Notizia di oggi del
quotidiano La Nazione redazione spezzina: nuovi rifiuti trovati sulle colline
di Pitelli. Non si tratta di una novità (vedi QUI) A prescindere dalla inchieste della magistratura questi ennesimi
ritrovamenti confermano un dato in realtà noto a tutti: il sito di Pitelli, in particolare
a terra, non è stato completamente caratterizzato sia per le aree comunali che
per quelle rientranti nel demanio militare (vedi QUI).
Su questa situazione non
può limitarsi ad intervenire la Procura con le sue indagini ma deve intervenire
la politica con un piano di azione, nei suoi indirizzi di fondo già stato votato sia in Consiglio Comunale a
Spezia (scorsa sindacatura) che nel attuale Consiglio Regionale.
Allo stesso tempo vista la
difficoltà di repereri fondi pubblici per caratterizzare e bonificare il sito
occorre un programma di azione per coinvolgere investimenti privati usando gli
strumenti di diritto civile che la legge consente sia pure in un quadro
pianificatorio garantito dalle istituzioni pubbliche competenti.
Vediamo come
LA RIMOZIONE DEGLI ORDINI DEL GIORNO
COMUNALE E REGIONALE PER AFFRONTARE SERIAMENTE AL BONIFICA DEL SITO DI
PITELLI
Languono da tempo in
Consiglio Comunale e Regionale due mozioni (la prima presentata dalla
Consigliera Maria Grazia Frjia nel luglio 2014 e la seconda dai
Consiglieri regionali di 5stelle nell'agosto 2015) approvate entrambe che
IMPEGNAVANO e IMPEGNANO le Amministrazioni competenti a realizzare un vero e
proprio piano di governo per la bonifica del sito di Pitelli:
1. Attivare tutti i
mezzi a sua disposizione per fare chiarezza su quanto sta emergendo dagli
ultimi ritrovamenti di stoccaggi abusivi utilizzando anche i poteri di massima
autorità sanitaria sul territorio comunale
2. avviare, con la
collaborazione di Regione Liguria, Provincia ed Arpal una immediata campagna di
monitoraggio integrativa di quella svolta fino a ora, a partire dalle aree
ancora non caratterizzate, utilizzando strumenti geodiagnostici adeguati
3. convocare la
conferenza dei servizi prevista dalla vigente normativa anche per i siti di
interesse regionale al fine di valutare la revisione/integrazione dell’attuale
caratterizzazione (verifica dei livelli di inquinamento) anche alla luce della
campagna di cui al punto 1
4. promuovere la
elaborazione ed approvazione di apposito accordo di programma per l’avvio della
caratterizzazione delle aree militari interne al sito di Pitelli, verificando
anche l’opportunità di utilizzare nel caso di mancata risposta da parte dei
Ministeri competenti (Difesa ed Ambiente) nonché delle autorità militari
competenti anche i poteri di ordinanza che la legge riconosce anche per
l’inquinamento delle aree militari nel momento in cui questo possa produrre un
danno all’ambiente e alla salute del territorio comunale circostante
5. richiedere
progetti di caratterizzazione delle aree che ancora non sono state oggetto di
tale azione (es. Campetto)
6. costituire con la
Regione Liguria ed altre autorità ed enti competenti, in tempi brevi dalla
approvazione della presente mozione, un apposito tavolo di lavoro
finalizzato
6.1. a predisporre un
piano tecnico e finanziario, anche attraverso il reperimento di risorse
private, oltre a quelle regionali, nazionali e comunitarie: utilizzando tutte
le procedure di semplificazione che la normativa ha introdotto da anni per il
coinvolgimenti dei privati nelle attività di bonifica. Il piano dovrà essere
finalizzato a sostenere il completamento della caratterizzazione del sito e la
bonifica dello stesso utilizzando un programma di interventi per scenari
tecnici ed economici
6.2. verificare in
tempi brevissimi (due settimane al massimo) se la norma introdotta dal comma 9
articolo 13 del Decreto Legge 91/2014 che estende l’utilizzo delle somme
stanziate dal fondo previsto dalla legge di stabilità 2014 (combinato disposto
commi 6 e 7 articolo 1) non solo ai siti di bonifica di interesse nazionale ma
anche a quelli che contengano inquinamento da amianto, sia applicabile almeno
in parte al sito di Pitelli sia pure nella attuale classificazione di sito di
interesse regionale.
Nessuno dei suddetti punti
è mai stato preso in considerazione ne dalla Amministrazione Comune di Spezia
ne dalla Amministrazione della Regione Liguria
COME COINVOLGERE INVESTITORI PRIVATI NELLA
BONIFICA DEL SITO DI PITELLI: UN POSSIBILE PERCORSO AMMINISTRATIVO
Le procedure
di coinvolgimento dei privati (intesi quindi non solo come
proprietari inquinatori o meno ma anche come investitori) esistono eccome ma
nessuna amministrazione locale e regionale le ha attivate in questi anni.
Peraltro molte di queste ma non tutte sono applicabili ai siti di bonifica di
interesse nazionale ma questo non esclude, trattandosi di procedure che devono
prevedere accordi specifici a livello locale che vengano usate come riferimento
anche per i siti di bonifica regionali come ora è diventato quello di Pitelli.
Quindi riporto di seguito l’elenco di queste procedure come promemoria per i nostri amministratori smemorati ovviamente si tratterà di fare una valutazione sulla loro praticabilità ma anche questa indagine minima non è mai stata fatta dagli amministratori locali e regionali:
Quindi riporto di seguito l’elenco di queste procedure come promemoria per i nostri amministratori smemorati ovviamente si tratterà di fare una valutazione sulla loro praticabilità ma anche questa indagine minima non è mai stata fatta dagli amministratori locali e regionali:
1. Dal 2005 è in vigore una norma contenuta nel comma 434 della legge finanziaria 2006 che prevede, al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale (vedi Pitelli) la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza - caratterizzazione - bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, siano sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.
2. la legge finanziaria 2007 che al comma 996 articolo 1 che ha permesso di effettuare il dragaggio e la bonifica, contemporaneamente, superando la necessità di bonificare le aree più inquinate e la verifica del collegamento tra le diverse aree inquinate del sistema golfo. Ovviamente invece che usare in positivo questa norma a Spezia è stata usata per produrre il disastro che sappiamo ma questo non significa che non si possa farne nel futuro un uso corretto.
3. Articolo 252 bis al DLgs 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) che, in deroga alle procedure di bonifica ordinarie, prevede la individuazione di siti di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, praticamente tutti i siti industriali inquinati visto che il 2006 è una data piuttosto vicina al presente. Peraltro questa norma è contenuta nell’articolo 10 della attuale LR 10/2009 che ha sostituito la LR 18/1999 sopra citata. In particolare la norma regionale del 2009 prevede che insieme con il progetto di bonifica sia già definita la destinazione urbanistica dell’area.
4. Legge 13/2009 che, all’articolo 2 prevede una procedura alternativa a quella definita dalla legislazione vigente in materia di copertura di oneri di bonifica e risarcimento danno ambientale nei siti di bonifica di interesse nazionale. Questa norma deve però rispettare nella sua attuazione il principio fondamentale della riduzione in pristino (cioè del riportare l'area da bonificare allo stato precedente all’inquinamento) altrimenti andrebbe in contrasto con la Direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del dannoambientale.
5. Decreto legge c.d. Salva Italia (comma 5 articolo 40 Decreto Legge 201/2011 ). La norma prevede la possibilità di effettuare la bonifica di siti inquinati di livello regionale (quindi ora anche per il sito di Pitelli declassato a livello locale) in modo che il progetto di bonifica possa essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Inoltre sempre al comma 9 dell’articolo 242 del DLgs 152/2006 viene aggiunta la possibilità di autorizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.Concetto ulteriormente rafforzato con la legge 27/2012 per il dragaggio nei siti di bonifica nazionale proprio come quello di Pitelli: norma finalizzata chiaramente a favorire e semplificare le procedura di autorizzazione dei dragaggi per i porti commerciali.
6. l’articolo 57 del Decreto Legge semplificazioni (convertito con Legge 35/2012) al comma 9 ha previsto che: “9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica”, quindi non c’è bisogno di bonifica se l’obiettivo è quello della reindustrializzazione del sito inquinato limitandosi solo a chiedere di garantire un non peggioramento dell’inquinamento.
7. articolo 4 legge 9/2014: accordi di programma delle istituzioni pubbliche con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. L’accordo di programma prevederà, tra l’altro, anche l’entità dei contributi pubblici alla bonifica dei siti interessati. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale è subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell'area.
8. comma 9 articolo
13 del Decreto Legge 91/2014 che estende l’utilizzo delle somme stanziate
dal fondo previsto dalla legge di stabilità 2014 (combinato disposto commi 6 e
7 articolo 1) non solo ai siti di bonifica di interesse nazionale ma anche a
quelli che contengano inquinamento da amianto.
9. Legge 23
dicembre 2014, n. 90 (legge di stabilità 2015) al comma 551 articolo 1
prevede:"Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono
ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono
essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria
e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni
autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti
e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico
interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati
secondo modalità e tecniche che non pregiudicano ne' interferiscono con il
completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la
salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area".
10. Decreto
direttoriale 18 maggio 2015 che fissa modalità e termini di presentazione
delle istanze di concessione del credito d’imposta per le imprese
sottoscrittrici di accordi di programma nei Siti inquinati di interesse
nazionale. Si veda anche il Comunicato del Ministero dello Sviluppo
Economico QUI.
11. Legge 28
dicembre 2015, n. 221 ha introdotto l'articolo 306-bis al DLgs 152/2006
(T.U. ambientale) che disciplina una procedura di transazione tra soggetti
impegnati nella bonifica e Ministero dell'Ambiente che:
a) individua gli
interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire
l’obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;
c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;
d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all’impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l’ambiente;
e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
f) in caso di concorso di più soggetti nell’aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all’intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;
g) contiene l’indicazione di idonee garanzie finanziarie.
b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire
l’obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;
c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;
d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all’impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l’ambiente;
e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
f) in caso di concorso di più soggetti nell’aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all’intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;
g) contiene l’indicazione di idonee garanzie finanziarie.
Invece l’unica azienda
coinvolta è stata Acam non per bonificare ma con la “scusa” della bonifica
realizzare una nuova discarica in piena area del sito di bonifica di Pitelli
per finanziare il debito di Acam prodotto dalla stessa coalizione di governo
che ha declassificato il sito di Pitelli.
Ovviamente quando parlo di
privati mi riferisco anche ad aziende del comparto energia come Enel, Snam, Eni
che nel nostro golfo hanno lavorato continuano a lavorare e prevedono (Snam in
particolare) nuovi investimenti. Bene questi e altri soggetti imprenditoriali
potrebbero essere coinvolti in un grande progetto di bonifica del golfo
sfruttando le procedure sopra esposte.
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