venerdì 22 aprile 2022

Disciplina della produzione agricola agroalimentare e acquacoltura con metodo biologico

La legge n° 23 del 9 Marzo 2022 (QUI) disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

Vediamo in particolare le parti più significative di questa nuova legge

 

 

EQUIPARAZIONE METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Ricorda l’articolo 1 che, ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei  regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica.

 

 

ISTITUZIONE DI UN MARCHIO BIOLOGICO ITALIANO

La nuova legge istituisce il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 (QUI), e, a decorrere   dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

Il marchio biologico italiano é di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano é individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (7 aprile 2022).

Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio. II contenuti del Piano sono definiti dall’articolo 7 della nuova legge.

 

 

PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA E I PRODOTTI BIOLOGICI

Il Ministro delle politiche agricole, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal 7 aprile 2022), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il Piano.

 

 

PIANO NAZIONALE PER LE SEMENTI BIOLOGICHE

Adottato con le stesse modalità e tempistica del piano per la produzione biologica. Il piano è definito nei suoi contenuti dall’articolo 8 della nuova legge. 

 

 

FONDO PER LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Nello stato di previsione del Ministero é istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione   biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 (QUI) della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di   iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.


 


 

 

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