domenica 3 aprile 2022

La “transizione ecologica” attacca il Paesaggio e le norme ambientali a prescindere dall'emergenza

Certamente dall’inizio del 2020 ad oggi la pandemia prima e la guerra in ucraina poi hanno inciso su certe decisioni di emergenza ma in realtà molte delle norme approvate in questi due anni in particolare potevano anche essere evitate e non sono giustificate dalla emergenza energetica ma appaiono tentativi chiari di un disegno che mira ad accelerare la approvazione di progetti che non sempre hanno a che fare con gli obiettivi della transizione ecologica, anzi   questa sta diventando la scusa per l'assalto a norme ambientali che da tempo davano fastidio al partito trasversale del "fare". Da quando è partita la transizione ecologica abbiamo assistito ad una serie di indirizzi normativi e di politiche contraddittorie tra gli obiettivi annunciati e gli strumenti per raggiungerli.

Vediamo nel merito quanto ora affermato in generale

 

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA RESILIENZA

L’articolo 29 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito nella legge 108/2021 (QUI) istituisce presso il Ministero della Cultura una Soprintendenza speciale per l’attuazione del PNRR. La struttura sarà operativa fino al 31 dicembre 2026.

Quindi personale a termine proprio per questo più controllabile dal ministro e quindi dalla politica. Non a caso la nuova normativa prevede che in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione   del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

Siamo quindi di fronte alla rimozione invece di un potenziamento delle soprintendenze ordinarie che era invece l’unica risposta seria per tutelare il paesaggio e l’efficienza dei procedimenti.

 

 

ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI RINNOVABILI IN DEROGA AL CODICE DEL PAESAGGIO

 

Parere non più vincolante della Soprintendenza e silenzio assenso

L’articolo 30 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 al comma 2, aggiunge che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,  localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso  inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.


Sul primo aspetto del parere non più vincolante della Soprintendenza occorre ricordare che il Codice prevede ipotesi in deroga a tale carattere vincolante del parere della Soprintendenza o addirittura la non necessità della autorizzazione ma sempre legandola a parametri di giustificazione specifici contenuti nella Pianificazione Paesaggistica:

Invece la nuova norma introdotta dal Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021 prevede la esclusione della vincolatività del Parere della Soprintendenza legandola non a parametri paesaggistici chiari ma ad una categoria di impianti quelli appunto da fonti rinnovabili.

È vero che qui si fa riferimento ad aree limitrofe a quelle sottoposte a vincolo paesaggistico ma non bisogna dimenticare che sussiste il Vincolo indiretto tutelato dal Codice del Paesaggio : “ il vincolo indiretto concerne la c.d. cornice ambientale di un bene culturale […]. Ne deriva che non è il solo bene in sé […] a costituire oggetto della tutela, ma l’intero ambiente potenzialmente interagente con il valore culturale » (Cons. Stato, Sez. IV, 30 giugno 2021, n. 4923)

 

Relativamente al silenzio assenso occorre ricordare che nella versione precedente alla nuova normativa ora esaminata, quanto meno il silenzio della Soprintendenza veniva verificata in una apposita riunione pubblica formalmente convocata: la conferenza dei servizi. Non solo ma occorre ricordare che comunque il silenzio assenso non è previsto dal Codice in relazione al mancato rilascio della autorizzazione paesaggistica entro 20 giorni dal rilascio del Parere della Soprintendenza, in quanto in questo caso la Regione deve prima (anche su richiesta di chi ha presentato la domanda) nominare un commissario e se anche la Regione non lo nomina la richiesta di autorizzazione paesaggistica va al Soprintendente (commi 10 e 11 articolo 146 del Codice).

 

Abrogazione della possibilità della Soprintendenza di opporsi alle conclusioni delle conferenze dei servizi dopo avere espresso parere negativo

L’articolo 30 del Decreto Legge 77/2021 convertito in legge 108/2021 prevede che Il Ministero della Cultura attraverso le sue articolazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi sul progetto localizzata in area assoggettato a vincolo,  non possa più proporre opposizione alle conclusioni della Conferenza  nel caso in cui si siano espressi negativamente sul rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 14-quinquies la proposta di opposizione sospende l’efficacia delle conclusioni della Conferenza dei Servizi!

Insomma dopo la introduzione del silenzio assenso sul parere della Soprintendenza il nuovo Decreto Legge 77/2021 di fatto annulla definitivamente il ruolo della Soprintendenza quando meno per gli impianti da fonti rinnovabili tra i quali come è noto non rientrano solo eolico e fotovoltaico ma anche altre tipologie ben più impattanti dei primi.

 

Semplificazioni in materia di economia montana e forestale

Il comma 2 articolo 36 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 prevede che nei boschi e nelle foreste assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, non è più richiesta l'autorizzazione  paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana. Unica condizione è questi interventi non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.  

La domanda che sorge spontanea è chi verifica la non alterazione se non le procedure del codice del paesaggio se si depotenzia il ruolo di chi ha questa competenza non solo istituzionale ma prima di tutto tecnica?

 


 

MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA ENERGETICA

Il Decreto Legge n° 17 del 1 marzo 2022 prevede varie semplificazione nelle procedure di autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili ma anche per migliorare l’approvvigionamento del gas naturale, che di seguito vado ad illustrare

 

In particolare…

 

Deroghe al Codice del Paesaggio per impianti rinnovabili in aree idonee

L’articolo 12 del Decreto Legge 17/2022 modifica l’articolo 22 del DLgs 199/2021 (QUI) che disciplina le procedure autorizzative specifiche in aree dichiarate idonee secondo la pianificazione regionale e tenuto conto delle linee guida nazionali.

La nuova versione dell’articolo 22 prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,  ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (quindi anche i progetti di grandi dimensioni potenzialmente più impattanti), l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.

Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;

Non solo ma secondo la nuova versione di detto articolo 22 i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.

 

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore

L’articolo 13 produce modifiche al l’articolo 23 del DLgs 199/2021, in particolare si prevede che per gli impianti da fonti rinnovabili off-shore previsti in aree in aree idonee la soprintendenza rilascia parere obbligatorio non vincolante ma con prescrizioni. In altri termini la Soprintendenza è obbligata a dare parere positivo ex lege a prescindere dalle prescrizioni. I termini per il rilascio del parere sono ridotti di un terzo.




LA CORTE COSTITUZIONALE SU PIANIFICAZIONE IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI E AUTORIZZAZIONE FINALE AL SINGOLO IMPIANTO.

Con sentenza n° 177/2021 la Corte Costituzionale ha confermato un chiaro indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo il quale l’individuazione di aree idonee e non idonee (da parte della pianificazione regionale) è una valutazione di primo livello, la quale impone poi di verificare «in concreto, caso per caso, se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull’area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)». Tutto questo, aggiunge la Corte, anche perché è l’atto autorizzativo singolo che permette di comporre i tanti interessi coinvolti (TAR Sardegna, sezione seconda, sentenza 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, la già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2848 del 2021; nonché le già citate sentenze TAR Abruzzo n. 363 del 2020 e TAR Molise n. 281 del 2016).




DEPOTENZIANO POTERI DELLA SOPRINTENDENZA E LE ISTRUTTORIE PER VALUTARE IMPATTO SUL PAESAGGIO EPPOI INTRODUCONO I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Come si vede siamo di fronte ad una ipocrisia del legislatore che da un lato riduce il potere (esclusione progressiva del parere vincolante) e le capacità istruttorie ed organizzative (riduzione termini, soprintendenze speciali a termine) eppoi “fa il figo”con l’inasprimento delle sanzioni penali, introducendo (peraltro in attuazione della Convenzione d’Europa sulle infrazioni ai beni culturali QUI) nel libro secondo del codice penale il titolo VIII-bis sui delitti contro il patrimonio culturale tra cui il delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.




LE SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANO SOLO LA PROMOZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI ?

La domanda è ovviamente retorica sempre, peraltro che si giusto semplificare le procedure di valutazione e autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. 

Diciamo la verità la transizione ecologica sta servendo per ora soprattutto per indebolire la normativa non solo paesaggistica ma anche ambientale in generale. Tutto questo nonostante che gli ultimi rapporti (QUI) IPCC-UNEP e della Agenzia Internazionale Energia (IEA) ha affermato che il tempo sta per scadere ma soprattutto e nel 2021 le emissioni globali di CO2 legate all'energia aumenteranno e cresceranno del 4,8%.




LA TRANSIZIONE ECOLOGICA COME STRUMENTO PER DEROGARE E DEMOLIRE LA NORMATIVA AMBIENTALE: ESEMPI

Semplificazioni per infrastrutture reti telefonia in zona a vincolo del Codice dei Beni Culturali

L’articolo 38 comma 4 legge 120/2020 (QUI) modifica l’articolo 7 del DLgs 33/2016 (QUI) prevedendo che l'operatore di rete comunica, con un   preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente.

Visti i tempi così stretti (15 giorni prima dell’inizio dei lavori) e considerato i tempi di reazione della Soprintendenza questa norma si configura come una forma di silenzio assenso surrettizio. Il tutto in contrasto con la forma di silenzio assenso del Codice dei Beni Culturali che prevede almeno 45 giorni di tempo prima che l’autorità competente rilasci, comunque la autorizzazione paesaggistica anche senza il Parere della Soprintendenza (comma 5 articolo 146 Codice Beni Culturali).

 

Nuova disciplina della Pianificazione Portuale

L’articolo 4 della legge 156/2021 (QUI) modifica l’articolo 5 della legge quadro sui porti (QUI) che disciplina sia il Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS) che il Piano Regolatore DI Sistema Portuale (PRSS).

Tra le varie modifiche tutte molto discutibili c’è anche esclusione dell’interesse  paesaggistico attraverso la equiparazione degli ambiti portuali alle zone omogenee B del Decreto 1444 del 1968.

Non solo ma le Regioni adeguano il proprio piano territoriale paesistico regionale entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione del DPSS – cioè Piano Paesaggistico si adegua PRSP.  

 

Modiche alla disciplina della VIA

Relativamente alla legge 120/2020:

1. si riduce il contenuto del progetto sottoponibile a VIA: dal progetto definitivo a quello di fattibilità,

2. si riducono i tempi della istruttoria che porta al provvedimento conclusivo di VIA,

3. si riducono i tempi di partecipazione del pubblico in particolare per le osservazioni

4. si trasformano in parte le prescrizioni vincolanti del provvedimento di VIA nelle più generiche linee guida.

 

Relativamente alla legge 108/2021:

1. Nella procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA: una concertazione tra Autorità Competente alla VIA e il proponente il progetto al fine di ottenere la esclusione della applicazione della VIA ordinaria

2. Esclusa la applicazione della VIA ordinaria il proponente può proporre le condizioni ambientali per evitare impatti significativi dal progetto

3. si dimezza (da 210 a 130 giorni) il termine per la durata del procedimento di VIA per progetti rientranti nel Piano Nazionale Rinascita e Resilienza (PNRR)

4. il provvedimento di VIA è del Direttore Generale del MITE.

5. La Fase Preliminare per definire i contenuti della documentazione per il PAUR viene trasformata in una anticipazione della decisione finale

6. riduzione a soli 15 giorni il tempo per presentare osservazioni da parte del pubblico in caso di richiesta di integrazioni nel procedimento di PAUR.

Quindi ancora una volta si considera la partecipazione del pubblico un vincolo per lo svolgimento della procedura di VIA e non una potenzialità riconosciuta dalla stessa Direttiva quadro ma anche dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia.

 

Modifiche alla disciplina della VAS

L’articolo 18 della legge 233/2021 (QUI) il quale prevede:

1. riduzione termini consultazione degli enti competenti nel procedimento di VAS

2. riduzione termini per la presentazione delle osservazioni del pubblico

3. riduzione termini per esprimere il Parere Motivato conclusivo del procedimento di VAS

4. poteri sostitutivi, in materia di VAS, addirittura verso il Commissario straordinario per i progetti depurazione degli scarichi idrici (sic!)

 

 

 

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