Il presente post è la versione estesa della comunicazione da me svolta nella conferenza stampa presso il Presidio No lotto 6 in località Collette Ozotto - Sanremo Taggia lo scorso 6 Marzo 2016. Nel post troverete il link a quasi tutti i documenti citati nel rispetto di quella trasparenza che spesso e volentieri non viene rispettata dagli stessi enti pubblici.
In data 20 ottobre 2015 è
stato presentato un esposto da vari cittadini che formano il Presidio contro la nuova
discarica (il c.d. Lotto 6) in fase di realizzazione tra i Comuni di Taggia e
Sanremo.
Sulle lacune istruttorie e
le illegittimità della procedura che ha portato prima valutare positivamente la compatibilità della
discarica con il sito e poi ad autorizzarla, sono già intervenuto, vedi QUI.
Di seguito invece
analizzerò le ultime novità su questa vicenda sia sotto il profilo delle azioni
intraprese in sede legale e amministrativa dal sottoscritto in collaborazione
con l’Avvocato Valentina Antonini, sia degli atti ed azioni più recenti delle
Autorità Pubbliche preposte a questo progetto sia sotto il profilo
autorizzatorio (Provincia, Comuni di Taggia e Sanremo e Regione) che dei
controlli (Arpal ed Asl).
L’ESPOSTO DEL 25 OTTOBRE 2015
In data 20 ottobre 2015 è stato presentato un esposto da vari cittadini che formano il Presidio contro la nuova discarica (il c.d. Lotto 6). L’esposto (vedi QUI) oltre a riprendere i
profili di illegittimità della procedura di autorizzazione del nuovo Lotto 6
concludeva ipotizzando una serie di reati a cominciare dal nuovo reato previsto
dall’articolo 452-bis del codice penale: Inquinamento ambientale, introdotto recentemente dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
Sulla base
del suddetto Esposto la Procura del Tribunale di Imperia ha aperto un fascicolo
di inchiesta (protocollo n. 3082-2015) in relazione proprio all’articolo
452-bis del Codice Penale.
LA MEMORIA INTEGRATIVA DEL 25 FEBBRAIO
2016
Nel
frattempo dopo l’esposto sono continuate le problematiche legate in primo luogo
ai disagi prodotti sia dal nuovo cantiere per la realizzazione del Lotto 6 sia
dalla presenza dei Lotti precedenti dove sono stati abbancati negli anni i
rifiuti e che continuano a produrre emissioni odorigene. Alla luce del ripetersi delle problematiche
di emissioni odorigene, polverosità e rumori
è stata presentata una memoria integrativa all’esposto dello scorso
ottobre ai sensi dell’articolo 121 del Codice di Procedura Penale secondo il
quale “1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.”
Nella memoria integrativa si affermava: “è palese come lo stato di allarme ambientale già citato nell’esposto ab origine, continui a persistere a distanza di mesi, tanto da indurre i soggetti residenti nelle zone limitrofe alla discarica ad inoltrare una lettera al Comune di Taggia onde segnalare anomalie nelle operazioni di movimentazione di terra oltre alla immissione di rumori ed odori potenzialmente nocivi sulla salute pubblica”.
Si ricorda che il reato di cui all’articolo 452-bis del Codice Penale è reato doloso e di evento va quindi, semplificando, dimostrato il danno ambientale fondato sula violazione di legge (la violazione era già stata argomentata nell’esposto iniziale e, come vedremo tra poco, continua), a tal fine alla memoria si allegavano vari certificati medici che confermavano la suddetta situazione di allarme sanitario per i cittadini residenti nelle zone limitrofe sia al cantiere del nuovo Lotto 6 che nei Lotti già coltivati. Non solo ma proprio coerentemente con la documentazione allegata si ipotizzava anche il reato di cui all’articolo 452-ter del Codice Penale: Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.
Nella memoria integrativa si affermava: “è palese come lo stato di allarme ambientale già citato nell’esposto ab origine, continui a persistere a distanza di mesi, tanto da indurre i soggetti residenti nelle zone limitrofe alla discarica ad inoltrare una lettera al Comune di Taggia onde segnalare anomalie nelle operazioni di movimentazione di terra oltre alla immissione di rumori ed odori potenzialmente nocivi sulla salute pubblica”.
Si ricorda che il reato di cui all’articolo 452-bis del Codice Penale è reato doloso e di evento va quindi, semplificando, dimostrato il danno ambientale fondato sula violazione di legge (la violazione era già stata argomentata nell’esposto iniziale e, come vedremo tra poco, continua), a tal fine alla memoria si allegavano vari certificati medici che confermavano la suddetta situazione di allarme sanitario per i cittadini residenti nelle zone limitrofe sia al cantiere del nuovo Lotto 6 che nei Lotti già coltivati. Non solo ma proprio coerentemente con la documentazione allegata si ipotizzava anche il reato di cui all’articolo 452-ter del Codice Penale: Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.
RISCHIO SANITARIO LEGATO AGLI IMPATTI
DISCARICHE ESISTENTI NEI LOTTI PRECEDENTI: COSA NON È STATO FATTO PRIMA E DOPO
L’ESPOSTO DEL 25 OTTOBRE 2015
Come abbiamo dimostrato
ampiamente sia nell’esposto ma anche nelle denunce precedenti, sia nella forma
di altri esposti che di comunicati e analisi, l’aspetto sanitario è stato
totalmente rimosso in fase di approvazione del progetto per il nuovo Lotto 6.
In data 10 novembre 2015 il gruppo consiliare
5stelle del Comune di Sanremo presentò una interrogazione (vedi QUI) al Sindaco nella quale
tra l’altro chiedeva perché lo stesso non avesse emesso l’obbligatorio Parere
Sanitario prima del rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale al nuovo
progetto di discarica Lotto 6.
In data 22 dicembre 2015, il sottoscritto su
mandato dei cittadini del Presidio No Lotto 6, ha inviato al Sindaco di Sanremo una articolata lettera
(vedi QUI) nella quale si
dimostravano non solo le lacune istruttorie in materia sanitaria (vedi in
particolare il mancato rilascio dell’obbligatorio Parere Sanitario dei Sindaci
di Sanremo e Taggia prima della autorizzazione al nuovo Lotto 6) ma anche come
colmare tali lacune sia sotto il profilo amministrativo che tecnico
scientifico.
Non solo ma nella suddetta risposta del Sindaco di Sanremo si sono stravolti i contenuti dei verbali dell’ASL quando ha fatto controlli nell’area del cantiere del nuovo Lotto 6.
In particolare:
1. il verbale del 7 settembre 2015 (vedi QUI) rilevava odori pungenti nell’area del cantiere indicando nel Sindaco l’Autorità Sanitaria per intervenire con poteri di ordinanza
2. il verbale del 17 settembre 2015 rilevava solo emissioni di polveri.
Secondo la risposta del Sindaco di Sanremo il secondo verbale negherebbe le problematiche individuate nel primo e soprattutto una responsabilità specifica di azione del Sindaco.
Tutto questo non risponde al vero sia sufficiente leggere i due verbali per capirlo. Infatti il secondo Verbale si limita solo a rilevare che nel momento del sopralluogo non c’erano odori ma emissioni polverose e non afferma la mancanza di responsabilità del Sindaco ma semmai precisa che l’ordinanza del Sindaco può intervenire solo relativamente alla prevenzione del rischio sanitario. In sostanza l’ASL distingue le sue competenze da quelle del Sindaco e dimostra il persistere del disagio prima per gli odori e poi per le polveri.
L’Assessore Regionale all’Ambiente nella sua visita alla fine dello scorso anno al cantiere del Lotto 6 non ha risposto alla domanda centrale avanzata anche in una interrogazione dei consiglieri regionali liguri di 5Stelle (vedi QUI): “l’istruttoria che ha portato alla decisione del Lotto 6 è stata corretta?”.
In realtà la Regione aveva
ed ha un potere da esercitare anche rispetto ad un progetto già autorizzato se
l’Assessore fosse coerente con quanto dichiarato in una lettera da lui sottoscritta non cento
anni fa ma lo scorso 8 settembre dove
affermava: “"A fronte di questo
stato di fatto, la scelta di realizzare la discarica del lotto 6, sia pure
dotata di tutte le necessarie garanzie prestazionali a tutela dell'ambiente, in
funzione transitoria rispetto ai tempi necessari per la costruzione del polo di
Colli, inizialmente sostenibile, ha, nel corso del tempo, visto ridimensionata
la propria ragione d'essere"
Ecco a fronte di questa
dichiarazione viene in gioco la competenza specifica della Regione in materia
di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. È stata la VIA che ha dato il
primo via libera al cantiere. Una VIA sicuramente non completa e comunque
superata come afferma sostanzialmente l’Assessore nelle lettera dello scorso
settembre. Infatti è la VIA che decide la sostenibilità della localizzazione di
una discarica, e la VIA è di competenza regionale.
Ebbene la Giunta Regionale
non ha voluto avvalersi, nonostante le palesi lacune istruttorie che portarono a
rilasciare il giudizio di VIA positivo al progetto Lotto 6, della possibilità
di riaprire il procedimento di VIA come risulta dalla evasiva risposta orale dell'Assessore Giampedrone alla
interrogazione della Consigliera Alice Salvatore: vedi QUI.
LA NUOVA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TAGGIA
Il Comune di Taggia ha rilasciato recentemente (28 gennaio 2016) una autorizzazione unica ambientale (vedi QUI) per un impianto di trattamento inerti e betonaggio al servizio dei lotti già coltivati (3,4,5) e del lotto 6 in costruzione relativamente a:
1. scarico acque di lavamento piazzali
2. emissioni in aria.
Si tratta di autorizzazioni assorbite nella AIA generale (vedi allegato IX alla Parte II del DLgs 152/2006) e quindi avrebbe richiesto una revisione integrazione della stessa considerato che l’impianto di trattamento e betonaggio costituiscono impianti tecnicamente connessi[NOTA 1] alla discarica (ex lettera i-quater comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006). Peraltro anche la normativa sulla VIA (da ultimo la DGR 1660/2013) prevede che nella documentazione per la presentazione della domanda di compatibilità ambientale deve essere considerata anche la descrizione di eventuali opere funzionalmente collegate.
Il Comune di Taggia ha rilasciato recentemente (28 gennaio 2016) una autorizzazione unica ambientale (vedi QUI) per un impianto di trattamento inerti e betonaggio al servizio dei lotti già coltivati (3,4,5) e del lotto 6 in costruzione relativamente a:
1. scarico acque di lavamento piazzali
2. emissioni in aria.
Si tratta di autorizzazioni assorbite nella AIA generale (vedi allegato IX alla Parte II del DLgs 152/2006) e quindi avrebbe richiesto una revisione integrazione della stessa considerato che l’impianto di trattamento e betonaggio costituiscono impianti tecnicamente connessi[NOTA 1] alla discarica (ex lettera i-quater comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006). Peraltro anche la normativa sulla VIA (da ultimo la DGR 1660/2013) prevede che nella documentazione per la presentazione della domanda di compatibilità ambientale deve essere considerata anche la descrizione di eventuali opere funzionalmente collegate.
In data 21 aprile 2015 la Provincia di Imperia aveva già aggiornato l’AIA (vedi QUI) per il lotto 5 in attesa del nuovo lotto 6. Successivamente e più recentemente c’è una ulteriore aggiornamento nelle scorse settimane senza che ad oggi sia stato pubblicato, a quanto risulta al sottoscritto, nell’Albo Pretorio della Provincia.
In realtà non si tratta di un mero aggiornamento dell’AIA esistente ma semmai di una revisione come conferma la lettura integrata dell’atto del 2015, ma il 2016 sembra identico nella sostanza come ammesso sui mass media locali, con la vigente normativa. Infatti nelle premesse all’atto di aggiornamento risulta che sia stata presentata istanza apposita da parte della ditta Idroedil che gestisce anche il lotto 5 oltre che il futuro lotto 6. Quindi trattasi di modifica sostanziale che richiede appunto una nuova revisione dell’AIA ai sensi del comma 2 articolo 29 novies del DLgs 152/2006.
Se come risulta dagli atti della stessa Provincia trattasi di modifica sostanziale rispetto alla attività svolta nel lotto 5 in precedenza ci sono delle ulteriori conseguenze sotto il profilo della legittimità di questi due nuovi “aggiornamenti” del 2015 e del 2016.
In primo luogo il concetto di modifica sostanziale
è nella legge vigente lo stesso della VIA, quindi occorreva prima dell’aggiornamento
dell’AIA svolgere una verifica di assoggettabilità a VIA e questo
avrebbe fornito il motivo giuridico ulteriore (oltre a quelli già trattati
sopra sulle lacune in materia di prevenzione sanitaria) affinchè la Regione
riaprisse il procedimento di VIA in generale.
In secondo luogo manca una integrazione documentale che è diventata obbligatoria da
tempo e cioè la Relazione di Riferimento
da allegare alla revisione dell’AIA. La Relazione di Riferimento come definita
dalla lettera v-bis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006) consiste nelle: “informazioni sullo stato
di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza
di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un
raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione
definitiva delle attività.” questa relazione costringe a far entrare nella
procedura di AIA anche la storia ambientale del sito dove verrà collocata la
installazione da autorizzare. Il riferimento al sito non è (come chiariscono le
linee guida della UE Comunicazione del 2014) solo quello strettamente limitato
al perimetro della installazione ma anche al territorio circostante per
valutare se ci sono inquinamenti in atto e poterli poi confrontare con la
situazione del sito dopo la fine dell’esercizio della installazione.
Per le installazioni che
non avevano l’AIA (nuove) al 7 gennaio 2015 la Relazione di Riferimento
deve essere presentata al momento della domanda di AIA; per le installazioni che avevano l’AIA
(esistenti) al 7 gennaio 2015 la Relazione deve essere presentata entro il 7
gennaio 2016. Quindi quanto meno per l’aggiornamento dell’AIA del 2016 la
Relazione di Riferimento andava presentata anche nel caso in esame.
Peraltro le linee guida
della UE considerano la Relazione di Riferimento obbligatoria anche per le
discariche.
In terzo luogo trovandoci
di fronte ad una revisione dell’AIA manca ancora una volta il Parere Sanitario
del Sindaco competente (Sanremo o Taggia). Infatti la modifica
sostanziale di una installazione soggetta ad AIA è disciplinata come fosse un
AIA nuova e quindi ex comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 occorreva l’obbligatorio
Parere Sanitario.
PRESUNTI CROLLI E ATTIVITÀ NELLA DISCARICA
LOTTO 5 E NEL CANTIERE DEL LOTTO 6
Nelle scorse settimane si sono
svolte, come documentato anche da foto pubblicate dai mass media e sui social
network, attività anomale di scavo e spostamento rifiuti presenti nell’area
contermine tra l’esistente lotto 5 e il nuovo lotto 6 in costruzione.
Non è chiaro se le attività di scavo e di spostamento di materiale nell'area del lotto 5 siano coerenti con la prescrizione prevista dal provvedimento di VIA regionale del 2012 che prevedeva testualmente: “durante le fasi di scavo dovrà essere prestata la massima cura al fine di non alterare le condizioni del setto in roccia che separa la nuova discarica dal lotto 5 Idroedil” (prescrizioni n.5 del decreto dirigenziale 431 del 19/10/2012). Su questo punto sarebbe il caso che il Comune ma soprattutto la Provincia come ente autorizzatore (la prescrizione di VIA è stata ripresa infatti nell'AIA provinciale) predisponessero una circostanziata relazione tecnica per dimostrare il rispetto della suddetta prescrizione considerato che la stessa non parla di abbancare materiale sul lotto 6 di nessun genere siano o meno classificati come rifiuti.
Invece come si evince dal
verbale Arpal del 10 febbraio 2016, al punto 2, si ammette una movimentazione
di terra nel lotto 5 cioè nella discarica già coltivata e che doveva essere
tenuta separata dall’area dove sorgerà una nuova discarica vedi prescrizione
VIA sopra citata. Non solo ma non risponde al vero come risulta dalle foto ma
soprattutto dal video (vedi QUI) che la terra sia stata riposizionata nel
lotto 5…ma i camion la portano fuori.
Potremmo quindi essere di fronte ad un allargamento dell’area
della nuova discarica (lotto 6) utilizzando l’area della vecchia discarica
(lotto 5).
Quindi è possibile come risulta dalla documentazione fotografica che
stiano lavorando sulle parti di
discarica vecchie con teloni strappati e rifiuti a cielo aperto quindi anche se non fosse un crollo
nel corpo della vecchia discarica (lotto 5) sarebbe peggio perché vorrebbe dire
che stanno lavorando su una discarica che
per legge dovrebbe essere chiusa e gestita con un programma post mortem. Una
discarica che come praticamente tutte le discariche liguri ha funzionato in
violazione delle norme europee senza pretrattamento di rifiuti (vedi QUI).
Infine la modalità con la quale l'Arpal esegue il sopralluogo non spiega se le
prescrizioni di VIA e AIA sono state
rispettate. Un verbale serio deve essere svolto in questo modo: prima a premessa si indicano le prescrizioni autorizzatorie previste per l'area del cantiere interessata e dopo si spiega se
sono rispettate o meno e perché..... altrimenti si riesce a giustificare tutto
o quasi. Questi enti di controllo non sanno cosa sia la
trasparenza e svolgono il loro lavoro come se lo facessero per giustificare se stessi e non informare i cittadini.
CONCLUSIONI IL RUOLO
NEGATIVO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
Anche dopo le ultime novità amministrative sopra descritte si dimostra come
in questa vicenda del lotto 6 gli amministratori e gli organi tecnici di
controllo:
1. non esercitano i propri poteri ex lege
2. non vigilano sulla correttezza delle procedure.
Esternano invece dichiarazioni di intenti ignorando i cittadini
interessati dai rischi sanitari ma anche in particolare i cittadini attivi che
andrebbero tutelati come specie protette perché sono il sale della democrazia
rappresentativa.
Un ulteriore esempio viene dal Sindaco di Taggia che dopo tutto quello che è successo in
questi anni e dopo le autorizzazioni rilasciate con tutte le lacune sopra
evidenziate dichiara che verrà avviato un monitoraggio ambientale e sanitario
nella zona interessata.
In sostanza si annunciano studi scientifici poco chiari nelle loro metodologie e
finalità al di fuori dei reali poteri ex lege che, in materia di prevenzione
sanitaria, il Sindaco ha e che non ha mai svolto nel 2014 (prima AIA al lotto 6)
e neppure nel 2015 e nel 2016 (aggiornamento-proroga AIA al lotto 5).
Un altra domanda sorge: se dal monitoraggio ambientale emergessero criticità cosa pensa di
fare il Sindaco? Non sarebbe stato più forte da un punto di vista
amministrativo se si fosse attivato prima delle autorizzazioni?
P.S.
gli ultimi sopralluoghi di Arpal (vedi QUI, QUI e QUI) all'inizio di quest'anno confermano comunque alcune problematiche legate al rumore e alle emissioni odorigene ma sono sopralluoghi ancora discontinui e quindi non significativi per avere un quadro effettivo del rischio sanitario in atto in una area interessata da tutte le discariche coltivate per anni in modo non adeguato alle migliori norme e pratiche europee.
[NOTA 1] Circolare del Ministero dell’Ambiente del 27/10/2014: attività accessoria tecnicamente connessa ad una installazione/attività soggetta ad AIA (ex allegato VIII) è l’attività:
“a) svolta nello stesso sito della attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito della attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell’attività IPPC. Ai fini della lettera a) non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di colletta mento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti etc…) a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito.” Quindi per fare un esempio il pontile di attracco delle navi carboniere e il nastro trasportatore che porta il carbone ad una centrale termoelettrica rientrano nel concetto di attività accessoria tecnicamente connessa ad una attività soggetta ad AIA;
“b) le cui modalità di svolgimento hanno una qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell’attività IPPC (in particolare nel caso in cui il luogo fuori servizio determina direttamente i indirettamente problemi all’esercizio della attività IPPC). Ai fini della lettera b), nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell’attività IPPC ad avere implicazioni tecniche con l’altra (e non viceversa), si riconosce al gestore ( o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un’unica installazione.”
Secondo il nuovo comma 14 articolo 6 del DLgs 152/2006 per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti che vengono svolte nell’ambito di installazione soggette ad AIA, questa ultima costituisce anche autorizzazione unica all’impianto di smaltimento e recupero (ex articolo 208 DLgs 152/2006) anche qualora, tali attività, costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione.
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