sabato 13 luglio 2019

Parere Negativo del Comune di Spezia alla centrale a gas: limiti e contraddizioni


Ho potuto leggere il documento  (vedi QUI) che il Comune di Spezia ha inviato al Ministero dell’Ambiente nel quale l’Amministrazione esprime parere negativo al progetto di centrale a gas proposto da Enel al posto della esistente centrale a carbone.

Intanto si conferma l'errore non banale, nella lettera di trasmissione firmata dal Sindaco, dove si confonde la VIA ordinaria come valutazione integrata ambientale, quest’ultima procedura inesistente nel nostro ordinamento giuridico.

Attenzione!  Dalla lettura del Parere (dirigenziale) risulta chiaramente che l'errore non è riferito alla Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario, come pensavo inizialmente dal comunicato sui mass media del Sindaco.  In realtà si tratta  proprio  di un errore  del Sindaco. Infatti nel testo del Parere (che per fortuna non ripete l'errore del Sindaco) relativamente alle questioni dell'impatto sanitario si cita il recente Decreto che ha formalizzato la applicazione della Valutazione di Impatto sulla Salute alle centrali sopra i 300 MW (ex comma 2 articolo 23 DLgs 152/2006).  In realtà esiste un'altra procedura che si chiama Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario ma mi pare di capire che non era e non è a questa che il Sindaco si riferisce.

Ma veniamo alle questioni di merito relativamente al contenuto di questo Parere negativo del Comune.

Intanto la questione del rischio sanitario sia del nuovo progetto che della situazione esistente nell’area della centrale.
Con Decreto 27 marzo 2019 (QUI) il Ministero della Salute ha approvato le linee guida per applicare la VIS ad alcune categorie di opere sottoposte a VIA , tra queste le centrali sopra i 300 MW. Il progetto di turbogas  presentato da Enel su Spezia rientrerebbe quindi in questa casistica.
Quello che non rileva il Parere del Comune è che quel Decreto allega come linee guida quelle dell’Istituto Superiore di Sanità - ISS (QUI). Queste linee guida hanno un limite di fondo la mancata definizione dei passaggi formali che l’ISS dovrà svolgere per integrare la attività del valutatore cioè l’Autorità Competente al rilascio del provvedimento di VIA.  In questo modo non essendoci un chiaro collegamento con i passaggi formali della procedura di VIA si lascia un eccesso di poteri all'ISS, peraltro senza prevedere un adeguato coinvolgimento del pubblico.

Questi limiti (ma ce ne sono anche altri) non esistono invece nelle linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), quelle sulla VIIAS (QUI),  ben più articolate sia sul collegamento tra la VIIAS e i passaggi procedurali di VIA, sia per la partecipazione del pubblico ad esprimere i disagi che possono risultare indicativi per dimostrare uno stato di criticità sanitaria in atto.
Non solo ma sempre sul rischio sanitario, nel Parere del Comune, non si chiede anche uno studio di danno sanitario sugli effetti che la centrale a carbone esistente ha prodotto ad oggi, infatti la VIS si applica solo ai nuovi progetti sottoposti a VIA a prescindere da come la pensi il Comune.

Infine sempre sul rischio sanitario il Decreto 27 marzo 2019 citato dal Parere del Comune  all'articolo 2 afferma: "Dall’attuazione delle indicazioni contenute nelle Linee Guida allegate al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri a carico della finanza pubblica.". Questa norma è vergognosa perchè rischia di render di fatto inapplicabile la VIS a meno che la stessa non venga pagata da Enel cosa non semplice da ottenere ma su questa problematica gli uffici Comunali come d'altronde quelli della Regione dovrebbero pensare ad una proposta che aggiri, legalmente, questa norma indecente.  



Altra questione il Parere del Comune pur avendo aspetti positivi è sotto il profilo amministrativo costruito male in quanto non analizza (come invece andrebbe fatto) il progetto e relativo studio ambientale preliminare prendendo in considerazione i criteri di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'allegato V alla parte II del dlgs 152/2006 Il Parere non ne cita neppure uno anche se alcuni si evincono indirettamente dalle tematiche trattate in questo documento.  Eppure ci sono criteri importanti da considerare penso ad esempio in più a quello del rischio di incidenti visto che nell’area golfo sono presenti industrie Seveso, trasporti di sostanze pericolose etc. etc.,  sul punto non è così chiaro come invece sostiene Enel che la centrale a turbogas non sia più sottoposta alla normativa Seveso III (rischio incidenti rilevanti) in quanto tra le sostanze pericolose elencate nell'allegato 1 al DLgs 105/2015 c'è anche il gas naturale (punto 18 parte II allegato 1). Peraltro la questione andrebbe inserita nella problematica del rischio di incidente rilevante in area portuale, la Seveso III italiana ha tolto i porti da questa normativa (grazie alla lobby portuale) ma il Sistema Nazionale delle Arpa ha prodotto un documento recente che richiede una revisione di questa lacuna.
Inoltre non viene descritto puntualmente il criterio del rischio dell’impatto cumulativo in relazione a tutte le fonti inquinanti presenti nell’area che è interessata dal futuro progetto di turbogas.

Ora essendo un parere di uffici tecnici questa impostazione confusa del Parere non la trovo molto corretta e rischia di rendere meno efficace il parere nel procedimento di screening ma su questo tornerò alla fine di questo post.

Sulla questione bonifica, giuste alcune considerazioni del Parere ma anche qui c'è una certa superficialità ad esempio non si cita la relazione di riferimento (in attuazione dell'AIA) che Enel ha presentato da tempo e che andava analizzata attentamente anche nei suoi limiti che ci sono (vedi QUI). 

Infine la questione più importante  è che nel Parere del Comune non si pone in premessa con la dovuta enfasi amministrativa, la questione del vizio procedurale dello screening in corso, andava posto all''inizio e andava motivato giuridicamente in quanto questo vizio inficia la legittimità del procedimento in corso di screening. Come ho già spiegato QUI e QUI il progetto in questione andava sottoposto immediatamente a VIA ordinaria.
Questo ultimo aspetto rileva ed incide sulla efficacia delle contestazioni che il Parere del Comune fa al progetto, infatti contestare la questione delle alternative in sede di screening non rileva in termini giuridico amministrativi in quanto le alternative si valutano solo in sede di VIA ordinaria ( si vedano i contenuti dell'allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 sui contenuti dello Studio di Impatto Ambientale a confronto con quelli dello studio ambientale preliminare ex allegato IV-bis).  

Insomma un tentativo lodevole ma poco attento soprattutto in termini amministrativi che in questi casi sono quelli che contano di più.  Penso che il Comune dovrà presentare una integrazione a questo Parere entrando nel merito dei criteri di verifica di assoggettabilità analizzandoli uno per uno. La questione non è solo politica o tecnica ma ha una valenza giuridica, quindi il mio non è una accusa agli uffici comunali ma invece un consiglio da giurista ambientale. Infatti il Parere del Comune deve essere preso in considerazione dalla Autorità Competente alla VIA (Ministero dell’Ambiente) e se  quest’ultima non motiva bene il mancato accoglimento del Parere potrebbe realizzarsi un vizio di merito impugnabile in futuro. Ma è chiaro che proprio per questo motivo il Parere va costruito in modo critico ma speculare alla documentazione presentata da Enel (in primis lo Studio Preliminare Ambientale), solo così si costringe davvero la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS a motivare punto per punto il Parere Comunale.  


P.S.  e la Regione Liguria?  
A proposito di Commissione tecnica VIA-VAS (disciplinata dall’articolo 8 della Parte II del DLgs 152/2006) , nella Comunicazione del Dirigente Divisione Sistemi Valutazione Ambientale del 20 maggio 2019 si legge con riferimento alla istruttoria che detta Commissione dovrà svolgere nello screening sul progetto di centrale a gas: “… si chiede alla Regione Liguria se intenda evidenziare il concorrente interesse regionale, finalizzato alla integrazione in tale sede della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA e VAS. Qualora tale richiesta non dovesse pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della presente, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale non sarà integrata con il Commissario regionale”.
Ora sarebbe interessante sapere se la Regione ha indicato detto Commissario regionale e se lo ha fatto con quale mandato,  visto che questo Ente al di la di generiche dichiarazioni e di riunioni di tavoli non ha mai chiarito se intenda o meno esercitare il suo potere di Intesa sul progetto di centrale a gas di cui ho già trattato in precedenti post.

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