Nei
post precedenti ho affrontato:
1.
come deve organizzarsi il Comune quale neo autorità competente al rilascio del
Parere Motivato che conclude il procedimento di VAS (vedi QUI);
2.
quale peso giuridico amministrativo hanno le osservazioni del pubblico nel
procedimento di VAS (vedi QUI);
3.
come il pubblico deve presentare le osservazioni nei procedimenti di VAS per
renderle il più efficaci possibili sotto il profilo giuridico amministrativo
(vedi QUI).
Visto
che in sede di avvio della nuova giunta comunale spezzina i nuovi
amministratori hanno dichiarato che nella fase di approvazione definitiva
del Piano Urbanistico Comunale (PUC) daranno
ampio spazio alla partecipazione del pubblico credo sia necessario chiarire
quale significato giuridico amministrativo abbia tale partecipazione nelle
procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei PUC. È il tema che
affronto in questa quarto post…
COSA VUOL DIRE
PARTECIPAZIONE IN UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI UN PIANO
URBANISTICO COMUNALE
Premessa
Al nuovo PUC andrà automaticamente applicata la
VAS (su cosa si nasconda dietro questa sigla vedi QUI).
Ma cosa vuol dire partecipazione in una procedura di adozione -
approvazione di un piano urbanistico accompagnata dalla VAS? Vuol dire
fare le assemblee di quartiere e poi registrare quello che emerge dalle
assemblee oppure sentire le categorie socio economiche e qualche associazione
ambientalista in improbabili tavoli di concertazione?
Riporto di seguito alcuni principi sul concetto di partecipazione del
pubblico nelle procedura di valutazione ambientale dei piani urbanistici.
Principi frutto della normativa comunitaria e nazionale e della giurisprudenza
comunitaria e nazionale in questa materia si di VAS che di informazione,
trasparenza e partecipazione del pubblico ai processi decisionali a rilevanza
ambientale.
I documenti che il Comune deve pubblicare in materia di atti di pianificazione
urbanistica e di ambiente
La normativa sulla trasparenza (di cui ho trattato QUI e più diffusamente QUI) prevede che (vedi allegato I della delibera
Commissiona Nazionale Trasparenza –CIVIT, vedi QUI e QUI ) il Comune senza che siano necessarie
particolari richieste da parte di cittadini singoli o associati, pubblichi gli
schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, quindi
anche la documentazione relativa alla valutazione ambientale dei piani oggetti
di tali schemi. Non a caso la citata delibera CIVIT all’allegato I prevede che i
Comuni pubblichino le informazioni su
1. Stato
dell'ambiente :
2. Fattori
inquinanti:
3. Misure
incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto predisposte dal Comune o
da altri enti ma che possano incidere sul territorio comunale:
4. Misure a protezione
dell'ambiente e relative analisi di impatto:
5. Relazioni
sull'attuazione della legislazione, cioè gli atti amministrativi che il Comune
deve predisporre per adempiere alla legislazione comunitaria, nazionale e
regionale in materia ambientale
6. Stato della
salute e della sicurezza umana: compresa la contaminazione della catena
alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli
edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli
elementi dell'ambiente.
La interpretazione della Corte di Giustizia sulle modalità di
partecipazione del pubblico nelle procedura di VAS
La Corte di Giustizia con sentenza del 20 ottobre 2011 (causa C
474-10 per il testo integrale vedi QUI) ha chiarito il significato del paragrafo 2
articolo 6 della Direttiva europea sulla VAS che recita: “2. Le autorità
ambientali e il pubblico devono disporre tempestivamente di un'effettiva
opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di
piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima
dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura
legislativa.”
Secondo la Corte di Giustizia la suddetta norma della Direttiva europea
sulla VAS deve essere interpretata nel senso che: “ ……..ai fini
della consultazione di tali autorità e di tale pubblico su un progetto
di piano o di programma determinato, il termine effettivamente stabilito sia
sufficiente e consenta di dare loro un’effettiva opportunità di esprimere,
tempestivamente, il loro parere su tale proposta di piano o di programma nonché
sul rapporto ambientale che lo accompagna.”
La Corte chiarisce poi in quali passaggi procedurali e con quale tempistica
questa opportunità di parere debba essere fornita:
1. prima
della adozione del piano
2. con
un termine congruo, cioè adeguato alla complessità dei contenuti del
piano; ciò significa che, ad esempio se si tratta di un nuovo piano
regolatore (PUC nella dizione ligure) i termini dovranno essere non
rigidamente fissati dalla legge ma potranno essere definiti puntualmente
di volta in volta dalla autorità competente alla VAS (il Comune nel caso del
PUC di Spezia ma con ufficio distinto da quello del PUC ) in accordo con
l’autorità procedente cioè quella che elabora/approva il piano, in questo caso
il Comune di Spezia.
3. il parere
del pubblico deve essere tempestivo nel senso che deve essere in
grado di incidere sulla elaborazione del piano prima che questa sia
definito e portato alla adozione/approvazione.
Quanto espresso sopra conferma che, almeno per progetti urbanistici
rilevanti come quello di di un nuovo PUC e/o di un suo aggiornamento,
il parere del pubblico dovrà essere oggetto di un vero e
proprio contraddittorio tra le suddette Autorità che elaborano,
valutano e approvano detto progetto urbanistico e il pubblico stesso che
partecipa al processo di VAS con proprie osservazioni, memorie,
documenti. Afferma infatti la Corte nella sentenza qui esaminata: “ Peraltro,
la possibilità di stabilire caso per caso il termine entro il quale tali pareri
possono essere espressi può, in taluni casi, consentire una maggiore
considerazione della complessità di un piano o di un programma previsto e
tradursi, eventualmente, nella concessione di termini più lunghi di quelli che
potrebbero essere stabiliti per via legislativa o regolamentare.”
Siamo quindi ben al di sopra delle semplici osservazioni previste dalle
norme urbanistiche tradizionali, si intravede cioè per la procedura di VAS la
possibilità/necessità giuridico amministrativa di accompagnare tale procedura
con vere e proprie inchieste pubbliche secondo i modelli del Débat
Public francese. Caratteristiche di fondo di quest’ultimo è che il Débat
parte nella fase di definizione degli indirizzi del piano/progetto e
riguarda la costruzione del quadro informativo che sta prima della definizione
del piano/progetto, fare o non fare quell’opera, ed il processo di Débat è
gestito da una figura terza (quindi nel caso in esame sicuramente non i Comuni
interessati ma neppure la Regione in quanto autorità competente alla VAS).
Soprattutto il dato interessante è che secondo la Corte di Giustizia le
autorità competenti alla VAS e alla elaborazione/approvazione del Piano
possono stabilire termini e modalità di partecipazione del pubblico
diverse e più aperte di quelle della legge nazionale e regionale.
Tutto ciò è peraltro previsto dall’articolo 11 della Legge della Regione
Liguria che ha disciplinato la procedura di VAS. Su questo articolo tornerò nel prossimo post
quando descriverò come deve organizzata la Inchiesta Pubblica nella procedura
di VA del PUC.
Perché è importante la partecipazione del pubblico nella VAS
La partecipazione del pubblico nella procedura di VAS, fin
dalla avvio del processo come indicato dalla Corte di Giustizia, rileva non
solo sotto il profilo dei principi della democrazia partecipativa o del
rispetto formale di passaggi burocratici, ma soprattutto per il rispetto
della ratio del processo di VAS.
Come prevede la lettera a) comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006: la VAS
consiste nel processo che prevede: “lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo
svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del
rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere
motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;”. Quindi la
consultazione del pubblico è parte integrante del processo di valutazione
ambientale del piano.
Ed il pubblico, inteso in questo caso come comunità locale trattandosi di
valutazione di strumenti che disciplinano un area vasta, deve potere esprimere
propri scenari alternativi a quelli contenuti dai proponenti del piano. Se così
non fosse noi non faremmo una VAS ma una semplice verifica di compatibilità
ambientale, valutando e mitigando i singoli impatti del progetto
accettato a priori. In questo modo non si prende in considerazione e quindi non
si valuta ciò che è tipico di un progetto urbanistico: le destinazioni
funzionali dell’area interessata.
È quanto afferma lo stesso Consiglio di Stato (sentenza n.4926 del 2012): “Nel rimarcare che la VAS
di cui alla DIR 2001/42/Ce, è volta garantire che gli effetti sull'ambiente di
determinati piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima
dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e
programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se
effettuata (come avviene per la VIA) sulle singole realizzazioni progettuali,
non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in
concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternativeper la
localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella
prospettiva dello sviluppo sostenibile, gli usi del territorio”.
La possibilità di discutere gli usi del territorio potrà essere rispettata
solo a condizione che, come ha spiegato la sentenza della Corte di Giustizia
sopra illustrata, il coinvolgimento del pubblico e i relativi scenari
alternativi da esso proposti pesino fin dall’avvio del processo di
elaborazione, valutazione, approvazione del piano urbanistico.
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