Da giurista ambientale
continuo a non capire le richieste di abolizione ma anche e soprattutto di modifica della disciplina delle funzioni del Parco Magra.
Da ultime le proposte come quella del
Sindaco di Lerici, ma non solo del Sindaco, che da un lato giustamente pone un questione
politica di maggior coinvolgimento delle comunità locali dei vari Comuni nella
governance del Parco ma allo stesso tempo avanzando soluzioni che sotto il
profilo giuridico amministrativo sono inutili ed alcune addirittura in
contrasto con la legge nazionale. Voglio
ricordare che siamo nella materia ambiente di competenza esclusiva dello stato
nella quale le Regioni ( ed ancor meno Enti Parco o Comuni) non possono
modifica in peius sotto il profilo ambientale la normativa regionale attuativa
di quella nazionale.
Ovviamente per il momento
sgombro il campo nella presente riflessione dalla discussione in parlamento
della nuova legge quadro sui parchi, quando arriverà la valuteremo nel
merito.
Ma quali sono queste "nuove" soluzioni giuridiche amministrative per una nuova governance del Parco:
1. la sostituzione del
Consiglio del Parco con una Giunta del Parco nominata dal Presidente.
2. La trasformazione della
Comunità del Parco nel Consiglio del Parco con precisi e rafforzati poteri di
indirizzo e controllo e con rafforzamento del ruolo dei sindaci.
3. Eliminare il ruolo del
Comitato Tecnico scientifico, quale organo sovrapposto a quelli comunali, per
il rilascio dei titoli edilizi, paesaggistici e urbanistici.
Analizziamo distintamente le
prime 2 e poi la terza proposta...
I VERI LIMITI DELLA ATTUALE GOVERNANCE DEI
PARCHI REGIONALI COMPRESO QUELLO MAGRA-MONTE MARCELLO
La questione politica della crisi dei Parchi
Tutta la classe politica
dirigente del nostro territorio, tranne rare eccezioni, ha fatto diventare i parchi dei postifici di politici trombati, hanno tagliato i fondi da sempre, li hanno fatti diventare delle
versioni povere di un ente di secondo grado questo a prescindere
dalle competenze tecniche che ci sono nei parchi compreso quello Magra-Monte-Marcello e ci
sono a cominciare dal suo nuovo Direttore.
In questo anni il ceto politico dirigente (di destra e di sinistra) ha in sostanza
stravolto il senso di un Parco come emerge dalla legge quadro, dal dibattito
che l’ha prodotta e dalla giurisprudenza costituzionale, amministrativa e ordinaria che qui non ho spazio per
ricordare ma che è chiara ad ogni addetto ai lavori serio ed obiettivo.
Le finalità del Parco e la natura istituzionale dell’Ente
Parco
L'Ente Parco deve essere quello di
un soggetto amministrativo ad elevata specializzazione tecnico scientifica, con
una rilevante indipendenza dalle strutture di derivazione politico
rappresentativa. L’Ente Parco quindi deve perseguire la finalità di
conservazione/valorizzazione del patrimonio naturale, non attraverso un
processo di mediazione politica ma all’interno di un sistema di procedure e
strumenti di gestione il più possibile oggettive e scientifiche attuate
attraverso responsabilità tecniche precise e trasparenti.
Eppure la governance del
parco in chiave di tutela antropologica e non solo naturalistica c’è eccome
basterebbe applicare la legge vigente, vediamo come:
Una moderna governance
del Parco Regionale secondo la vigente legislazione nazionale e regionale
A conferma si veda la
variegata composizione del Consiglio di Amministrazione (dove gli enti locali
sono ben presenti come Comunità del Parco ma non costituiscono mai da soli la
maggioranza in Consiglio e non dovrebbero mai costituirla)
Questa architettura
istituzionale dell’Ente Parco, disegnata dalla legge quadro sulle aree
protette, non costituisce una assoluta penalizzazione del livello istituzionale
locale e tanto meno della comunità locale , ci sono infatti nella legge sui
parchi strumenti di gestione e concertazione (previsti o prevedibili anche
dalla legislazione regionale in materia) per evitare questo rischio:
1. la permanenza dei
diritti reali e degli usi civici consuetudinari
2. l’intesa
obbligatoria con i Comuni per l’approvazione del piano del parco nelle aree di
promozione economico sociale
3. la predisposizione
da parte della Comunità del Parco del piano pluriennale economico e sociale per
la promozione delle attività compatibili.
4. la possibilità di
esercitare all’interno del parco attività collegate agli usi locali se previste
dal regolamento del parco e , in deroga alla normativa generale sui parchi, ad
eccezione della possibilità di modificare norme in materia di divieto di
attività venatoria .
5. la possibilità per
i Comuni di predisporre strumenti urbanistici in attuazione del Piano del Parco
(articolo 19 LR 12/1995)
LA QUESTIONE DEL NULLA OSTA DELL’ENTE PARCO
La proposta di eliminare
il ruolo del Comitato Tecnico scientifico, quale organo sovrapposto a quelli
comunali, per il rilascio dei titoli edilizi, paesaggistici e urbanistici, è in
contrasto con la legge quadro nazionale sulle aree protette ma soprattutto con
tutta la giurisprudenza amministrativa ed ordinaria in materia di nulla osta
degli enti parco.
Intanto occorre
ricordare che natura giuridica ed efficacia del nulla osta dell’Ente Parco vale
sia per i Parchi Nazionale che Regionali
L’articolo 29 della legge
394/1992 (legge quadro nazionale sulle aree protette) relativamente ai poteri dell'organismo di gestione dell'area
protetta, senza distinguere tra nazionali e regionali , così recita: “1. Il legale rappresentante
dell'organismo di gestione dell'area natura le protetta, qualora venga
esercitata un'attività in difformità dal piano dal regolamento o dal nulla osta,
dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso
la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a
spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del
titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e
trasformazione di opere.”
E’ rilasciato dall’Ente
Parco quindi lo statuto ne disciplina
compiutamente la titolarità delle funzioni. La legge (comma 3 articolo 13 legge 394/1991)
comunque prevede che l’esame delle richieste di nulla osta possa essere
affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la
cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.
Da nessuna parte è scritto
che il nulla osta debba essere trasferito agli uffici dei Comuni facenti parte
del Parco e soprattuto che diventi uno dei tanti atti edilizi comunali.
Questo deriva non solo
dalle finalità generali delle aree protette come descritto all’inizio di questo
post ma anche dalla natura giuridica del nulla osta come emerge dalla legge
quadro 394/1991 e dalla giurisprudenza univoca di tutti questi anni per non
parlare della dottrina più autorevole.
La natura giuridica del nulla osta
La legge
quadro sulle aree naturali protette configura un modello di nullaosta del tutto
originale, e precisamente individuabile.
In condizioni normali con un piano e regolamento approvati ed efficaci si tratta di un atto a discrezionalità
zero (Di Plinio, Fonderico).
Infatti il
nulla osta:
1. "verifica
la conformità" del progetto di attività al piano e al regolamento
2. certifica
la esistenza o meno di un interesse primario a realizzare intervento/attività
riconosciuto dal piano/regolamento
3. non
legittima la realizzazione dell’intervento o attività ma solo la prosecuzione
dell’iter autorizzatorio dovendosi verificare a questo fine altri eventi
(autorizzazioni comunali, altri atti di assenso di altre amministrazioni etc.).
Il rapporto tra Nulla Osta, Piano e Regolamento del Parco
Proprio per
questo il rilascio del nulla osta ha un grado
di discrezionalità che è inversamente
proporzionale al dettaglio degli atti fondamentali (piano e regolamento), e che il parco è in grado di rendere data la
qualificazione specifica delle sue strutture amministrative, o la possibilità
di creare un apposito comitato tecnico.
Aggiungo
che Il piano, e ancor più il regolamento,
funzioneranno come garanzia solo se raggiungeranno, nella configurazione delle
modalità di esercizio delle attività
consentite, un altissimo livello di tecnicità e di dettaglio, perché a
questo la dose di discrezionalità del nullaosta è inversamente proporzionale
(Di Plinio, Abrami); e se alcuni sgradev oli fatti
hanno dato ragione a chi avvertiva dei pericoli di lasciare i parchi nelle mani
di un "assolutismo illuminato" ( B. Caravita),
essi sono potuti accadere solo perché la discrezionalità della protezione
naturalistica, in assenza di piano e regolamento, si è trasferita in toto alle
burocrazie dei parchi, che hanno dovuto svolgere una difficile azione di
supplenza, in parchi spesso troppo grandi e antropizzati, contro le violente
pressioni di poteri e interessi economici "forti", e la confusa
ostilità delle popolazioni locali.
Autonomia del nulla osta rispetto al permesso di costruire e alla autorizzazione
paesaggistica: cosa dice la giurisprudenza:
1. Nulla osta e permesso di costruire: Legge 134/2012
“Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per
l’edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi
degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di
assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell’intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:
……..m) il nulla osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette”.
……..m) il nulla osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette”.
Quindi il rilascio del
nulla osta è condizione per la validità del rilascio del permesso di costruire
che non può essere rilasciato preventivamente.
Consiglio di Stato, Sez.
VI, n. 1673, del 26 marzo 2013
“ Necessità nulla-osta Ente parco su singolo intervento. La pianificazione compiuta, ai sensi dell’art. dell’art. 12 l. 6 dicembre 1991, n. 394 da un Piano per il Parco non assorbe né esaurisce ogni giudizio sul singolo, puntuale intervento, e che questo giudizio va riservato al nulla osta dell’art. 13. Analogamente a quanto avviene in materia paesaggistica, invero, un tale piano non può mai derogare, per categorie di opere, alla necessità dell’autorizzazione (nulla osta); il piano può semmai individuare, in negativo, gli interventi che, per inconciliabilità con il contesto, si pongono in posizione di incompatibilità assoluta con i valori salvaguardati e per questi il giudizio di compatibilità viene effettuato, e in senso negativo, una volta per tutte, sì che poi non può esservi più nemmeno luogo al nulla osta. Invece, per le restanti zone, come per le restanti opere, dove la compatibilità continua a dover essere valutata in concreto, rimane necessario il giudizio rispetto alla conservazione dei valori espressi da quelle località, da compiersi con il singolo nulla osta.” ( vedi anche Cons. Stato, II, n. 548/98 del 20 maggio 1998; da ultimo: Cons. Stato, VI, 15 gennaio 2013, n. 220).
“ Necessità nulla-osta Ente parco su singolo intervento. La pianificazione compiuta, ai sensi dell’art. dell’art. 12 l. 6 dicembre 1991, n. 394 da un Piano per il Parco non assorbe né esaurisce ogni giudizio sul singolo, puntuale intervento, e che questo giudizio va riservato al nulla osta dell’art. 13. Analogamente a quanto avviene in materia paesaggistica, invero, un tale piano non può mai derogare, per categorie di opere, alla necessità dell’autorizzazione (nulla osta); il piano può semmai individuare, in negativo, gli interventi che, per inconciliabilità con il contesto, si pongono in posizione di incompatibilità assoluta con i valori salvaguardati e per questi il giudizio di compatibilità viene effettuato, e in senso negativo, una volta per tutte, sì che poi non può esservi più nemmeno luogo al nulla osta. Invece, per le restanti zone, come per le restanti opere, dove la compatibilità continua a dover essere valutata in concreto, rimane necessario il giudizio rispetto alla conservazione dei valori espressi da quelle località, da compiersi con il singolo nulla osta.” ( vedi anche Cons. Stato, II, n. 548/98 del 20 maggio 1998; da ultimo: Cons. Stato, VI, 15 gennaio 2013, n. 220).
3. Nulla Osta su
piani e su progetti edilizi
Consiglio di Stato, Sez.
VI n. 5630 del 7 novembre 2012
“ L’Ente gestore del Parco può esprimere parere favorevole sul piano di
lottizzazione e successivamente negare il nulla-osta al permesso di costruire.
Consiglio di Stato, Sez.
VI, n. 2410, del 6 maggio 2013
“ 4.- Quanto all’autorizzazione rilasciata dall’ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e al suo asserito carattere assorbente rispetto alle valutazioni della competente autorità paesaggistica, il Collegio non condivide quanto osservato sul punto dalla parte appellante.
“ 4.- Quanto all’autorizzazione rilasciata dall’ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e al suo asserito carattere assorbente rispetto alle valutazioni della competente autorità paesaggistica, il Collegio non condivide quanto osservato sul punto dalla parte appellante.
In disparte la laconicità di questo parere, appare
comunque dirimente che le distinte autorità (ente Parco e Soprintendenza
diverse per oggettività giuridica pubblica e perciò non sovrapponibili) sono
chiamate a compiere autonome valutazioni: mentre l’ente parco deve valutare la
compatibilità dell’intervento limitatamente alle esigenze di salvaguardia,
fruizione e valorizzazione del Parco e con le sue specifiche destinazioni di
zona, l’autorità paesaggistica è chiamata a svolgere una diversa disamina della
compatibilità dell’intervento proposto, che ha come parametro i valori
paesaggistici riconosciuti dei luoghi, in funzione della tutela del bene
paesaggistico.”
CONCLUSIONI
La
normativa sui parchi può essere migliorata ma non stravolta.
Ma la vera partita è
paradossalmente quella di rispettarla nelle parti in cui disciplina le
reciproche autonomie di Ente Parco, Comuni, e interessi pubblici e privati che sul territorio del Parco vivono e si muovono.
Solo
rispettando con rigore le autonomie il sistema funziona. Tentare soluzioni
semplificate significa distruggere definitivamente i Parchi e soprattutto,
giuridicamente parlando, significa confondere l’interesse alla tutela dell’ambiente
naturale con quello urbanistico. Entrambi vanno tutelati e contemperati ma per
farlo, per arrivare ad una sintesi corretta, occorre che siano rappresentati da
soggetti diversi.
Non si vuole più questa distinzione? Allora si deve avere il
coraggio di abolirli i Parchi: tutti! È questo che si vuole? Si abbia il
coraggio di dirlo con serietà senza usare “mezzucci” semplificatori .
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