Leggo
sui quotidiani cartacei e on line dichiarazioni molto confuse sulle procedure
che dovrebbero portare a valutare la compatibilità del progetto di centrale a
gas con il sito attualmente occupato dalla centrale a carbone.
Le
dichiarazioni confuse provengono dal livello politico amministrativo sia
regionale che locale, mentre spicca la assenza di dichiarazioni del livello
governativo nonostante che sia aperta una procedura di valutazione sul progetto
in questione presso il Ministero dell’Ambiente.
Da
ultimo è intervenuto il Sindaco di Spezia che in un comunicato ha dichiarato
che la sua Amministrazione chiederà una Valutazione Integrata Ambientale sul
progetto. La prima reazione che mi viene
è da polemica politica: se si dice no ad un progetto non si chiede di valutarlo
diversamente ma semmai di archiviare il procedimento di valutazione in
corso.
Ma
non voglio limitarmi alle battute e invece, sia pure sinteticamente, chiarire
come stanno le cose sulle procedure di valutazione di un progetto come quello
in esame.
Intanto
attualmente il progetto, come già premesso, è sottoposto ad una procedura di verifica di assoggettabilità a
VIA (c.d. screening). In realtà un progetto come
questo
andava inviato immediatamente a procedura ordinaria . Infatti secondo la
vigente
normativa:
1. sono
sottoposti a screening gli impianti per la produzione di energia elettrica,
vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW (lettera
a) punto 1 allegato II-bis alla Parte II del DLgs 152/2006)
2. sono
sottoposti a VIA ordinaria le centrali termiche d altri impianti di combustione
con potenza di almeno 300 MW (punto 1 allegato II Parte II al DLgs 152/2006)
Qui
c’è una grave responsabilità del Ministero dell’Ambiente che doveva imporre
quanto meno da subito la VIA ordinaria e dovrebbe ora archiviare la procedura
di screening in autotutela. Ovviamente
sarebbe necessario che Comune, Provincia e Regione Liguria presentassero una
istanza in questo senso al Ministero adeguatamente motivata sotto il profilo
giuridico.
Quindi
quando si parla di valutare l’impatto del progetto di centrale a gas proposto a
Spezia si deve applicare la procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale ordinaria. Questo ha conseguenze importanti perché a
differenza dello screening, la VIA ordinaria permette di valutare anche le
alternative, di approfondire gli aspetti di rischio ambientale presenti nel
sito nonche è quelli di rischio per la salute pubblica ed infine consente una
maggiore partecipazione del pubblico attraverso la possibilità di indire una
Inchiesta Pubblica presieduta da una figura terza rispetto ad Enel e alle
istituzioni competenti.
Quindi
mentre lo screening verifica solo la
esistenza di un impatto significativo del progetto al fine di inviarlo o meno a
VIA ordinaria, quest’ultima verifica
invece in modo definitivo se il progetto è compatibile con il sito nella
situazione data: ambientale, sanitaria, socio economica tenuto conto degli
impatti cumulativi esistenti in zona.
Ma un
progetto come questo richiede anche una specifica autorizzazione che si chiama
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA: competenza Ministero Ambiente). Infatti secondo l’allegato XII alla
Parte II del DLgs 152/2006 sono di competenza del Ministero dell’Ambiente le
AIA relative a “2) centrali termiche ed altri impianti di combustione con
potenza termica di almeno 300 MW…”.
Quindi
sia lo screening, sia la VIA ordinaria, sia l’AIA sono di competenza del
Ministero dell’Ambiente.
Ma la
questione per autorizzare questo progetto non finisce qui perché dopo gli
aspetti ambientali c’è l’autorizzazione all’impianto sotto il profilo
energetico e qui la competenza è del Ministero dello Sviluppo Economico ma di Intesa con
la Regione. Ora l’Intesa Stato Regioni
può essere superata da una procedura disciplinata da legge statale (vedi ad
esempio comma 8-bis legge 239/2004[1] )
ma comunque la decisione della Presidenza e del Consiglio dei Ministri non può
essere unilaterale, deve permettere una vera trattativa. A sua volta la Regione
non può negare a priori l’Intesa ma deve
motivare il diniego e non per ragioni strettamente ambientali
(qui torniamo alla competenza esclusiva dello Stato) ma
energetico/territoriali (legislazione concorrente Stato-Regioni).
Rispetto
a questo quadro normativo la richiesta del Sindaco di applicare al progetto in
esame una Valutazione Integrata Ambientale non è per niente chiara. Intanto perché questa dizione non corrisponde
ad alcuna procedura di legge esistente nel nostro ordinamento nazionale e tanto
meno regionale.
Ma
volendo interpretare quanto affermato dal Sindaco le possibili chiavi di
lettura (senza cercare una svista
clamorosa della Amministrazione Comunale non auspicabile neppure dal
sottoscritto) sono due:
la prima è che il Sindaco in realtà
voleva chiedere una VIA ordinaria ma allora la richiesta va accompagnata ad una
istanza di archiviazione della procedura di screening in corso;
la seconda è che il Sindaco intendeva una
Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS) . Però questa
non è una procedura normata autonomamente dalla legge ma un sub procedimento
istruttorio interno alla procedura di VIA ordinaria peraltro non obbligatorio
ad oggi. Non solo ma occorre chiarire perché e a cosa si chiede la applicazione
della VIIAS con quale metodologia (esistono le linee guida sia del Sistema
Nazionale per la Protezione Ambientale che quelle della Regione Liguria).
Insomma
il quadro procedurale per valutare e approvare il progetto di centrale a gas è
quello sopra delineato ma quello che si continua a rimuovere è che il progetto di centrale a gas non è
isolato a se ma si inserisce in un
quadro energetico nazionale ed europeo che deve vedere il Governo impegnato
a garantire la continuità del sistema elettrico nazionale attraverso lo
strumento del capacity market che dovrà essere tradotto in un decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà individuare gli impianti e
siti necessari a garantire detta
continuità.
Dal
quadro di competenze sopra delineato e nella assenza di iniziativa del Governo
ecco che, viste le competenze energetiche della
Regione (Intesa), sarebbe importante che la stessa ponesse la condizione di archiviare
immediatamente la procedura di screening in corso, aprire un tavolo nazionale
che definisca un piano degli impianti necessari e delle localizzazioni
sostenibili ma anche gli investimenti che sui quei territori si vorranno
realizzare non come mere compensazioni ambientali ma per ottenere alla fine un
bilancio ambientale positivo, riducendo l’inquinamento invece che aumentarlo
con un nuovo impianto di generazione elettrica.
Solo
dopo aver definito questo percorso si potranno presentare progetti a cui
andranno applicate le procedure sopra descritte.
Se
non sarà così, se ogni sito e progetto ipotizzato saranno lasciati a se stessi,il
risultato sarà che verrà realizzata (per rimanere a Spezia) la centrale a gas
con la ulteriore beffa di rinviare a data da destinarsi investimenti innovativi
e di riduzione dell’inquinamento sul nostro territorio.
Allora
le competenze sono chiare, chi deve fare e cosa è chiaro, le responsabilità
amministrative e politiche sono chiare. Ci vuole la volontà politica e
soprattutto la fine della logica dello scaricabarile a cui assistiamo da mesi
nel nostro territorio.
[1] 8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione
da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di
intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi
7 e 8 del presente articolo, entro il termine di centocinquanta
giorni dalla richiesta nonché nel caso di mancata definizione
dell’intesa di cui al comma 5 dell’articolo 52-quinquies del
testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui
all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, il
Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere
entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore
inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo stesso
Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la
quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito
con la partecipazione della regione interessata. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso
e sostituiscono il comma 6 del citato articolo 52-quinquies del
testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
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