venerdì 8 aprile 2022

Introduzione nel Codice Penale dei delitti contro il patrimonio culturale anche in aree protette

Con Legge 9 marzo 2022 n° 22 (QUI)si è data attuazione in Italia alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali ratificata con legge 6/2022 (QUI) è stato introdotto nel libro secondo del Codice Penale il Titolo VIII-bis dei delitti contro il patrimonio culturale, in particolare:


I NUOVI REATI 

1. furto dei beni culturali,

2. appropriazione indebita di beni culturali,

3. ricettazione di beni culturali,

4. impiego di beni culturali provenienti da delitto,

5. riciclaggio beni culturali,

6. autoriciclaggio di beni culturali,

7. falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali,

8. violazioni in materia di alienazione di beni culturali,

9. importazione illecita di beni culturali,

10. uscita o importazione illecita di beni culturali,

11. distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, 

12. devastazione e saccheggio di beni culturali e Paesaggistici,

13. contraffazione di opere d’arte,

14. possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli.


 

RELATIVAMENTE AL DELITTO DI DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI:

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni   culturali o paesaggistici propri o altrui é punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro   conservazione o integrità, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.



RELATIVAMENTE AL DELITTO DI DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI PAESAGGISTICI

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285 [NOTA 1], commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura é punito con la reclusione da dieci a sedici anni.



SEQUESTRO STRUMENTI PER COMMETTERE I REATI SUDDETTI IN AREA PROTETTA

L’articolo 4 della legge 22/2022 modifica l’articolo 30 della legge quadro sulle aree protette prevedendo che in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del nuovo titolo VIII-bis del libro secondo codice penale (sopra elencati) o dell'articolo 733-bis del codice penale (distruzione o deterioramento di sito Habitat - [NOTA 2]), il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti  alla  sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la  continuazione del reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque é tenuto al risarcimento del danno.

 

 

NUOVI DELITTI E AREE PROTETTE

Oltre ad avere introdotto nel libro secondo del Codice Penale il Titolo VIII-bis dei delitti contro il patrimonio culturale, la nuova legge all’articolo 4 ha modificato l’articolo 30 della legge quadro sulle aree protette prevedendo che in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del nuovo titolo VIII-bis del libro secondo codice penale (sopra elencati) o dell'articolo 733-bis del codice penale (distruzione o deterioramento di sito Habitat - [NOTA 3]), il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque é tenuto al risarcimento del danno.

 

 

ABROGAZIONI

L’articolo 5 della legge 22/2022 abroga i seguenti articoli del Codice del Paesaggio in materia di sanzioni penali:

articolo 170: uso illecito di beni culturali

articolo 173: violazioni in materia di alienazioni di beni culturali

articolo 174: uscita o esportazione illecite di beni culturali

articolo 176: Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

articolo 177: collaborazione per il recupero di beni culturali

articolo 178: contraffazione di opere d’arte

articolo 179: casi di non punibilità relativamente all’illecito di cui all’articolo 178.

 


 

 



[NOTA 1] Reato generale di devastazione saccheggio e strage

[NOTA 2] Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro

[NOTA 3] Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro

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