Con la prima udienza,
tenutasi lo scorso 2 marzo, è iniziata l’Inchiesta Pubblica sul progetto di
discarica in località Saturnia. L’area interessata è interna al sito di
bonifica regionale di Pitelli.
L’Inchiesta Pubblica ha la
finalità di coinvolgere prima di tutto i cittadini interessati oltre che
associazioni e comitati al fine di far “pesare” il punto di vista del pubblico
nel procedimento di VIA e poi di AIA che potrà portare alla autorizzazione di
questa nuova discarica.
IL NUOVO PROGETTO SU SATURNIA È UNA
DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI
Non siamo di fronte ad una
semplice bonifica o messa in sicurezza come sta avvenendo per l’altra discarica
“storica” sulle colline di Pitelli (che hai suoi problemi peraltro vedi QUI) ma al progetto di una vera
e propria nuova discarica per rifiuti speciali.
Non è una mia interpretazione ma si ricava dal testo dello Studio di
Impatto Ambientale (SIA) che deve accompagnare per legge il progetto. A pagina
7 della Sintesi non tecnica del (SIA) si legge: “Il
progetto del nuovo impianto di discarica prevede una volumetria complessiva
della discarica pari
a
774.000 mc, comprensivi dei 58.000 mc dei rifiuti già abbancati e di 16.000 mc
di terreni di scavo in esubero da ricollocare in discarica. La volumetria utile
è pertanto pari a 700.000 mc.
Il periodo
previsto di gestione del nuovo impianto è di 7 anni.”
Aggiunge
sempre questa sintesi non tecnica: “I suddetti rifiuti saranno costituiti:
§ da FOS (Frazione
Organica Stabilizzata, ovvero la frazione di Rifiuti Solidi Urbani
derivante
da un processo di trattamento mediante igienizzazione e stabilizzazione) o
rifiuti
simili
di natura organica, stabilizzati;
§
da terre e rocce da scavo o rifiuti
simili (di natura lapidea, terrosa, ecc).”
LA QUESTIONE DELLA F.O.S.
Come è noto agli addetti
ai lavori la c.d. F.O.S. rientra nella categoria generale dei rifiuti
provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti però potrebbe essere
classificato sia come compost fuori specifica (codice europeo rifiuti 19.05.03)
che come "altri rifiuti" provenienti dal trattamento meccanico (vedi
Saliceti) con codice europeo dei rifiuti 19.12.12 sempre che non contenga
sostanze pericolose perchè altrimenti diventa appunto rifiuto pericoloso
(codice europeo rifiuti 19.12.11) e quindi la discarica diventerebbe per
speciali pericolosi.
LA QUESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DI SCAVO
Quanto alle
terre e rocce di
scavo per questi materiali la normativa è stata cambiata più volte e
sta per arrivare un nuovo decreto di semplificazione nell’uso di questi
materiali (vedi QUI). Semplificazione
che è tutto meno che garantista verso la tutela preventiva dell’ambiente.
Il nuovo
decreto che sta per essere pubblicato dopo aver svolto l’iter di legge, prevede
tra l’altro:
1. le
terre e rocce da scavo potranno contenere amianto sia pure entro certi limiti
quantitativi.
Rilevo su
questo aspetto il parere contrario dell’apposita Sezione del Consiglio di Stato
(parere Numero 00390/2016 e data 16/02/2016 vedi QUI) secondo il quale la scelta di togliere il divieto della presenza di amianto
dalle terre e rocce di scavo: “ non risulta documentato da
alcun atto depositato presso la Segreteria della Sezione da cui possano
evincersi i necessari elementi istruttori utilizzati dall’Amministrazione
stessa per raggiungere le succitate conclusioni e, conseguentemente, che la
scelta di superare il divieto della presenza di amianto non risulta adeguatamente
motivata nella relazione ministeriale, che peraltro si è limitata a sostenere
che tale modifica si è resa necessaria anche perché “la formulazione pregressa, consistente nel
divieto assoluto, non era verificabile in concreto”.
2. le terre e rocce da scavo potranno
contenere fino al 20% in peso materiali di “origine antropica” sostanzialmente
non definiti dal testo del nuovo decreto, essendo la definizione di cui alla
lettera e) articolo 2 del decreto piuttosto generica;
3. esclude, dalla nozione
di terre e rocce da scavo, i residui
della lavorazione dei materiali lapidei novità, consentendo agli operatori di qualificarli come
sottoprodotti quindi non più rifiuti. In questo modo viene aggirato il minimo divieto che
c'era nel Decreto 161/2012 (esaminato sopra) alla presenza di sostanze
pericolose quali: flocculanti con acrilammide o poliacrilammide. Voglio
ricordare che l'acrilammide è un cancerogeno e La poliacrilamide è
utilizzata come agente flocculante nei limi da lavaggio di inerti.
4. la utilizzabilità delle
terre e rocce di scavo si fonda su una autodichiarazione del produttore di
questo materiale. Questo vale anche cantieri di grandi dimensioni che producono
le terre da abbancare nella futura discarica di Saturnia come si evince
chiaramente dall’articolo 22 del decreto in fase di pubblicazione. Non a caso il Consiglio di Stato in Adunanza
Generale nel parere sul nuovo Decreto ha
chiesto di inserire l’obbligo di controlli randomizzati (casuali) sul materiale
utilizzato ma per ora non è stato accolto.
Questo
decreto potrà essere applicato anche la progetto di discarica di Saturnia.
Infatti l’art. 27 del nuovo decreto prevede
che agli interventi in itinere per i quali è in corso una specifica
procedura ai sensi del d.m. n. 161 del 2012 e dell’art. 41 bis del
d.l. n. 69 del 2013 (vedi normativa precedente in vigore) può essere applicata
la nuova procedura se entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente schema di regolamento “sia stato tasmesso un piano di utilizzo
adeguato alle disposizioni e alle procedure contenute nel presente schema di
regolamento”.
Ovviamente
anche se fosse applicata la normativa precedente la situazione non sarebbe
molto migliore come ho avuto modo di spiegare in questo post vedi QUI.
SUI DOCUMENTI DA PRODURRE A
CONCLUSIONE DELLA INCHIESTA PUBBLICA
Su come
debba essere organizzata una Inchiesta Pubblica in modo trasparente e
soprattutto “terzo” rispetto agli interessi configgenti sul progetto oggetto
della stessa, ho già scritto QUI. In questo
post volevo brevemente approfondire una questione emersa nel dibattito della
prima Udienza. Secondo il Presidente della Inchiesta non bisogna parlare del “passato”.
Occorre
fare estrema chiarezza su questa frase. Infatti una corretta stesura, secondo
le migliori pratiche in materia come ad esempio il modello Toscano, un Rapporto
Finale della Inchiesta deve contenere proprio nelle sue premesse la storia del
conflitto che riguarda sia il sito che il progetto in discussione.
La storia del conflitto deve essere intesa sotto vari
profili:
1.la storia tecnico-amministrativa che
sottende al progetto in questione. Qui occorre fare riferimento alla storia del
sito di bonifica di Pitelli in primo luogo: lo stato dell’iter di bonifica
soprattutto per la parte a terra, i rischi ancora in atto e quelli non bene
definiti ad oggi (vedi QUI) una
chiara esplicitazione dell’iter di valutazione/autorizzazione del progetto di
discarica
2. la storia del conflitto di questa area: non solo le
contestazioni del pubblico e di associazioni e comitati ma anche le prese di
posizione politiche del livello istituzionali sull’area di Pitelli compresa
quella dove è prevista la realizzazione della nuova discarica
In particolare nella
sezione Storia
del conflitto deve essere riportato il quadro delle posizioni in
generale della comunità locale (nelle sue diverse articolazioni sociali e
istituzionali) in relazione al progetto oggetto del procedimento di VIA .
Questa ricostruzione servirà per fornire il quadro sul livello di accettabilità
sociale del progetto e quindi sul livello di conflittualità prodotto dallo
stesso, in coerenza peraltro con la DGR 1660/2013 (Aggiornamento delle Norme Tecniche per la procedura di VIA) che prevede tra i contenuti del Quadro di riferimento progettuale del SIA: “la gestione sociale del progetto, con riferimento ai soggetti coinvolti, agli impatti relativi a vantaggi e svantaggi sui gruppi sociali, i beneficiari, l’utenza diretta o indiretta, i possibili conflitti.”.
Le questioni specifiche e più squisitamente tecniche relative agli impatti potenziali del progetto nonché alle questioni di legittimità dello stesso e del relativo procedimento verranno esaminate nel paragrafo relativo al Bilancio delle Osservazioni su cui tornerò con altri post successivi.
Le questioni specifiche e più squisitamente tecniche relative agli impatti potenziali del progetto nonché alle questioni di legittimità dello stesso e del relativo procedimento verranno esaminate nel paragrafo relativo al Bilancio delle Osservazioni su cui tornerò con altri post successivi.
In altri termini la storia
del conflitto serve per far comprendere gli interessi in gioco e quindi le
parti che le rappresentano, gli eventuali errori anche comunicativi oltre che
tecnico procedurali che hanno portato alla situazione della presentazione del
progetto oggetto della Inchiesta.
Tutto ciò risulterà
essenziale per poi stendere la sezione del Bilancio del Consenso che misurerà quanto la
Inchiesta abbia o meno avvicinato le diverse posizioni in gioco o comunque
abbia dato risposte alle criticità emerse dal passato anche recente.
In particolare il Bilancio
del Consenso dovrà essere così strutturato all’interno del Rapporto Finale
della Inchiesta (riporto a titolo semplificativo uno schema tipo utilizzato in
una Inchiesta per una discarica di rifiuti speciali pericolosi e non in
Provincia di Massa):
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