Di questo
progetto, che per ora resta in stallo, ho già avuto modo di trattare per
analizzare le competenze e quindi le responsabilità dei diversi enti pubblici:
Comune e
Provincia vedi QUI;
In questo
post analizzo la risposta della Giunta regionale ligure ad una interrogazione
del gruppo consiliare di 5stelle in merito alle competenze della Regione in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Non so se
questo impianto verrà davvero realizzato ma questa vicenda è comunque
significativa dei limiti di approccio alle procedure autorizzatorie di impianti
e progetti potenzialmente pericolosi per la salute da parte dei vari Enti
competenti e quindi val la pena approfondirla sia in se che per il futuro.
Con una
sintetica risposta (vedi QUI) alla Interrogazione dei Consiglieri 5stelle della Regione
Liguria, l’Assessore regionale all’Ambiente
ha comunicato che il progettato impianto di deposito ai fini del recupero di
ceneri da centrali a carbone nel porto della Spezia non deve essere sottoposto
a Valutazione di Impatto Ambientale neppure nella modalità di verifica di assoggettabilità a
detta procedura di valutazione.
La risposta è non condivisibile, sia in relazione alla normativa citata
dall’Assessore che per la rimozione di una normativa in vigore al
momento della approvazione del progetto da parte della Provincia della Spezia.
COSA DICE LA ATTUALE NORMATIVA SULLA VIA IN MATERIA DI IMPIANTI COME QUELLO IN ESAME
In relazione
alla normativa citata dall’Assessore alla sua risposta non corrisponde al
dettato normativo la tesi per cui la attività prevista nel progetto in esame
costituendo messa in riserva non è sottoponibile a procedura di VIA.
Infatti la attività in oggetto rientra
tra quelle soggette a Verifica di VIA ai sensi della lettera z-b) paragrafo 7
allegato IV alla Parte II del DLgs 152/2006 che sottopone a verifica gli
impianti che svolgono una delle operazioni di recupero rifiuti speciali non
pericolosi (siamo di fronte a ceneri leggere dalla combustione del carbone
codice europeo rifiuti n. 10.01.02) elencate nell’allegato C alla Parte IV del
DLgs 152/2006. Tra queste attività c’è anche la messa in
riserva (citata nella autorizzazione della Provincia) che costituisce
attività propedeutica alle operazioni di recupero dei rifiuti. La soglia in
questo caso è addirittura di 10 tonnellate giorno quindi siamo pienamente
dentro l’obbligo di Verifica di VIA.
LA NORMATIVA SULLA VIA RIMOSSA DALLA GIUNTA REGIONALE LIGURE
In relazione
alla normativa totalmente rimossa nella risposta dell’Assessore occorre
ricordare che se è vero, come afferma l’Assessore, che la nuova Direttiva sulla
VIA 2014/52/CE, non è ancora stata pienamente recepita nell’ordinamento
nazionale (lo dovrà essere entro il 16 Maggio 2017) era in vigore, al momento
della autorizzazione del 25 gennaio 2016 della attività in oggetto, il Decreto
Ministeriale del 30 marzo 2015 (vigente nel nostro ordinamento dal 26
Aprile 2015) che fissa le linee guida
per lo svolgimento da parte delle Regioni delle Procedure di Verifica di
assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale. Il Decreto in questione
era quindi applicabile al caso in esame perché le linee guida allegate allo
stesso restano in vigore, si veda articolo 4 del Decreto Ministeriale, fino a
quando le Regioni non hanno elaborato proprie linee guida nel rispetto di
quelle nazionali ovviamente (siamo nella materia ambiente di competenza
esclusiva dello Stato)
In particolare il Decreto afferma, in recepimento della giurisprudenza della Corte di Giustizia (intervenuta da tempo peraltro), che tutti i criteri dovranno essere valutati per verificare l’applicabilità della VIA ordinaria, quindi non solo quello della soglia di quantità di rifiuti trattati ma anche quello della localizzazione dell’impianto nonché dell’impatto cumulativo con attività esistenti.
Vogliamo ricordare alla Assessore competente che, nel caso in esame, siamo in piena area portuale dove attraccano navi container e passeggeri inquinanti oltre ad altri fattori quali il rischio di incidenti compresi gli incendi nonché il traffico dei viali adiacenti al porto. In particolare il decreto ministeriale definisce l’ambito areale all’interno della quale si devono considerare le attività esistenti come potenzialmente cumulative con il progetto sottoposto a verifica di VIA: 1 km a partire dalla collocazione dell’impianto nuovo. È ovvio che tutto ciò che rientra dentro questa area debba essere valutato come impatto cumulativo con il nuovo impianto e siccome attività impattanti esistono questo comporta una riduzione delle soglie del 50% sulla quantità di rifiuti trattati.
LA VIA DOVEVA PRECEDERE O COMUNQUE COORDINARSI CON LA AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA
Come è noto
la procedura di VIA, se richiesta dalla legge deve sempre precedere o al
massimo accompagnare in modo coordinato, la procedura di autorizzazione del
progetto. Quindi andava applicata la verifica di assoggettabilità alla VIA
secondo le linee guida di detto Decreto Ministeriale.
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