domenica 17 gennaio 2021

Divieti regionali di installazione e incentivazione impianti a biomasse legnose la preventiva verifica della UE

Il Consiglio di Stato con provvedimento n° 26 pubblicato l’11 gennaio 2021 (QUI) ha deciso un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in una controversia relativa a prescrizioni contenute nel Piano l'aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria che limitavano la realizzazione di impianti a biomasse legnose per il riscaldamento civile ed industriale.

 

OGGETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTESTATE

In particolare obiettivo delle prescrizioni contestate è quello di ridurre le emissioni di particolato sottile derivanti dalla combustione delle biomasse legnose per il riscaldamento in ambito civile

Le prescrizioni contestate sono:  

1. il divieto di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a metano esistenti

2. il divieto di incentivazione di interventi di installazione dei suddetti generatori nelle zone ove risultino superati i valori limite di determinate emissioni.

 

 

I MOTIVI DI DIRITTO COMUNITARIO  DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DELLE PRESCRIZIONI

Il Consiglio di Stato valuta la legittimità delle prescrizioni non in quanto tali (in termini di efficacia sotto il profilo della tutela ambientale) ma solo se rientrano o meno nelle misure tecniche che devono essere preventivamente notificate (da parte degli Stati membri e delle loro articolazioni istituzionali, nel caso specifico la Regione) alla Commissione UE ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015 (QUI)che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Secondo il Consiglio di Stato  le prescrizioni regionali suddette rientrano nella nozione di misure tecniche.  In particolare secondo il punto iii) della lettera f) dell’art. 1 della Direttiva: “Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: . . . iii) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi”. In tal senso, aggiunge il Consiglio di Stato,  anche il disincentivo, attraverso il diniego delle previste agevolazioni fiscali, può assurgere a “regola tecnica” assoggettata all’obbligo di cui agli artt. 5 e 6 della direttiva.

Non solo ma le prescrizioni regionali oggetto di contestazione, hanno effetti immediatamente inibitori (e quindi lesivi), consistenti, come già riportato all’inizio del post,  nel:

1.divieto di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a metano esistenti in tutto il territorio regionale

2. divieto di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM:10 e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene”.  

Quindi le prescrizioni del Piano regionale in questione costituiscono, sempre secondo il Consiglio di Stato,  senz’altro “regole tecniche” agli effetti della direttiva 2015/1535/UE, in quanto introducono requisiti tecnici di osservanza obbligatoria sulla base di apposite specificazioni tecnico-prestazionali degli impianti e determinano, da un lato, il divieto della commercializzazione e dell'utilizzo di un prodotto (in questo caso i generatori di calore a biomassa in sostituzione di quelli a metano), dall’altro lato citando la Direttiva, essendo “connessi con misure di carattere fiscale o finanziario” (in questo caso trattandosi del divieto di riconoscere incentivi), “influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche”.

 

 

EFFETTI DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE DELLE REGOLE TECNICHE SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

L’omessa, previa notificazione alla Commissione europea di emanande regole tecniche determina automaticamente l’inopponibilità delle regole medesime. Si vedano le seguenti sentenze della Corte di Giustizia riprese dal Consiglio di Stato nella causa in esame (Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 1° febbraio 2017, causa C144/16 QUI; sentenza 4 febbraio 2016, n. 336, causa C-336/14  QUI). In particolare nella sentenza 10 luglio 2014, causa C‑307/13 QUI par. 48 si afferma: “A tal riguardo, si deve ricordare che la Corte ha affermato che la violazione dell’obbligo di notificazione alla Commissione costituisce un vizio procedurale nell’adozione delle relative regole tecniche comportandone l’inapplicabilità, cosicché dette regole tecniche non possono essere opposte ai singoli. I singoli possono invocare tale inapplicabilità dinanzi al giudice nazionale, cui spetta disapplicare la regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva 98/34”.

 

 

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Alla luce di quanto sopra  il Consiglio di Stato rileva che essendo di fronte ad un vizio procedimentale (mancata notifica alla Commissione UE)  quindi omissivo in atto discrezionale, e ne costituisce causa di annullamento della delibera regionale impugnata, limitatamente, in coerenza con l’interesse fatto valete dalla parte ricorrente, alle previsioni censurate, consistenti nel:

divieto di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a metano esistenti in tutto il territorio regionale

divieto di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM:10 e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene”.


Quindi il Consiglio di Stato pur annullando le suddette prescrizioni non esclude che una nuova presentazione delle stesse con il passaggio alla Commissione UE come previsto dalla citata Direttiva (UE) 2015/1535 potrebbe anche comportare unariproposizione delle medesime prescrizioni”.




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