giovedì 21 aprile 2022

Sanatoria abuso edilizio e vincolo paesaggistico intervenuto dopo abuso

La Corte Costituzionale con sentenza n° 75 del 24 marzo 2022 (QUI) decide la costituzionalità di una norma regionale che prevede il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto dopo l'abuso edilizio.


 



NORMA REGIONALE IMPUGNATA

La norma impugnata di fronte alla Corte Costituzionale è la legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti). La legge regionale in questione prevede che "il nulla-osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio»: questo secondo periodo è la norma censurata."

 

 

DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA REGIONALE

Secondo la sentenza della Corte Costituzionale poiché la disposizione censurata riguarda una fattispecie in cui è stato commesso un illecito edilizio, ma non un illecito paesaggistico - in quanto al momento dell'abuso edilizio il vincolo non esisteva e dunque l'opera realizzata non poteva violarlo - essa non può essere idonea a vanificare l'efficacia deterrente dell'indennità paesaggistica, giacché tale effetto ha logicamente ad oggetto la violazione dell'obbligo paesaggistico, che nel caso di specie non c'è.

Se, d'altro canto, la deterrenza fosse riferita al comportamento abusivo edilizio - e al rischio, che ne deriverebbe, di incorrere in una reazione dell'ordinamento anche per l'eventuale successiva sopravvenienza di un vincolo paesaggistico - si può osservare che, comunque, un effetto deterrente indiretto di questo tipo è offerto dalla norma in esame. L'art. 5, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994 non rende infatti irrilevante la sopravvenienza del vincolo paesaggistico, perché richiede comunque, ai fini della concessione in sanatoria, il nulla-osta dell'organo di tutela del vincolo, nulla-osta che viene rilasciato sempre che «le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima» (art. 23, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 37 del 1985). Non è dunque esatta nemmeno l'affermazione del rimettente secondo cui l'effetto della norma censurata sarebbe l'omissione della valutazione del pregiudizio arrecato all'ambiente.

Richiedendo il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto dopo l'abuso edilizio, la norma censurata si fa carico di assicurare all'amministrazione preposta alla tutela del paesaggio la possibilità di apprezzare in concreto l'interesse affidato alla sua cura, consentendole di negare la sanatoria nel caso in cui l'opera abusivamente realizzata sia incompatibile con il bene tutelato. Sicché il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione non può ritenersi violato, né si può ritenere in sé manifestamente irragionevole la scelta del legislatore regionale di non prevedere per tale ipotesi il pagamento dell'indennità, in ragione dell'assenza dell'illecito paesaggistico al momento della realizzazione dell'opera.

Si deve dunque concludere per la non fondatezza della questione.

 

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