Come
è noto la Giunta Regionale Ligure con la delibera n° 331 del 18 aprile 2019 (QUI) ha
indetto una Inchiesta Pubblica sul progetto di biodigestore proposto dalla
società RE.COS per il sito di Boscalino.
Chi
mi segue sa perfettamente come io consideri l’Inchiesta Pubblica uno strumento
utile per i cittadini, ma nel caso specifico siamo di fronte ad una serie di
giravolte amministrative in violazione di atti ufficiali approvati sia dalla
Provincia di Spezia e dalla Regione nonché dal Comitato di Ambito Regionale per
la gestione dei rifiuti che dimostrano come l’Inchiesta proposta abbia come unica
finalità: dare una copertura partecipativa ad una operazione chiaramente
illegittima con l’unico scopo di far realizzare a RE.COS il biodigestore dove
questa società ritiene sia più utile alle sue esigenze imprenditoriali. Siamo
alla antitesi della finalità normative del Piano di Ambito Regionale che,
recependo i Piani di Area Provinciali, individua siti degli impianti, flussi
dei rifiuti nella Regione, dimensioni e
tipologia degli impianti.
LA VIOLAZIONE DEI
PRINCIPI DI PIANIFICAZIONE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
La lettera d) comma 1 articolo 197 DLgs
152/2006 afferma che spetta alle Province la individuazione: “delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di
recupero e di smaltimento dei rifiuti.”
La
funzione di integrazione del Piani di Ambito Regionale in relazione ai Piani di Area delle Province si limita, come
affermato dalla lettera a) comma 2 articolo 15 Legge regionale 1/2014 alle: “integrazioni funzionali fra le quattro aree,
motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi” e quindi non può
riguardare la modifica di siti di localizzazione degli impianti di gestione
rifiuti che per legge nazionale spetta alle Province.
Quindi
l’attuale procedura viola in sequenza:
1. i Piani esistenti,
2. le procedure di legge regionale
sugli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti,
3. la norma del testo unico
ambientale che definisce chi decide e come la localizzazione degli impianti di
rifiuti
4. la normativa sulla VAS che in
caso di varianti sostanziali di piani sottoposti a VAS richiede di essere
applicata.
Ma si violano anche gli indirizzi del Piano
Regionale Rifiuti che affermano come la pianificazione della gestione dei
rifiuti debba essere accentrata e non lasciata alla azione spontanea di singole iniziative imprenditoriali. Si legga in questo senso a pagina 21 allegato 1 (Parte
Normativa) al Piano di Ambito Regionale dove si afferma:
LA PIANIFICAZIONE DELLE
SCELTE IMPIANTISTICHE SUI RIFIUTI ORGANICI: TOTALMENTE FUORI CONTROLLO PUBBLICO
Vediamo
cosa dice il Piano di Ambito Regionale vigente (che ha recepito i Piani delle
singole Province Liguri e della Città Metropolitana di Genova) in relazione agli impianti anaerobici in
termini di siti dove collocarli, quantità rifiuti organici trattabili e quantità producibile in Liguria:
Come di vede il totale del fabbisogno
potenziale di frazione organica del rifiuto da trattare anche nella ipotesi
massime è intorno alle 200.000 ton/anno
per tutta la Regione. Poco di più di quanto indicato nella DGR 331/2019 che
istituisce la Inchiesta Pubblica per il progetto di biodigestore spezzino che fa riferimento a 180.000, sempre per tutta la Regione.
Ma
queste cifre, come pure i siti per gli impianti indicati sopra, che risultano
dagli atti ufficiali della Regione (Piano di Ambito Regionale e Delibera
istituzione Inchiesta Pubblica) non corrispondono a come concretamente la
Regione si sta muovendo rispetto ai singoli progetti in campo.
Infatti
i dati e i siti sopra riportati non tengono conto che:
1. ha ottenuto una VIA positiva l’impianto di Isola del Cantone
(Genova) da 30.000 ton/anno (ipotesi
minima)
2. esiste un impianto in funzione a Cairo Montenotte (SV) da 85.000 ton/anno rilevato attualmente da
Iren (vedi QUI).
Il totale
di questa impianti in termini di capacità di trattamento di rifiuto organico è
di oltre 115.000 ton/anno vale a dire due terzi di quello che servirebbe, secondo
la Regione per tutta la Liguria (180.000 ton/anno)! Non solo ma questi due
impianti riguardano, come d’altronde anche Saliceti, siti non previsti dal Piano di Ambito.
È vero
che l’impianto di Isola del Cantone
per ora è stato bocciato dal TAR Liguria ma pende un appello al Consiglio di
Stato e comunque quello che qui mi interessa rilevare è che se fosse per la
Giunta Regionale Ligure questo impianto ora sarebbe in costruzione.
Quanto sopra toglie ogni
credibilità alle dichiarazioni della Regione sui dati del fabbisogno
impiantistico necessario e sui siti dove collocare i relativi impianti. Quello che emerge è una pianificazione
asservita alle logiche di mercato delle imprese che vogliono realizzare i
biodigestori liguri dove e come pare a
loro e soprattutto con le dimensioni che interessano a loro e non ad una corretta pianificazione pubblica.
LA BUGIA DELLA INCHIESTA PUBBLICA FATTA PER SCEGLIERE TRA I DUE SITI: BOSCALINO
E SALICETI
Premesso
che in questa vicenda si stanno violando oltre le leggi sopra citate anche le
buone pratiche su come devono essere costruiti , valutati e approvati gli
strumenti di pianificazione in materia
di rifiuti (su questo torno più avanti), la Delibera che ha approvato l’Inchiesta Pubblica conferma che non siamo
assolutamente di fronte ad una scelta di siti alternativi ma l’unico sito in
gioco è quello di Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure.
Che
le cose stiano così si evince:
1. dal titolo della delibera che
istituisce detta Inchiesta Pubblica : “D.Lgs.
152/2006 art. 24bis. Indizione inchiesta pubblica sul progetto per impianto
trattamento e recupero FORSU con produzione compost di qualità e biometano
sostenibile avanzato, presentato da RECOSs.p.a.”
2. da questa affermazione nelle
premesse del dispositivo della delibera dove si afferma: “in data
12.04.2019 è pervenuta l’istanza
della società Recos S.p.A. per la realizzazione di un impianto per il
trattamento e il recupero della FORSU con produzione di compost di qualità e
biometano sostenibile avanzato, ai fini dell’acquisizione del provvedimento
autorizzatorio unico regionale, di cui all’articolo 27bis del D.Lgs. n.
152/2006, trattandosi di progetto sopposto a VIA di competenza regionale;…”
Quindi
si fa riferimento non a siti alternativi come oggetto della Inchiesta ma ad un
progetto ben preciso che attualmente è stato depositato in Regione con apposita
istanza per avviare la procedura di autorizzazione unica ai sensi dell’articolo
del testo unico ambientale che disciplina insieme Valutazione di Impatto
Ambientale e Autorizzazione all’impianto.
Si veda a lato la riproduzione della Istanza presentata da Recos dove
tutto quello che scrivo è confermato ufficialmente.
Ad
ulteriore conferma si aggiunge che l’oggetto del procedimento avviato su detta
Istanza di RE.COS pubblicato, nella sezione procedimenti di VIA in corso della
Regione Liguria (QUI)
con numero di pratica 397 è: “Polo
integrato di trattamento e recupero dei rifiuti loc. saliceti - comune di
vezzano ligure sp”, appunto integrato con l’impianto esistente e l'impianto esistente è a Saliceti!
Quindi
l’Inchiesta Pubblica non solo si inserisce in un procedimento illegittimo,
basato su dati regionali sfalsati rispetto alla realtà come dimostrato sopra,
ma si fonda su un procedimento di autorizzazione già avviato e che ha come
oggetto il solo progetto su Saliceti. L’alternativa di Boscalino così come
riportata nei documenti di RE.COS è
costruita in modo solo da dimostrare la non fattibilità del biodigestore in
quel sito. Tutta altra cosa sono le
alternative che devono essere poste in un procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) di uno strumento di Pianificazione come quello del
Piano di Ambito Regionale dei rifiuti.
LE ALTERNATIVE NELLE
PROCEDURE DI VAS
In
cosa consistono in termini operativi
queste alternative nella VAS ce lo dicono le linee guida della Commissione UE (QUI).
In particolare ai punti 5.13. e 5.14. si afferma che: a.“Devono
essere valutate alternative diverse
all’interno di un piano ad es.:
diversi metodi di smaltimento dei
rifiuti all’interno di un piano per la loro gestione
diverse modalità di riassetto di
un’area o usi diversi della stessa all’interno di un piano per la destinazione
dei suoli,…”
Lo studio di alternative è dovuto, in parte, alla
necessità di trovare modi per ridurre, o evitare, i significativi effetti
negativi sull’ambiente del piano o del programma proposto. Idealmente, anche se la direttiva non lo richiede, la proposta finale di
piano o di programma è quella che contribuisce meglio al raggiungimento degli
obiettivi sanciti all’articolo 1 della Direttiva 2001/42.”.
c. “Le alternative non devono essere
presentate in modo meramente negativo ma secondo un bilancio di rischi e
opportunità”. Qui sia sufficiente per il momento rilevare
che , al contrario delle Linee guida UE appena citate, lo studio di impatto ambientale
presentato da RE.COS per il progetto sul sito di Saliceti afferma (pagina 16
della Premessa): “da un punto di vista
progettuale la localizzazione dell’impianto presso il sito di Saliceti è
necessaria conseguenza della assenza di spazi idonei presso Boscalino”. Quegli stessi spazi dichiarati idonei dal
Piano approvato in Provincia e in Comitato di Ambito Regionale lo scorso 6
agosto 2018. In particolare si legga
la
delibera del Consiglio Provinciale spezzino che alle pagine 5 e 6 aveva affermato: “Recos.
SpA ha proposto il sito di Boscalino per realizzare un impianto adeguato alle
produzioni attese dai Comuni della provincia della Spezia e del flusso previsto
dall’area del Tigullio… Recos Spa ha presentato un progetto preliminare dal
quale si evince la adeguatezza del sito di Boscalino per la realizzazione
dell’impianto proposto… la verifica suggerita da Arpal risulta positivamente
risolta dall’esame dei documenti di progetto, documenti che non erano nella
disponibilità dell’Arpal in quanto non inclusi tra quelle trasmessi per la VAS”!
d. “Per essere valide le alternative
devono ricadere anche nell’ambito delle competenze giuridiche e territoriali
dell’autorità interessata”. Quindi nel caso in esame occorre evitare di ammettere impianti
fuori della pianificazione regionale (vedi Isola del Cantone per esempio
ma anche, appunto, quello spezzino di Saliceti nel quadro attuale
amministrativo vigente).
A
conferma definitiva che si è rimossa non solo la normativa sulla VAS ma anche la metodologia di applicazione di
questa procedura di valutazione si vedano le Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti
ambientali a supporto delle valutazione e redazione dei documenti di VAS (approvate
dal Consiglio Federale del Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali in data
29/11/2016, per il testo completo vedi QUI).
Queste linee guida, sotto il profilo della definizione delle localizzazione del
piano anche in chiave urbanistica, affermano: “L’analisi delle criticità del territorio deve considerare la presenza
di impianti di smaltimento o di recupero rifiuti e le relative problematiche.”.
Quale è il sito che vede già la presenza
di un impianto di rifiuti esistente?...
INFINE UN'ALTRA FALSITA' CONTENUTA NELLA DELIBERA CHE ISTITUISCE L’INCHIESTA PUBBLICA
La Delibera
331/2019 di istituzione della Inchiesta Pubblica per il progetto di Saliceti
afferma nelle premesse al dispositivo finale:
“l’impianto in esame, inserito nella pianificazione
regionale di settore, la realizzazione di un impianto che contribuisca, come
previsto dall’attuale Piano d’Ambito Regionale per la Gestione dei Rifiuti, a
soddisfare una produzione complessiva sul territorio ligure, stimata al 2020 di
circa 180.000 t/a.”.
Questa
è un affermazione che sfiora il falso in atto pubblico. Infatti è chiaro che
per impianto non si intende un biodigestore generico ma il progetto di
biodigestore oggetto della Istanza presentata in Regione dalla RE.COS come
peraltro la stessa DGR 331/2019 afferma in altra parte delle premesse (come
abbiamo già analizzato in precedenza). Quindi se del progetto di impianto sul
sito di Saliceti si tratta è chiaro che la affermazione sopra riportata è falsa
in quanto come si è dimostrato il sito di Saliceti non esiste nella attuale pianificazione
vigente sia provinciale che regionale.
CONCLUSIONI
Partecipare
alla Inchiesta Pubblica sul progetto di biodigestore di Saliceti significa
avvallare tutte le contraddizioni, le illegittimità, le forzature
procedurali e istruttorie descritte
sopra.
Altro
da dire non c’è se non che, se la Regione vuole una seria partecipazione del
pubblico, prima di tutto sospenda l’attuale procedimento di autorizzazione del progetto di biodigestore su Saliceti.
Dopodiché
Provincia di Spezia e Comitato di Ambito
Regionale avviino una revisione del
Piano di Ambito Regionale e la Regione applichi la VAS (peraltro sul Piano di
Area provinciale la competenza sarebbe della Provincia anche per la VAS) prevedendo
una Inchiesta Pubblica fin dall’inizio di questo nuovo processo/procedimento
basata su:
a) più siti alternativi e non la
finta alternativa attuale,
b) alternative tecnologiche
vere e non univoche,
c) dati relativi a potenzialità
degli impianti, flussi rifiuti a livello regionale veri.
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