Interessante sentenza del
Tar Lazio del 10 maggio 2017 n. 5600 (per il testo completo vedi QUI).
La sentenza ha ad oggetto un provvedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) positivo per l’aumento di nuove tipologia di rifiuti
(i c.d. CER: codice europei dei rifiuti) in una discarica esistente di rifiuti
speciali e pericolosi e non.
La sentenza tratta due temi:
1. la distinzione
tra procedura e provvedimento finale di VIA e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
compresa la loro distinta impugnabilità
2. la possibilità
o meno che le mancate valutazioni di impatti in sede di VIA possano essere
colmate dalla istruttoria relativa alle autorizzazioni finali al progetto, nel
caso in esame l’Autorizzazione Integrata Ambientale.
SULLA
DISTINZIONE TRA PROCEDURA E
PROVVEDIMENTO FINALE DI VIA E DI AIA COMPRESA LA LORO DISTINTA IMPUGNABILITÀ
La società che gestisce la
discarica opponendosi alla impugnazione del provvedimento positivo di VIA eccepisce
l’inammissibilità del ricorso atteso configurandosi la VIA atto
endoprocedimentale non autonomamente impugnabile in quanto atto presupposto del
successivo procedimento di autorizzazione integrata ambientale e, dunque, del
provvedimento autorizzatorio finale lesivo di posizioni giuridiche soggettive.
Il TAR Lazio respingendo la eccezione della società che gestisce la discarica con
motivazioni che definiscono con chiarezza (aggiungo ulteriormente rispetto a
sentenze precedenti) che
1.
valutazione d’impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale sono due
fasi distinte, autonome ed involgenti profili differenti, dotate ciascuna di
autonoma lesività.
2. la procedura di VIA costituisca espressione di un'amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, involgendo, al contempo, anche profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, trattandosi nella sostanza di una procedura essenzialmente finalizzata alla tutela preventiva dell'ambiente inteso nella sua più ampia accezione, con riferimento alle sue varie componenti: paesaggio, risorse naturali, condizioni di vivibilità degli abitanti (salute compresa), aspetti culturali.
2. la procedura di VIA costituisca espressione di un'amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, involgendo, al contempo, anche profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, trattandosi nella sostanza di una procedura essenzialmente finalizzata alla tutela preventiva dell'ambiente inteso nella sua più ampia accezione, con riferimento alle sue varie componenti: paesaggio, risorse naturali, condizioni di vivibilità degli abitanti (salute compresa), aspetti culturali.
3.
Per quel che concerne l'AIA, questa rappresenta, invece, un unico atto che
sostituisce tutti i numerosi titoli che erano precedentemente necessari per far
funzionare un impianto industriale e riguarda, dunque, la localizzazione, i
profili strutturali dell'opera, l'esercizio e la gestione dell'impianto (cfr.
Cons. Stato V 17.10.2012 n. 5299).
4. Ciò premesso deve affermarsi, anche nel caso di specie, l’autonoma impugnabilità del provvedimento approvativo della valutazione d’impatto ambientale , essendo il procedimento per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi suscettibili di un'autonoma efficacia lesiva, tale da legittimare l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi (in tal senso C. Stato, sez. V 26 gennaio 2015 n. 313).
4. Ciò premesso deve affermarsi, anche nel caso di specie, l’autonoma impugnabilità del provvedimento approvativo della valutazione d’impatto ambientale , essendo il procedimento per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi suscettibili di un'autonoma efficacia lesiva, tale da legittimare l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi (in tal senso C. Stato, sez. V 26 gennaio 2015 n. 313).
Si conferma quindi con
queste motivazioni come la VIA sia un processo di valutazione che deve permettere
all’autorità decidente di avere a disposizione un quadro completo di tutti gli
interessi da tutelare ai fini della decisione finale, avendo come prioritari
quelli della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini residenti nella
zone interessata dal progetto da valutare e poi autorizzare, ma anche un'equa
distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, i beni materiali ed
il patrimonio culturale e relativa reciproca interazione. Tutti quanti in
interazione fa loro.
SULLA POSSIBILITÀ O MENO CHE LE MANCATE VALUTAZIONI DI
IMPATTI IN SEDE DI VIA POSSANO ESSERE COLMATE DALLA ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE
AUTORIZZAZIONI FINALI AL PROGETTO, NEL CASO IN ESAME L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE
I ricorrenti
contro il provvedimento positivo di VIA sostenevano che:
1. l’omessa
valutazione in sede di VIA degli effetti pregiudizievoli sull’uomo ed in
particolare sulla salute umana, facendo riferimento all’ampliamento delle
tipologie di rifiuti da conferire nella discarica ed alla compatibilità
dell’attività progettuale con l’abitato ed il complesso agrario ubicato a breve
distanza.
2. l’incompletezza
istruttoria riguardanti gli effetti dell’impatto del progetto sulla componente
idrogeologica del luogo, nel caso di specie omissiva rispetto ai possibili
effetti connessi alla realizzazione dei nuovi interventi, con particolare
riguardo al superamento di valori massimi ammissibili nelle falde acquifere
prospicienti la discarica.
Il TAR Lazio con
la sentenza in esame accoglie i motivi dei ricorrenti affermando che:
1. da un esame
della determinazione regionale oggetto di impugnativa emerge lo svolgimento di
una non completa ed adeguata attività istruttoria rispetto alle attività
dedotte in progetto comportanti, soprattutto, una variazione qualitativa di
rifiuti in ingresso rispetto alla tipologia di quelli assentiti di con
autorizzazione integrata ambientale del 20 aprile 2010.
2.
delle nuove tipologie di rifiuti
introdotte dal provvedimento di VIA impugnato: non appaiono esser stati esaminati
e valutati in modo analitico gli specifici effetti sui molteplici aspetti e
campi d’indagine ai quali è preordinata la valutazione d’impatto ambientale.
3. la mancata presa in considerazione d parte del provvedimento finale di VIA di elementi istruttori emersi nelle conferenze dei servizi sulla contaminazione nelle acque di falda del sito e prospicienti ad esso eccedenti i limiti di legge previsti per talune sostanze (piombo, triclorometanofluoruri, ferro, manganese, tetracloroetilene) riconducibile, in via generale, ad una serie di tipologie di rifiuti alcune delle quali ricomprese tra quelle previste dalla nuova attività progettuale proposta.
3. la mancata presa in considerazione d parte del provvedimento finale di VIA di elementi istruttori emersi nelle conferenze dei servizi sulla contaminazione nelle acque di falda del sito e prospicienti ad esso eccedenti i limiti di legge previsti per talune sostanze (piombo, triclorometanofluoruri, ferro, manganese, tetracloroetilene) riconducibile, in via generale, ad una serie di tipologie di rifiuti alcune delle quali ricomprese tra quelle previste dalla nuova attività progettuale proposta.
Conclude il Tar
Lazio annullando il provvedimento di VIA impugnato:
1. nel caso in esame la valutazione d’impatto ambientale non è stata adeguatamente suffragata da adeguata
istruttoria e, dunque, carente in merito a specifiche valutazioni tali da
escludere l’incidenza delle attività progettuali e delle nuove tipologie di
rifiuti rispetto alle eccedenze dei limiti di concentrazione delle predette
sostanze nelle falde acquifere, essendo indimostrata la mancanza di alcuna
percentuale di incidenza sia della discarica già esistente che delle nuove
attività progettuali sul superamento dei limiti delle sostanze inquinanti le
falde acquifere.
2. le suddette carenze istruttorie non sono superabili nella successiva fase procedimentale relativa all’acquisizione dell’autorizzazione integrale ambientale, in ragione delle specifiche attività d’indagine e di accertamento tecnico espressamente ascrivibili, ai sensi della riferita normativa ambientale, alla fase di valutazione d’impatto ambientale
2. le suddette carenze istruttorie non sono superabili nella successiva fase procedimentale relativa all’acquisizione dell’autorizzazione integrale ambientale, in ragione delle specifiche attività d’indagine e di accertamento tecnico espressamente ascrivibili, ai sensi della riferita normativa ambientale, alla fase di valutazione d’impatto ambientale
CONCLUSIONI
La sentenza in esame,
confermando indirizzi precedenti della giurisprudenza amministrativa, afferma
quindi che la procedura di VIA deve valutare tutti gli impatti potenziali di un
progetto anche se modifica un impianto/attività esistente, questa valutazione
non deve trascurare alcun fattore di impatto anche singolo (quindi anche le
singole tipologie di rifiuti e non solo le loro quantità indistintamente intese)
e tutti i fattori devono essere valutati con una adeguata ponderazione degli interessi in
campo avendo come prioritari quelli della salute dei cittadini e della tutela
dell’ambiente.
Come sostengo da tempo, la sentenza esaminata in questo post, conferma come nella VIA una buona
istruttoria sia decisiva:
1.
in via sostanziale (approvare progetti sostenibili per il sito in cui si
dovranno collocare
2.
in via formale: una istruttoria di valutazione incompleta comporta vizi di
merito che producono la illegittimità del provvedimento conclusivo del
procedimento.
3. una
cattiva istruttoria di VIA non può essere colmata poi con provvedimenti
successivi.
Insomma una sentenza chiarissima
che conferma un concetto base delle procedura di VIA: valutare non è decidere
ma mettere a disposizione del decisore tutti gli elementi per una scelta
ponderata. Che poi dovrebbe essere la
norma nell’agire di ogni Pubblica Amministrazione o no?
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