche che devono essere preventivamente notificate (da parte
degli Stati membri e delle loro articolazioni istituzionali, nel caso specifico
la Regione) alla Commissione UE ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 del
9 settembre 2015 (QUI)che prevede una procedura d'informazione nel settore
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell'informazione.
Secondo il Consiglio di Stato le prescrizioni regionali suddette rientrano nella nozione di misure tecniche. In particolare secondo il punto iii) della lettera f) dell’art. 1 della Direttiva: “Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: . . . iii) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi”. In tal senso, aggiunge il Consiglio di Stato, anche il disincentivo, attraverso il diniego delle previste agevolazioni fiscali, può assurgere a “regola tecnica” assoggettata all’obbligo di cui agli artt. 5 e 6 della direttiva.
Non
solo ma le prescrizioni regionali oggetto di contestazione, hanno effetti
immediatamente inibitori (e quindi lesivi), consistenti, come già riportato
all’inizio del post, nel:
1. “divieto
di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti
a metano esistenti in tutto il territorio regionale”
2. “divieto
di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa
legnosa nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite
del PM:10 e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene”.
Quindi le prescrizioni del Piano regionale in questione costituiscono, sempre secondo il Consiglio di Stato, senz’altro “regole tecniche” agli effetti della direttiva 2015/1535/UE, in quanto introducono requisiti tecnici di osservanza obbligatoria sulla base di apposite specificazioni tecnico-prestazionali degli impianti e determinano, da un lato, il divieto della commercializzazione e dell'utilizzo di un prodotto (in questo caso i generatori di calore a biomassa in sostituzione di quelli a metano), dall’altro lato citando la Direttiva, essendo “connessi con misure di carattere fiscale o finanziario” (in questo caso trattandosi del divieto di riconoscere incentivi), “influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche”.
EFFETTI DELLA
MANCATA NOTIFICAZIONE DELLE REGOLE TECNICHE SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA UE
L’omessa, previa
notificazione alla Commissione europea di emanande regole tecniche determina
automaticamente l’inopponibilità delle regole medesime. Si vedano le seguenti sentenze
della Corte di Giustizia riprese dal Consiglio di Stato nella causa in
esame (Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 1° febbraio 2017, causa
C144/16 QUI; sentenza 4 febbraio 2016,
n. 336, causa C-336/14 QUI). In particolare nella sentenza
10 luglio 2014, causa C‑307/13 QUI par. 48 si afferma: “A tal
riguardo, si deve ricordare che la Corte ha affermato che la violazione
dell’obbligo di notificazione alla Commissione costituisce un vizio procedurale
nell’adozione delle relative regole tecniche comportandone l’inapplicabilità,
cosicché dette regole tecniche non possono essere opposte ai singoli. I singoli
possono invocare tale inapplicabilità dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
disapplicare la regola tecnica nazionale che non sia stata notificata
conformemente alla direttiva 98/34”.
CONCLUSIONI
DEL CONSIGLIO DI STATO
Alla luce di quanto sopra il Consiglio di Stato rileva che essendo di
fronte ad un vizio procedimentale (mancata notifica alla Commissione UE) quindi omissivo in atto discrezionale, e ne
costituisce causa di annullamento della delibera regionale impugnata,
limitatamente, in coerenza con l’interesse fatto valete dalla parte ricorrente,
alle previsioni censurate, consistenti nel:
“divieto di
installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a
metano esistenti in tutto il territorio regionale”
“divieto di
incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa
legnosa nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite
del PM:10 e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene”.
Quindi il Consiglio di
Stato pur annullando le suddette prescrizioni non esclude che una nuova
presentazione delle stesse con il passaggio alla Commissione UE come previsto
dalla citata Direttiva (UE) 2015/1535 potrebbe anche comportare una “riproposizione
delle medesime prescrizioni”.
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