sabato 13 luglio 2019

Chiarimenti su quali valutazioni e autorizzazioni richiede il progetto di centrale a gas di Spezia

Leggo sui quotidiani cartacei e on line dichiarazioni molto confuse sulle procedure che dovrebbero portare a valutare la compatibilità del progetto di centrale a gas con il sito attualmente occupato dalla centrale  a carbone.  

Le dichiarazioni confuse provengono dal livello politico amministrativo sia regionale che locale, mentre spicca la assenza di dichiarazioni del livello governativo nonostante che sia aperta una procedura di valutazione sul progetto in questione presso il Ministero dell’Ambiente.

Da ultimo è intervenuto il Sindaco di Spezia che in un comunicato ha dichiarato che la sua Amministrazione chiederà una Valutazione Integrata Ambientale sul progetto.  La prima reazione che mi viene è da polemica politica: se si dice no ad un progetto non si chiede di valutarlo diversamente ma semmai di archiviare il procedimento di valutazione in corso. 

Ma non voglio limitarmi alle battute e invece, sia pure sinteticamente, chiarire come stanno le cose sulle procedure di valutazione di un progetto come quello in esame.

Intanto attualmente il progetto, come già premesso, è sottoposto ad una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening). In realtà un progetto come
questo andava inviato immediatamente a procedura ordinaria . Infatti secondo la 
vigente normativa:
1. sono sottoposti a screening gli impianti per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW (lettera a) punto 1 allegato II-bis alla Parte II del DLgs 152/2006)
2. sono sottoposti a VIA ordinaria le centrali termiche d altri impianti di combustione con potenza di almeno 300 MW (punto 1 allegato II Parte II al DLgs 152/2006)
Qui c’è una grave responsabilità del Ministero dell’Ambiente che doveva imporre quanto meno da subito la VIA ordinaria e dovrebbe ora archiviare la procedura di screening in autotutela.  Ovviamente sarebbe necessario che Comune, Provincia e Regione Liguria presentassero una istanza in questo senso al Ministero adeguatamente motivata sotto il profilo giuridico.

Quindi quando si parla di valutare l’impatto del progetto di centrale a gas proposto a Spezia si deve applicare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ordinaria. Questo ha conseguenze importanti perché a differenza dello screening, la VIA ordinaria permette di valutare anche le alternative, di approfondire gli aspetti di rischio ambientale presenti nel sito nonche è quelli di rischio per la salute pubblica ed infine consente una maggiore partecipazione del pubblico attraverso la possibilità di indire una Inchiesta Pubblica presieduta da una figura terza rispetto ad Enel e alle istituzioni competenti.
Quindi mentre lo screening verifica solo la esistenza di un impatto significativo del progetto al fine di inviarlo o meno a VIA ordinaria, quest’ultima verifica invece in modo definitivo se il progetto è compatibile con il sito nella situazione data: ambientale, sanitaria, socio economica tenuto conto degli impatti cumulativi esistenti in zona.

Ma un progetto come questo richiede anche una specifica autorizzazione che si chiama Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA: competenza Ministero Ambiente). Infatti secondo l’allegato XII alla Parte II del DLgs 152/2006 sono di competenza del Ministero dell’Ambiente le AIA relative a “2) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW…”.

Quindi sia lo screening, sia la VIA ordinaria, sia l’AIA sono di competenza del Ministero dell’Ambiente.

Ma la questione per autorizzare questo progetto non finisce qui perché dopo gli aspetti ambientali c’è l’autorizzazione all’impianto sotto il profilo energetico e qui la competenza è del Ministero dello Sviluppo Economico ma di Intesa con la Regione. Ora l’Intesa Stato Regioni può essere superata da una procedura disciplinata da legge statale (vedi ad esempio comma 8-bis legge 239/2004[1] ) ma comunque la decisione della Presidenza e del Consiglio dei Ministri non può essere unilaterale, deve permettere una vera trattativa. A sua volta la Regione non può negare a priori  l’Intesa ma deve motivare il diniego e non per ragioni strettamente ambientali (qui  torniamo alla competenza esclusiva dello Stato) ma energetico/territoriali (legislazione concorrente Stato-Regioni).

Rispetto a questo quadro normativo la richiesta del Sindaco di applicare al progetto in esame una Valutazione Integrata Ambientale non è per niente chiara.  Intanto perché questa dizione non corrisponde ad alcuna procedura di legge esistente nel nostro ordinamento nazionale e tanto meno regionale.
Ma volendo interpretare quanto affermato dal Sindaco le possibili chiavi di lettura  (senza cercare una svista clamorosa della Amministrazione Comunale non auspicabile neppure dal sottoscritto) sono due:
la prima è che il Sindaco in realtà voleva chiedere una VIA ordinaria ma allora la richiesta va accompagnata ad una istanza di archiviazione della procedura di screening in corso;
la seconda è che il Sindaco intendeva una Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS) . Però questa non è una procedura normata autonomamente dalla legge ma un sub procedimento istruttorio interno alla procedura di VIA ordinaria peraltro non obbligatorio ad oggi. Non solo ma occorre chiarire perché e a cosa si chiede la applicazione della VIIAS con quale metodologia (esistono le linee guida sia del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale che quelle della Regione Liguria). 

Insomma il quadro procedurale per valutare e approvare il progetto di centrale a gas è quello sopra delineato ma quello che si continua a rimuovere è che il progetto di centrale a gas non è isolato a se ma si inserisce in un quadro energetico nazionale ed europeo che deve vedere il Governo impegnato a garantire la continuità del sistema elettrico nazionale attraverso lo strumento del capacity market che dovrà essere tradotto in un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà individuare gli impianti e siti  necessari a garantire detta continuità.

Dal quadro di competenze sopra delineato e nella assenza di iniziativa del Governo ecco che, viste le competenze energetiche della  Regione (Intesa),  sarebbe importante che la stessa ponesse la condizione di archiviare immediatamente la procedura di screening in corso, aprire un tavolo nazionale che definisca un piano degli impianti necessari e delle localizzazioni sostenibili ma anche gli investimenti che sui quei territori si vorranno realizzare non come mere compensazioni ambientali ma per ottenere alla fine un bilancio ambientale positivo, riducendo l’inquinamento invece che aumentarlo con un nuovo impianto di generazione elettrica. 
Solo dopo aver definito questo percorso si potranno presentare progetti a cui andranno applicate le procedure sopra descritte.
Se non sarà così, se ogni sito e progetto ipotizzato saranno lasciati a se stessi,il risultato sarà che verrà realizzata (per rimanere a Spezia) la centrale a gas con la ulteriore beffa di rinviare a data da destinarsi investimenti innovativi e di riduzione dell’inquinamento sul nostro territorio.

Allora le competenze sono chiare, chi deve fare e cosa è chiaro, le responsabilità amministrative e politiche sono chiare. Ci vuole la volontà politica e soprattutto la fine della logica dello scaricabarile a cui assistiamo da mesi nel nostro territorio.  






[1] 8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di  mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa,  comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, entro il  termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonché nel caso di mancata definizione dell’intesa  di cui al comma 5 dell’articolo 52-quinquies del testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, il Ministero  dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a  trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo  stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta  giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata. Le  disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e  sostituiscono il comma 6 del citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

Nessun commento:

Posta un commento