Credo sia necessario fornire ai
cittadini alcune ulteriori informazione sullo stato della procedura per
autorizzare il biodigestore (trattamento rifiuti organici) previsto in
Provincia della Spezia.
Ho già spiegato in altri post (QUI)
che attualmente è in vigore un Piano Provinciale recepito dal Piano di Ambito
Regionale che prevede la realizzazione di un biodigestore in località
Boscalino.
A prescindere dalla bontà di questa
scelta (che ho già avuto modo di contestare, QUI,
quanto meno nel metodo) attualmente il
Piano con il sito di Boscalino sono pienamente in vigore.
Ricordato quanto sopra, in questi
giorni mi capita di leggere inesattezze piuttosto gravi sui contenuti dei Piani
attualmente in vigore. Inesattezze che , al di la della buona fede di chi le ha
formulate, rischiano di sfalsare il dibattito sulle scelte relative alla
chiusura del ciclo dei rifiuti.
Vediamole queste inesattezze con
relative spiegazione correttive tratte dagli atti ufficiali.
LA PRIMA INESATTEZZA riguarda la tesi per cui il Piano di
Ambito Regionale prevederebbe altri siti rispetto a quello di Boscalino. Le cose
non stanno assolutamente così basta leggere il Piano.
A fianco trovate
lo stralcio della parte di Piano che riguarda il sito del Biodigestore spezzino
con le relative quantità potenziale di rifiuto organico da trattare. Risulta con chiarezza che non si
faccia riferimento a nessun altro sito.
Peraltro in coerenza con le precisazioni apportate, dalla delibera del Consiglio
Provinciale che approvò lo scorso 6 agosto 2018, al Parere Motivato n° 100 del 18/12/2017 che ha concluso la procedura
regionale di VAS del Piano di Area per la gestione dei rifiuti della Provincia
spezzina. In particolare in
quella delibera del 6 agosto. In particolare alle pagine 5 e 6 la
delibera provinciale afferma: “Recos. SpA
ha proposto il sito di Boscalino per realizzare un impianto adeguato alle produzioni
attese dai Comuni della provincia della Spezia e del flusso previsto dall’area
del Tigullio… Recos Spa ha presentato un progetto preliminare dal quale si
evince la adeguatezza del sito di Boscalino per la realizzazione dell’impianto
proposto… la verifica suggerita da Arpal risulta positivamente risolta
dall’esame dei documenti di progetto, documenti che non erano nella
disponibilità dell’Arpal in quanto non inclusi tra quelle trasmessi per la VAS”
. Il 9 agosto 2018 l’Assessore Regionale Giampedrone precisava
ulteriormente (QUI):” il parere Vas (Valutazione ambientale
strategica) n.100, assunto con Dgr n.1168 del 2017 sul Piano d’Area di La
Spezia, non ha affatto “bocciato” la localizzazione di Boscalino per il
biodigestore, ma si è limitato a manifestare alcuni dubbi in merito alla
coesistenza del sito di Boscalino per gli anni 2018/2020 con una stazione di
trasferimento in concomitanza con i lavori di realizzazione dell’impianto di
digestione anaerobica, considerate le dimensioni limitate dell’area in
questione. La Provincia della Spezia, con la revisione del proprio Piano ai
fini di conformarsi al parere Vas, ha specificato le motivazioni che hanno
condotto all’indicazione di tale sito”
LA SECONDA INESATTEZZA verte su una interpretazione della norma nazionale che prevede, in
poche parole, di realizzare impianti come quello di cui stiamo trattando, fuori
della Pianificazione Pubblica.
Anche
qui facciamo parlare il Piano di Ambito Regionale (nella parte a stralcio
riprodotta a fianco). Risulta con chiarezza che uno dei tre biodigestori di cui
si scrive nel passaggio qui riprodotto è quello della Provincia spezzina. Non a caso il
testo qui riportato afferma di "3+1" biodigestori. Vale a dire che in linea meramente teorica
si possono prevedere ulteriori impianti di iniziativa privata ma che possono
riguardare la intercettazione di quella parte di organico ulteriore che nel
Piano Regionale di Gestione Rifiuti era collocabile in impianti aerobici.
Inoltre
occorre dire che sulla possibilità di realizzare biodigestori di iniziativa
privata fuori della pianificazione pubblica, per intercettare rifiuti organici
fuori dell’ambito regionale unico o comunque non rientranti nelle quantità
indicate dal Piano, è intervenuto recentemente il TAR Liguria (sentenza N° 877
del 12/11/2018) sul caso del Progetto di Biodigestore nel Comune di Isola del
Cantone (GE). La questione affrontata
nella sentenza riguarda proprio la possibilità di realizzare un biodigestore ad
iniziativa privata e non previsto dal Piano Regionale per il sito
specifico. La Regione Liguria nel
difendere la scelta del sito e del progetto aveva affermato che i Piani
pubblici sui rifiuti non hanno contenuto precettivo, per cui la loro violazione
non potrebbe riverberarsi nella illegittimità della VIA positiva dell’impianto
in questione. Il TAR contestando le motivazioni della Regione e annullando
quindi la VIA positiva ha affermato: “ L’art. 181 comma 5 citato ammette infatti la libera circolazione sul
territorio nazionale di quanto proviene dalla frazione dei rifiuti urbani
oggetto di raccolta differenziata, ma privilegia <<…il
principio di prossimità agli impianti di recupero…>>; … sarebbe
contraddittorio restringere la valutazione alla sola possibile incidenza
dell’impianto sulla qualità delle acque, così come sembra indicare il carteggio
relativo alla decisione di dar corso alla VIA, quando la regione Liguria e la
provincia di Genova hanno approvato da tempo i piani ricordati che mirano
appunto a disciplinare l’attività delle amministrazioni pubbliche nel settore
di che si tratta; il principio dell’autovincolo induce a considerare incoerente
la pretesa che le norme degli strumenti citati siano disattese nell’esame in
corso. Su tali presupposti può osservarsi la complessiva correttezza della tesi
sostenuta dal ricorrente comune nella parte in cui lamenta la violazione del
comma quinto del ricordato art. 181 del codice ambiente, sì che il profilo
dell’illegittimità più generale va individuato nella violazione del criterio di
legge che postula la preferenza per lo
smaltimento dei beni in prossimità al
luogo della loro creazione quali rifiuti.”
Peraltro è pur vero che nel Piano di
Ambito Regionale si faccia riferimento anche ad impianti privati per
la gestione dei rifiuti organici ma in relazione alla fase transitoria attuale,
non certo alla fase a regime dove gli impianti previsti sono 3, uno per
provincia, a parte quello di Savona già esistente. Anche qui si veda quanto riportato a fianco a
stralcio da detto Piano di Ambito Regionale.
LA TERZA INESATTEZZA riguarda le
modalità con cui il Piano di Ambito Regionale deve esser rivisto.
Anche
qui è il Piano stesso a definire le modalità di una sua eventuale revisione, come
emerge dallo stralcio al Piano riprodotto
a fianco. Da quanto qui riportato risulta con chiarezza che
solo con un report specifico (traguardato al 2020) si potrà parlare di una
revisione del Piano ma solo in caso di mancato rispetto delle tempistiche
previste dal Piano stesso. Invece nel
quadro programmatico dello Studio di Impatto Ambientale presentato per
il progetto di Biodigestore a Saliceti (in pieno contrasto con quanto previsto
dal Piano di Ambito come dimostrato sopra)
si legge che la giustificazione dello spostamento del sito da Boscalino
a Saliceti si fonda sulla delibera del Comitato di Ambito n°10 del 13/12/2018 che si
riferisce al piano di emergenza fino al 2020 (problematiche di gestione flussi
rifiuti urbani e assimilati dopo il crollo del Ponte Morandi) ma che non tratta
minimamente del sito del biodigestore spezzino. Come dire che nel Comitato di Ambito hanno una sfera di cristallo e sono
riusciti ad anticipare ora quello che succederà dopo il 2020 e oltretutto
citando a giustificazione dati su quantità dei rifiuti organici da smaltire
nell’ipotizzato biodigestore spezzino che sono gli stessi previsti dal Piano di
Ambito Regionale approvato nell’agosto del 2018: 60.000 tonnellate/anno comprensive
di quelle prodotte nel Tigullio genovese,alla faccia della presunta emergenza futura!
CONCLUSIONI
È indiscutibile
che questo modo di procedere della Regione sia illegittimo. Come ho già avuto
modo di spiegare se il Piano non va più bene deve essere modificato. Ci vuole
un nuovo Piano , una nuova VAS mettendo
a confronto non solo ipotesi di sito ma anche di tecnologie per chiudere il
ciclo dei rifiuti compresi gli organici.
Fuori
da questo percorso amministrativo non sono accettabili Inchieste Pubbliche di
nessun genere perché trasformerebbero il tutto in una insensata “guerra” tra siti.
Per
quanto mi riguarda se la Regione, con l’avvallo per ora silente della Provincia
spezzina, continuerà su questa linea ritengo che i cittadini e i Comuni interessati debbano boicottare la
prospettata Inchiesta Pubblica e prepararsi a ricorrere alla giustizia
amministrativa per il momento…
P.S.
a proposito poi di siti adeguati guardate cosa diceva il vecchio Piano Rifiuti Provinciale per il sito di Saliceti sotto il profilo delle criticità sulla collocazione di impianti in quell'area:
1. interferenza con l'autostrada
2. area inondabile ai sensi delle norme di salvaguardia della Autorità di Bacino Fiume Magra
3. vicinanza del Parco Fluviale Magra Vara.
Son passati quasi 18 anni da quanto venne elaborato quel Piano e non mi pare che in quel sito il fiume o il Parco si siano estinti!
Nessun commento:
Posta un commento