martedì 23 luglio 2019

Come Regione Liguria e Provincia hanno trasformato l’impianto di Saliceti senza adeguate valutazione e autorizzazioni

La Regione Liguria continua a tentare di spacciare ai cittadini di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra che il biodigestore previsto a Saliceti sarebbe una sorta di scambio tra province: gli spezzini si beccano l'organico del Tigullio e Genova si becca la discarica di servizio per i rifiuti non recuperabili.
Ma le cose non stanno per niente così.


Infatti con successive Delibere del Comitato di Ambito Regionale sono arrivati all’impianto di trattamento del rifiuto indifferenziato presente a Saliceti decine di migliaia di rifiuti della provincia genovese. Quindi Spezia ha già dato e sta dando per compensare le emergenze della Liguria e come vedremo questo modello, anche per l’indifferenziato (oltre che per il rifiuto organico) diventerà permanente.


Vediamole questi atti che hanno aumentato progressivamente i rifiuti provenienti dalla provincia di Genova:

Delibera del Comitato di Ambito Regionale n° 2 del 4 febbraio 2016 (vedi QUI) :
con la quale si “ritiene praticabile l’utilizzo degli impianti di Saliceti e Boscalino al servizio dei Comuni del Tigullio”


Delibera del Comitato di Ambito Regionale del 30 novembre 2017 (vedi QUI):
dove si afferma una capacità di trattamento rinnovata di 105.000 ton/anno per l’impianto esistente di Saliceti. Inoltre nell’allegato a detta delibera (vedi QUI) si può notare (pagina 13) il progresso aumento del rifiuto di provenienza genovese che passa da 0 del 2013 a ben 21.707 ton/anno nel 2016. A conferma di questo trend ascendente dell’utilizzo di rifiuti di provenienza extra provinciale all’impianto di Saliceti si veda la seguente tabella (a pagina 17 della delibera) che illustra le stime in merito alla disponibilità residua dell’impianto di Saliceti a livello di ambito


Delibera del Comitato di Ambito n° 10 del 13 dicembre 2018 (vedi QUI):
questa Delibera contiene come allegato il Programma straordinario per la gestione emergenziale dei rifiuti sul territorio ligure a valere per gli anni 2019/2020 (vedi QUI), che a pagina 1 afferma: “b) gli impianti esistenti in provincia di La Spezia e di Savona dovranno essere rivolti in modo esclusivo alla ricezione e trattamento di rifiuti provenienti dal ciclo urbano del proprio bacino di riferimento, incrementato con i quantitativi derivanti dal territorio metropolitano;”.




LA MANCATA AUTORIZZAZIONE DELL’AUMENTO DI QUANTITÀ DI RIFIUTI TRATTATI NELL’IMPIANTO ESISTENTE DI SALICETI
Ora se è vero che l’AIA rilasciata nel 2015 all’impianto di Saliceti prevedeva la possibilità che venissero trattati fino a 96.000 ton/anno di contro i rifiuti da fuori Provincia non potevano superare il dato del 10% di quella cifra (pagina 47 quadro prescrittivo allegato all’AIA). Quindi il totale dei rifiuti da fuori provincia, secondo la vigente autorizzazione era di 96.000 + 9.600 per un totale di ton/anno di  105.600. 
Peccato che come ho dimostrato sopra le varie delibere del Comitato di Ambito hanno di gran lunga superato quel 10% tanto che solo nel 2016 eravamo a 21.000 ton/anno da fuori Provincia, quindi oltre il 20%.

Questi arrivi di rifiuti di origine extraprovinciale, nelle quantità suddette, costituivano e costituiscono modifica sostanziale [NOTA 1] sia della vecchia autorizzazione ordinaria ( ex articolo 208 DLgs 152/2006) che dell’AIA rilasciata il 29/10/2015 (6 anni in ritardo peraltro) ma non hanno avuto alcuna nuova specifica autorizzazione che ne valutasse la sostenibilità ambientale e sanitaria, visto che anche in questo caso il Sindaco di Vezzano Ligure si è ben guardato da emanare il proprio Parere Sanitario.
In questo modo, come era già avvenuto al momento del rilascio dell’AIA in ritardo, non solo non è stato emanato il  Parere Sanitario obbligatorio per legge ex comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006.

Non solo ma una modifica di un impianto come quello di Saliceti richiedeva come minimo una verifica di assoggettabilità a VIA . Infatti la lettera b) comma 6 articolo 6 afferma che sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA: “ b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi”.

A conferma della grave violazione di legge prodotta dalla mancata autorizzazione dell’aumento di rifiuti trattati nell’impianto ci sono le due modifiche sostanziali che la Provincia di Spezia ha applicato all’AIA dell’impianto in questione. Si tratta della Determina n° 1041 del 3/6/2016 dove si afferma: “si comunica che l’impianto di trattamento rifiuti urbani e produzione di CDR/CSS in località Saliceti-Vedicella nel Comune di Vezzano Ligure (SP), non subirà alcuna modifica qualitative e quantitativa relativamente all’assetto impiantistico e alle caratteristiche dei rifiuti prodotti, mantenendo inalterata la percentuale dei rifiuti trattati nella stazione di trito vagliatura e nella fase di biostabilizzazione-raffinazione-produzione di CDRCSS”.

Quindi nel giugno 2016 la Provincia di Spezia ritiene che se aumenta la quantità di rifiuti trattati occorre una modifica sostanziale della autorizzazione vigente, in pratica una nuova autorizzazione. Peccato che lo fa in un atto secondario come quello sopra citato mentre sui rifiuti che arrivano dal Tigullio dal 2016 fino ad oggi,in quantità nettamente superiore a quanto autorizzato, non  ha previsto alcuna autorizzazione nuova ne tanto meno una verifica di assoggettabilità a VIA.

Ma il dato ulteriormente indecente di tutto questo comportamento della Provincia spezzina (con l’avvallo della Regione Liguria, vedi delibere Comitato di Ambito Regionale sopra citate) è nell’allegato alla Delibera del Comitato di Ambito n° 10 del 13 dicembre 2018 dove si conferma che gli aumenti di decine di migliaia di tonnellate di rifiuti indifferenziati trattati a Saliceti non sono stati autorizzati. Non solo ma ad ulteriore conferma dell’indecente pressapochismo amministrativo con cui si affronta la questione:
a pagina 1 si afferma in relazione all’impianto di Saliceti: “le autorizzazioni rilasciate per l’esercizio dei citati impianti dovranno essere adeguate nel corso del 2019, al fine di garantire una capacità di ricezione e trattamento dei rifiuti urbani residui adeguata al nuovo assetto previsto, entro i limiti tecnici e di processo disponibili;”
a pagina 4 si afferma: “…Per quanto riguarda l’impianto di Saliceti Il quantitativo annuale risulta condizionato all’approvazione di una modifica sostanziale dell AIA vigente per l’impianto che potrà essere conseguita nel corso del 2018 al fine di consentire una capacità di trattamento complessiva di 130.000 tonnellate/anno. La modifica valuterà anche gli aspetti operativi e la conseguente qualificazione delle due sezioni impiantistiche costituite da impianto recupero/produzione CDR ed impianto tritovagliatura…

Neppure sulle date di adeguamento sono chiari (prima il 2018 poi entro il 2019) ma soprattutto quanto sopra affermato dimostra che rispetto alla autorizzazione del 2015 (AIA)  l’impianto è stato modificato di fatto (nella tipologia dei rifiuti, nella impiantistica) e avrebbe richiesto quindi una nuova autorizzazione ben prima di quella che, forse, avverrà nel 2019.
Soprattutto emerge la volontà di trasformare l’impianto di Saliceti ad una capacità di trattamento di 130.000 tonnellate quindi oltre i limiti previsti dalla autorizzazione iniziale, magari per sanare le mancate autorizzazioni del passato.



CONCLUSIONI
Quindi per Provincia e Regione Liguria prima si modifica gli impianti poi si autorizzano ma con comodo visto che di nuove autorizzazioni per ora non se ne sono viste per l’impianto di Saliceti
 


[NOTA 1]  La lettera l-bis dell’art. 5 del DLgs 152/2006 definisce modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto:
“l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”

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