martedì 2 luglio 2019

Biodigestore di Cairo SV ecco come aumentano i rifiuti trattati senza istruttorie adeguate


Il provvedimento finale di autorizzazione unica (VIA- AIA- AU) per l’ampliamento è del  2018 (Decreto Dirigenziale  n° 114 del 2 maggio 2018, vedi QUI)  ma ora stanno avviando i cantieri come risulta dall’articolo a fianco.

L’ampliamento dell’impianto consiste in una sezione di digestione anaerobica, la possibilità di trasformare la produzione di biogas in biometano e soprattutto l’aumento della quantità, altre 40.000 ton/anno di rifiuti trattati rispetto alla autorizzazione precedente (45.000 ton/anno) . Il totale è 85.000 ton/anno.


LA SOVRACAPACITA' E LA FINE DELLA PIANIFICAZIONE PUBBLICA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  E ASSIMILATI
La prima cosa che emerge è a cosa serve questo aumento di capacità di trattamento. Non certo a chiudere il ciclo dei rifiuti in Provincia di Savona visto che il fabbisogno provinciale è (dati della stessa Regione) di circa 44.000 ton/anno.  Peraltro si esaminano tutti i biodigestori previsti o in itinere di autorizzazione si arriva ad una capacità di trattamento potenziale di 350.000 ton/anno e se aggiungiamo le matrici compatibili si arriva a 432.000 ton/anno.

È chiaro quello che sta succedendo in Liguria la pianificazione della gestione dei rifiuti organici è finita nelle mani delle imprese ed è stata sottratta di fatto a Regione e Province al contrario di quanto afferma la legge.

Ma nel caso del biodigestore di Cairo, essendo esistente, si  va anche a porre un'altra questione: come è stato affrontato nella nuova autorizzazione la problematica delle emissioni odorigene  e non solo e quindi dei fastidi alla popolazione residente nella zona.


I VIZI DELLA NUOVA PROCEDURA AUTORIZZATIVA DELL’AMPLIAMENTO BIODIGESTORE DI CAIRO
Rilevo due vizi nella procedura scelta: 
1. essendo impianti di gestione rifiuti sottoposto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)  manca il Parere Sanitario del Sindaco ai sensi del comma 6 articolo 29-quater del dlgs 152/2006, il Comune si è limitato al parere urbanistico del dirigente peraltro.
2. la documentazione istruttoria (presentata dal gestore dell’impianto)  al capitolo salute pubblica continua a confondere monitoraggi sanitari con monitoraggi ambientali. 

In particolare alle pagine 141-143 dello Studio di fattibilità ambientale, la sezione salute pubblica è un elenco da pubblicistica scientifica generale dei potenziali impatti sulla salute pubblica mentre gli allegati sul modelli di ricaduta degli inquinanti si limitano sempre a dimostrare il rispetto dei limiti di legge.
Mancano:
1. analisi su impatti cumulativi da altre fonti inquinanti,
2. mancano analisi sulla interazione degli inquinanti al di la dei limiti di legge,
3. manca una analisi sullo stato della salute esistente per i cittadini interessati dall'impatto.

Si è quindi violato quanto previsto dal punto 4 allegato VII (contenuto dello Studio di Impatto Ambientale) alla Parte II del Dlgs 152/2006 che richiede una descrizione dello stato della salute umana nella zona interessata dall'impatto e sulla base di questa descrizione una analisi dei rischi per la salute potenziali (lettera d) punto 5 allegatoVII alla Parte II del DLgs 152/2006). 

Non è stata neppure utilizzata in tale senso la DGR 1295 del 2016 che prevede come applicare la valutazione di  impatto salute nelle procedure di VIA che prevede i seguenti passaggi:  
Sezione 1 Descrizione delle emissioni/scarichi nelle matrici ambientali;
Sezione 2 Valutazione della popolazione direttamente esposta;
Sezione 3 Valutazione di impatto diretto:  Sezione 3.1: Analisi della letteratura scientifica e stima degli impatti attesi, Sezione 3.2: Stato di salute ante-operam della popolazione esposta e stima di impatto in fase di cantiere, esercizio e dismissione; Sezione 3.3: Conclusione della valutazione di impatto diretto;
Sezione 4 Valutazione della popolazione indirettamente esposta;
Sezione 5 Valutazione di impatto indiretto;
Sezione 6 Monitoraggi e mitigazioni.

Quanto allo studio di rischio di impatto sanitario (QUI) allegato alla documentazione istruttoria presentata dal gestore dell’impianto se lo scorrete capirete che non è quello che servirebbe, si tratta invece di un semplice monitoraggio dei potenziali inquinanti emessi dall'impianto e delle ricadute su potenziali ricettori peraltro limitati territorialmente a circa 300 persone (quelle più vicine).
Mancano passaggi fondamentali, come quelli rilevati sopra,  per esempio una sezione relativa alla caratterizzazione dello stato di salute al baseline della popolazione coinvolta. Il bello è che la DGR 1295 del 2016 viene citata all’inizio dello studio per poi essere in gran parte ignorata nel merito.



CONCLUSIONI: QUESTIONI SPECIFICHE E QUESTIONI GENERALI
Riguardo al procedimento che ha portato ad autorizzare l’ampliamento del biodigestore di Cairo ci sono a mio avviso due vizi secchi uno procedurale (di legittimità) mancanza di Parere Sanitario del Sindaco obbligatorio. Il secondo manca istruttoria specifica sul stato e rischio salute pubblica (vizio di merito)

Ma questa ennesima vicenda di istruttorie che portano a decisioni rilevanti sotto il profilo ambientale pone una questione più generale.
La DGR 1295/2016  è bellamente quasi sempre ignorata nelle procedure di VIA – VAS e AIA in Regione Liguria . In pratica non viene mai applicata (quando succede come a Cairo si applica solo in parte)  lasciando in mano ai proponenti progetti e piani di decidere discrezionalmente come impostare la valutazione del parametro sanitario. Non a caso nonostante questo studio di rischio di impatto sanitario presentato da Ferrania nel 2018 sia lo studio di impatto ambientale presentato che la istruttoria degli uffici regionali con relativa autorizzazione unica finale hanno ripetuto passivamente gli stessi errori dello studio. Non hanno valutato hanno fatto i notai.
Tutto questo pone una questione seria, visto che non voglio metterla sul piano della mala fede, che va al di la del biodigestore di Cairo e cioè mancano nella Autorità regionale su VIA  e VAS le competenze adeguate per le valutazioni sia di danno sanitario in atto che di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario.
Vogliamo fare qualcosa?...

4 commenti:

  1. Ciao, sui numeri, bisogna stare attenti a ciò che viene digestato (FORSU) e ciò che viene compostato (scarti ligneo cellulosiche), quindi il trattamento digestione raddoppia proprio 30+30 e si incremente meno del doppio la frazione strutturante 15+10

    MA UN DUBBIO: nel Decreto autorizzativo si parla di trattamento di fanghi da depurazione ... mi informo meglio, ma a me risultava che questi dovessero essere digeriti e non SOLO compostati ..

    luigi

    RispondiElimina
    Risposte
    1. una cosa è il ciclo produttivo altro sono le soglie quantitative dei rifiuti trattati nell'impianto per comportare, in termini giuridico amministrativi ad esempio l'applicazione del concetto di modifica sostanziale dal quale discende sempre ad es. l'obbligo di applicare la VIA nuovamente o una nuova AIA o Autorizzazione ex articolo 208 dlgs 152/2006 a seconda del tipo di impianto. Non solo ma sempre in termini giuridico amministrativi se gli strumenti di pianificazione danno di tetti precisi questi devono essere rispettati altrimenti si rischia di permettere, violando la pianificazione pubblica, di importare rifiuti da ovunque. Questo è il senso del calcolo che ho fatto. Non a caso la legge impone il principio di prossimità sul quale, come sai, abbiamo vinto al TAR sul progetto di Isola del Cantone

      Elimina
  2. ... no, possono essere compostati direttamente ...

    RispondiElimina
  3. comunque riguarda il ciclo produttivo complessivo dell'impianto autorizzato quindi che siano compostati direttamente o meno non conta niente ai fini del mio ragionamento. Non confondiamo il diritto con le tecnologie per favore

    RispondiElimina