Nella evoluzione della
normativa e della giurisprudenza in materia di Valutazione Ambientale
Strategica dei Piani e Programmi (di seguito VAS), lo strumento
delle Osservazioni del pubblico ha assunto un peso sempre più
rilevante, non solo in termini di democrazia partecipativa ma anche sotto il
profilo più strettamente giuridico amministrativo, per far pesare le opinioni
del pubblico nei processi decisionali che portano alla conclusione dei
procedimenti di VAS sui Piani e Programmi a rilevanza ambientale, a
cominciare in primo luogo da quelli a rilevanza urbanistica.
In questo post spiego la
efficacia e quindi il peso giuridico amministrativo che le osservazioni del
pubblico possono acquisire nelle procedure di VAS in coerenza con il principio
generale affermato da tempo dal Consiglio di Stato (Ad Plen n.14 del
15/9/1999): “nel sistema della democraticità delle decisioni l’adeguatezza
della istruttoria si valuta anzitutto nella misura in cui i destinatari sono
stati messi in condizioni di contraddire”.
LE OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO NELLA VAS
SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA UE
La Corte di Giustizia con
sentenza del 20 ottobre 2011 (causa C 474-10 per il testo
integrale vedi QUI) ha
chiarito il significato del paragrafo 2 articolo 6 della Direttiva europea
sulla VAS: “2. Le autorità ambientali e
il pubblico devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità
di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di
programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del
piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.”
La Corte di Giustizia ha
chiarito che la suddetta norma della Direttiva europea sulla VAS debba essere
interpretata nel senso che: “ ……..ai
fini della consultazione di tali autorità e di tale pubblico su un progetto di
piano o di programma determinato, il termine effettivamente stabilito sia
sufficiente e consenta di dare loro un’effettiva opportunità di esprimere,
tempestivamente, il loro parere su tale proposta di piano o di programma nonché
sul rapporto ambientale che lo accompagna.”
La Corte chiarisce poi in
quali passaggi procedurali e con quale tempistica questa opportunità di parere
debba essere fornita:
1. prima
della adozione del piano
2. con
un termine congruo, cioè adeguato alla complessità dei contenuti del
piano; ciò significa che, ad esempio se si tratta di un nuovo piano
regolatore (PUC nella dizione ligure) o di una importante variante dello
stesso, i termini dovranno essere non rigidamente fissati dalla legge ma
potranno essere definiti puntualmente di volta in volta dalla autorità che
elabora/approva il piano (es. Giunta e Consiglio Comunale)
3. il parere del
pubblico deve essere tempestivo nel senso che deve essere in grado di
incidere sulla elaborazione del piano prima che questa sia definita e portata
alla adozione/approvazione
Quanto espresso nei punti
precedenti conferma che, almeno per i piani urbanistici e loro varianti
significative da un punto di vista ambientale, il parere del
pubblico in particolare sia oggetto di un vero e proprio contraddittorio tra
autorità che elabora e approva il Piano (Giunta e Consiglio Comunale) e il
pubblico stesso che partecipa al processo di VAS con proprie osservazioni,
memorie, documenti. Afferma infatti la Corte nella sentenza qui
esaminata: “49 Peraltro,
la possibilità di stabilire caso per caso il termine entro il quale tali pareri
possono essere espressi può, in taluni casi, consentire una maggiore
considerazione della complessità di un piano o di un programma previsto e tradursi,
eventualmente, nella concessione di termini più lunghi di quelli che potrebbero
essere stabiliti per via legislativa o regolamentare.”
Siamo quindi ben al di
sopra delle semplici osservazioni previste dalle norme urbanistiche
tradizionali, si manifesta chiaramente, che secondo la Corte di Giustizia,
la procedura di VAS deve prevedere la possibilità/necessità giuridico
amministrativa di accompagnare tale procedura con vere e proprie inchieste
pubbliche.
Soprattutto il dato
interessante è che secondo la Corte di Giustizia le autorità competenti alla
elaborazione/approvazione del Piano (Comuni nel caso di un piano urbanistico)
possono stabilire termini e modalità di partecipazione del pubblico diverse e
più aperte di quelle della legge nazionale e regionale
LA LEGGE REGIONALE LIGURE SULLE OSSERVAZIONI
DEL PUBBLICO NELLE PROCEDURA DI VAS DEVE ESSERE INTERPRETATA SECONDO I PRINCIPI
DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA
Quanto sopra trova
conferma, se interpretato alla luce dei principi ivi espressi, nella normativa
nazionale e regionale.
In particolare:
1. secondo
il comma 7 articolo 7 del DLgs 152/2006: le Regioni possono disciplinare
ulteriori modalità per lo svolgimento delle consultazioni sia degli enti
preposti che del pubblico.
2. secondo
il comma 1 articolo 15 del DLgs 152/2006 la Autorità Competente, a
rilasciare il parere motivato che conclude la procedura di VAS, acquisisce e
valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e
suggerimenti inoltrati anche dal pubblico.
3. secondo
la lettera b) comma 1 articolo 17 del DLgs 152/2006 la dichiarazione
di sintesi approvata dal Consiglio Comunale (ente che approva il piano
sottoposto a VAS), dopo il parere motivato di VAS della Regione, deve
illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate
nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli
esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il
piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano
state individuate.
4. le
norme nazionali citate ai precedenti punti 2 e 3 sono riprese dall’articolo 10
della Legge Regionale 32/2012 che disciplina la procedura di VAS in
Liguria ma anche dall’allegato D di detta legge regionale che relativamente al
contenuto della Dichiarazione di Sintesi (approvata con il Piano sottoposto a
VAS) afferma che questa debba contenere anche una indicazione delle
osservazioni pervenute nel corso della fase pubblica del procedimento di VAS,
da parte di chi, e di come se ne è tenuto conto nella redazione del Parere
Motivato che ha concluso la procedura di VAS del Piano.
5. Infine a conferma di quanto affermato dalla norma nazionale citata al
punto 1, l’articolo 11 della legge regionale 32/2012 prevede la possibilità che
l’Autorità Competente alla VAS (la Regione in Liguria) possa indire, su
richiesta delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero
dell’Ambiente, una Inchiesta Pubblica, al fine di esaminare tra l’altro proprio
le osservazioni presentate dal pubblico.
Alla luce di quanto sopra
le osservazioni del pubblico costituiscono quindi non un mero passaggio
burocratico ma l’occasione per attivare quel procedimento di apprendimento
collettivo nella valutazione/approvazione del piano che costituisce la
vera novità del processo/procedimento di VAS. Infatti, e non a
caso, la norma nazionale (comma 3 articolo 14 DLgs 152/2006 che prevale
su quella regionale ai sensi della Direttiva Aarhus e della giurisprudenza
della Corte di Giustizia sopra esaminata) nel disciplinare le osservazioni
presentate dal pubblico prevede esplicitamente che le stesse siano
finalizzate anche e soprattutto a fornire nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi sia alla Autorità Competente di VAS che al Consiglio
Comunale che dovrà approvare il piano urbanistico.
Proprio per la valenza
istruttoria e procedimentale delle osservazioni del pubblico, queste ultime
devono essere costruite come se costituissero un altro parere motivato sulla
VAS del Piano. Un parere espressione non della istituzione pubblica ma del
pubblico.
Quanto sopra al fine di
permettere a tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nella
consultazione, un corretto e trasparente controllo incrociato delle
osservazioni del pubblico con il contenuto del Rapporto Ambientale predisposto
dalla Autorità Procedente (il Comune di solito nei piani urbanistici), e i
parametri di legge per costruire e poi valutare questo Rapporto( vedi allegati
I e VI alla parte II del DLgs 152/2006, per il testo dei quali vedi QUI).
P.S.
Nel prossimo post
illustrerò le modalità con le quali le osservazioni del pubblico devono essere
scritte e presentate al fine di svolgere fino in fondo il ruolo sopra delineato
nell’ambito del procedimento di valutazione – adozione – approvazione dei piani
a rilevanza ambientale e territoriale a cominciare da quelli urbanistici.
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