Lasciano fortemente perplessi
le dichiarazioni di parte ambientalista (i VAS) sulla recente ordinanza del TAR Liguria (vedi QUI) che ha negato la
sospensiva agli atti autorizzatori per gli
interventi previsti nell’ambito 6 (quello del porto commerciale vero e proprio)
in attuazione del Piano Regolatore del Porto. Di seguito spiego perchè
Ciò è già avvenuto anche
per altre vertenze spezzine recenti come ad esempio per Piazza Verdi e li
peraltro gli ambientalisti avevano vinto. Nel caso di ieri sul porto di Spezia gli
ambientalisti hanno chiaramente perso, per ora, perché la richiesta di
sospensiva degli atti impugnati è stata respinta; dopodiché se i ricorrenti di turno vogliono interpretare
"pro domo loro" (in chiave tutta politichese) le decisioni di un TAR
è altra storia.... Certo l'ambientalismo, nel caso in esame, non ci fa una bella figura ma tant'è sono
tempi così anche nella nostra città: tempi da sboroni!
E veniamo alla sostanza
giuridica della questione
L'ordinanza del TAR respinge la richiesta di sospensiva
per due motivi:
1. il primo perché manca l'urgenza e quindi l'immediato danno
grave e irreparabile visto che dovrà essere svolta la gara di assegnazione dei
lavori e soprattutto il dragaggio bonifica dell'area oggetto dell'ampliamento
del Molo (vedi punto 7 del decreto del Ministero dell'Ambiente);
2. il secondo è che non sussiste il fumus bonis iuris. Ricordo che
secondo la interpretazione prevalente per questa formula latina si intende che
se sussiste il fumus ciò significherebbe la probabilità di accoglimento del
ricorso nella udienza di merito.
Vuol dire quanto sopra che
la causa è comunque persa? No di certo. Come insegna la vicenda di Piazza
Verdi, al contrario peraltro rispetto al
caso attuale del porto, una ordinanza cautelare favorevole non significa
vittoria certa nel merito.
Nello stesso tempo però
non si può stravolgere il vero significato della ordinanza in questione.
Soprattutto cercando di far credere che l’ordinanza ha sospeso i lavori di
ampliamento del porto fino alla sentenza di merito, fissata per il 15 dicembre
2016.
In realtà questo presunto
rinvio era già scritto nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17 dicembre
2015 (per il testo completo vedi QUI) che
al punto 7 prescriveva: “ 7. I lavori a
mare di tutti gli interventi potranno iniziare solo a seguito della conclusione
delle attività di bonifica dell’area interessata” . Quindi sui tempi di
realizzazione degli ampliamenti a mare l’ordinanza del TAR Liguria non ha
inciso per niente.
Dato al TAR quello che è
del TAR voglio precisare il mio
punto di vista sulla vicenda degli interventi previsti per l’ambito 6 del porto di Spezia e sulla
procedura di valutazione e approvazione svolta fino ad ora dagli enti competenti.
Ho già avuto modo di spiegare
come a mio avviso si siano violate le procedure urbanistiche del Piano
Regolatore del Porto e della valutazione di impatto ambientale, ma anche qui sarà il TAR nel merito a
deciderlo non le anticipazioni di questa o quella associazione.
Ci vuole rigore anche nel
fare la opposizione basta con la demagogia io quando ho perso le battaglie l'ho
detto e scritto e non mi sono arrampicato sugli specchi.
Poi certo le decisioni si
criticano anche duramente (vedi QUI) ma non si può stravolgere
la verità degli atti. Pena cadere nella
logica “annunciatoria” che spesso critichiamo, come ambientalisti ed
oppositori, nelle Amministrazioni che governano il territorio del nostro Comune
capoluogo e della nostra Provincia.
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