Nei post precedenti ho
affrontato le seguenti questioni di metodo di lavoro in vista della procedura
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Comunale (PUC)
di Spezia:
1. come deve organizzarsi il
Comune quale neo autorità competente al rilascio del Parere Motivato che
conclude il procedimento di VAS (vedi QUI);
2. quale peso giuridico
amministrativo hanno le osservazioni del pubblico nel procedimento di VAS (vedi
QUI);
3. come il pubblico deve
presentare le osservazioni nei procedimenti di VAS per renderle il più efficaci
possibili sotto il profilo giuridico amministrativo (vedi QUI);
4. i
principi e gli strumenti della partecipazione del pubblico nella VAS secondo la
normativa e la giurisprudenza in materia (vedi QUI).
In questo quinto post
affronto invece specificamente come la partecipazione del pubblico (nella forma
della Inchiesta Pubblica) può essere organizzata all’interno della procedura di
VAS del nuovo PUC tenuto conto delle novità che la legge regionale 6 aprile
2017 ha apportato alla legge quadro 32/2012 anche in materia di partecipazione
del pubblico nella VAS e di trasferimento di competenze dalla Regione ai Comuni
per la VAS dei piani urbanistici comunali.
I LIMITI DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE
IN MATERIA DI VAS E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
La Regione Liguria ha
disciplinato l’Inchiesta Pubblica solo per la procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale dei progetti ed opere ma non per la Valutazione Ambientale
Strategica dei piani e programmi come il Piano Urbanistico Comunale (vedi QUI) non solo ma una recente
leggina ha ulteriormente limitato l’avvio della Inchiesta Pubblica nella
procedura di VAS.
In particolare la nuova
legge regionale prevede che relativamente alla Inchiesta Pubblica l’Autorità
Competente di VAS “può disporre”, mentre nella versione precedente affermava con
chiarezza che dopo la richiesta di Comuni o Associazioni la Inchiesta doveva
essere avviata.
COME ORGANIZZARE L’INCHIESTA PUBBLICA NELLA
PROCEDURA DI VAS DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
Come abbiamo visto QUI il
Comune con la recente riforma della legge regionale sulla VAS è diventato
autorità competente nel rilascio del parere motivato che conclude il
procedimento di VAS per il Piano Urbanistico Comunale. Quindi a prescindere
dalle lacune del regolamento regionale sulla Inchiesta Pubblica che come
abbiamo visto sopra non disciplina l’Inchiesta Pubblica per la VAS, l’Amministrazione
Comunale può avviare una Inchieste Pubblica per il PUC all’interno della
procedura di VAS che porterà alla Valutazione/Approvazione finale di detto
Piano.
Non solo ma il nuovo comma
2 articolo 11 della legge regionale quadro 32/2012 prevede che: ““2. L’autorità competente
disciplina con proprio provvedimento le modalità di svolgimento della Inchiesta
Pubblica, garantendo la più ampia partecipazione del pubblico”.
Quindi essendo per la VAS del PUC, Autorità competente
il Comune, quest’ultimo può disciplinare autonomamente il funzionamento della
Inchiesta Pubblica con una semplice
determina dirigenziale del responsabile del procedimento di Piano o ancora
meglio con la delibera di Giunta che definisce la struttura la distinzione dei
ruoli di autorità competente e autorità procedente.
In particolare la
Inchieste Pubblica deve avere le seguenti caratteristiche di fondo:
1.
istituzione di una figura istituzionale terza (Garante della Informazione e
della Partecipazione) specificamente dedicata al regolare svolgimento dellaInchiesta Pubblica Nella determina dirigenziale o nella delibera di giunta di disciplina della Inchiesta andranno definite le modalità di nomina e le competenze
del Garante della informazione e partecipazione. Il Garante gestisce un vero e
proprio ufficio a supporto delle procedure partecipative disciplinate dalla
presente legge ed in particolare convoca e presiede sia il Contraddittorio che
l’Inchiesta Pubblica. Sotto il profilo informativo si avvale delle competenze
di Arpal e Asl e di altri enti in possesso di elementi informativi utili al
processo partecipativo in corso al fine di superare la assimetria informativa
che caratterizza il rapporto tra
cittadini singoli e associati versus la pubblica amministrazione decidente
nonché i proponenti del progetto, piano programma da valutare e approvare.
Nell’ambito della Inchiesta il Garante è supportato da un Comitato della
Inchiesta Pubblica che deve vedere la presenza di rappresentanti della comunità
locale partecipante alla Inchiesta.
2.
la definizione puntuale sulla finalità e contenuti della Udienza Finale e del
Rapporto che conclude l’Inchiesta Pubblica.
Di seguito riporto una
ipotesi di linee guida che il Comune di Spezia potrebbe seguire per
disciplinare la Inchiesta Pubblica della procedura di VAS del PUC.
LINEE GUIDA SU SEDE E MODALITÀ di GESTIONE DELLE UDIENZE
PUBBLICHE DELLA INCHIESTA PUBBLICA NELLA PROCEDURA DI VAS DEL PUC
1. Sede
dell’Inchiesta Pubblica
1.1. L’Inchiesta
Pubblica ha la sua sede ufficiale presso il Comune nell’ambito del quale il
progetto è localizzato, ovvero presso quello maggiormente coinvolto, con
riferimento al territorio interessato..
1.2. Il
Comune sede dell’Inchiesta Pubblica dovrà aprire, presso uno dei propri uffici,
un apposito fascicolo presso il quale dovranno essere raccolte le osservazioni,
le memorie e le richieste di udienze e/o audizioni, le richieste di copie della
documentazione relativa al procedimento di VIA e di VAS.
1.3. Il fascicolo
di cui al comma 2 è tenuto dal Presidente che ne curerà l’archiviazione dei
documenti in esso raccolti, nonché la messa a disposizione di copie per il
pubblico che ne faccia richiesta formale al Presidente.
1.4. Il
Presidente potrà, tenuto conto dell’estensione territoriale e della rilevanza
dell’impatto del progetto nonché del livello della partecipazione
all’Inchiesta, disporre l’apertura di sportelli informativi decentrati rispetto
alla sede ufficiale dell’Inchiesta Pubblica. La gestione di tali sportelli sarà
effettuata da parte del Presidente o persona da lui delegata dipendente del
Comune interessato ai sensi del paragrafo 1.1.
2. Udienze
Pubbliche: tipologia
2.1. Si
distinguono in obbligatorie e facoltative.
2.2. Sono
obbligatorie e quindi devono essere convocate dal Presidente:
Udienza
preliminare;
Udienza
finale.
2.3. Sono
facoltative e sono rimesse alla discrezionalità del Presidente:
Udienze
negoziali;
Audizioni
tecniche.
3. Udienza
preliminare
3.1. E’
convocata per presentare i diritti e dei doveri dei partecipanti all’Inchiesta
Pubblica da parte del Presidente nonché del Comitato.
3.2.
Nell’Udienza preliminare verrà distribuita ai partecipanti copia della scheda
per la presentazione delle osservazioni nonché copia della scheda di
autosegnalazione di cui alle appendici 1 e 2 del presente allegato.
3.3.
Nell’udienza preliminare sarà definito il calendario dei lavori dell’Inchiesta
Pubblica comprensivo delle Udienze non obbligatorie, dei termini per la
presentazione delle osservazioni e della durata dell’Inchiesta.
4. Proroga durata
Inchiesta
Il Presidente, anche su
richiesta del pubblico partecipante, può, sentito il responsabile del
procedimento, prorogare la scadenza dell’Inchiesta nel rispetto del termine del
procedimento di valutazione.
5. Udienze
negoziali
Sono convocate a
discrezione del Presidente e su richiesta del pubblico partecipante:
5.1. per
approfondire aspetti specifici del progetto, per svolgere audizioni di esperti
anche su richiesta del pubblico, per discutere memorie di replica del
proponente alle osservazioni del pubblico;
5.2. in
località isolate e poco popolate al fine di permettere una conoscenza più
diffusa delle preoccupazioni del pubblico non organizzato in partiti, associazioni,
comitati;
5.3. al fine
di fornire informazioni sulla procedura di partecipazione nonché per
individuare i problemi e il loro ordine di priorità e permettere ai
partecipanti di prepararsi per l’Udienza Finale.
6. Audizioni
tecniche
Su richiesta del pubblico
partecipante il Presidente può prevedere riunioni specifiche del Comitato alla
presenza di esperti indicati dal pubblico partecipante. Di queste riunioni
dovrà essere redatto verbale che sarà inserito nel Rapporto Finale dell’Inchiesta Pubblica.
7. Udienza Finale
7.1.
L’Udienza Finale è finalizzata a condividere
il Rapporto Finale
7.2. La
condivisione non deve essere intesa come approvazione formale del Rapporto
Finale da parte dei partecipanti alla Udienza Finale. Le Udienze della
Inchiesta Pubblica come la stessa non
costituiscono un organo collegiale che delibera
a maggioranza .
7.3.
Condivisione del Rapporto Finale significa che tutti i partecipanti alla
Inchiesta devono vedere riconosciuto il proprio punto di vista, espresso nelle
Udienze e/o nelle memorie scritte presentate durante i lavori della Inchiesta.
7.4. Ai fini
del punto 7.3. il Rapporto Finale è costituito:
7.4.1. da parti che
possono essere oggetto di modifica automatica sulla base di richieste precise
dei partecipanti alla Inchiesta : Bilancio delle Osservazioni e Bilancio delle
Udienze che si limitano a riportare sinteticamente e sistematicamente [NOTA 1] quanto espresso dai partecipanti alla Inchiesta
Pubblica
7.4.2. parti che possono
essere modificate solo per decisione della Commissione : Storia del procedimento, Storia del
Conflitto, Ragioni della Inchiesta Pubblica, Bilancio del Consenso
7.5.
Considerato quanto espresso nei punti precedenti del presente Paragrafo fino
alla Udienza Finale sarà possibile presentare:
a) Richieste
di Conformità scritte[NOTA 2]
di sostituzione delle parti relative al Bilancio delle Osservazioni e al
Bilancio delle Udienze, nel caso in cui queste non riportino fedelmente il
punto di vista del soggetto o del singolo cittadino interveniente.
b) Richiesta
di Precisazione Tecnica in cui si sottolineano eventuali inesattezze
tecniche a amministrative riportate nel Rapporto Finale
c) Memoria
di Contestazione scritta nel
caso in cui non si condivida l’impianto metodologico complessivo del Rapporto
Finale comprese quindi anche le parti
diverse dai Bilanci e cioè : Storia del procedimento, Storia del Conflitto,
Ragioni della Inchiesta Pubblica, Bilancio del Consenso
7.6.
Relativamente alla Richiesta di Conformità di cui alla lettera
a) punto 7.5. Il Presidente sentito il Comitato
provvederà a modificare la parte dei due Bilanci prendendo semplicemente
atto della richiesta stessa.
7.7 La Richiesta
di Precisazione Tecnica di cui alla lettera b) punto 7.5. potrà essere utilizzata per modificare il
Rapporto Finale se condivisa alla unanimità dai membri Comitato (compresi i
membri rappresentanti del pubblico). In caso di mancato raggiungimento della
unanimità verrà allegata automaticamente al Rapporto finale in una apposita sezione relativa agli Atti di Contestazione del Rapporto
Finale
7.8. La Memoria
di Contestazione di cui alla lettera c) punto 7.5. verrà allegata
automaticamente al Rapporto finale nella sezione relativa agli atti di
contestazione del Rapporto Finale.
7.9. I
documenti di cui al punto 7.5. potranno anche essere illustrati nella Udienza
finale secondo tempi regolamentati dal Presidente nel rispetto della
funzionalità e della massima trasparenza dei lavori della Udienza.
7.10. Il
Rapporto Finale potrà contenere parti oggetto di elaborazione autonoma del Comitato, espressamente indicate, quali chiarimenti tecnico giuridici, al fine
di una completa interpretazione/valutazione del Rapporto Finale da parte sia
dell’Ufficio competente che del pubblico interessato.
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