giovedì 23 marzo 2017

Aree centrale Enel di Spezia: bonifica si o no?

Sul Secolo XIX dello scorso 21 marzo è stata pubblicata la notizia che secondo documenti Enel ma condivisi dal Comune non ci sarà bisogno di bonificare l’area che ha interessato per anni l’attività della centrale soprattutto se in quell’area verrà mantenuta la destinazione ad uso industriale.
Premesso che in generale la questione del riuso dell’area attualmente occupata dalla centrale Enel deve essere impostata prima di tutto metodologicamente senza fughe decisioniste in avanti come ho spiegato in questo post (vedi QUIintanto si pone una questione di trasparenza.
Se esistono questi documenti vanno resi pubblici. Per ora quello che esiste smentisce sostanzialmente quanto affermato dal comune.
Quello che esiste in riferimento allo stato dell’inquinamento in atto nell’area della centrale Enel è contenuto in un documento che si chiama Relazione di Riferimento (per il testo vedi QUI). Questo documento del 7 gennaio 2016 è previsto dalla normativa che disciplina la attuale autorizzazione alla centrale la c.d. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Ma di cosa si tratta e soprattutto questo documento dimostra che davvero non c’è bisogno di bonificare  l’area della centrale come afferma confusamente la dichiarazione del Comune?

CHE COSA È LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
 Secondo la nuova lettera f) comma 16 articolo 1 del DLgs 152/2006 tra le condizioni per il rilascio dell’AIA deve esserci la dimostrazione da parte del gestore della installazione al momento della presentazione della domanda di AIA che sarà evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. In particolare questo ultimo comma, introdotto dal DLgs 46/2014 specifica quali siano le condizioni per evitare un inquinamento ex post. Il documento che dovrà dimostrare tutto questo è la Relazione di Riferimento la cui definizione è stata introdotta ex novo (vedi nuova lettera vbis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006): “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.”
La Relazione di Riferimento quindi ha una doppia funzione:
1. informazione preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività soggetta ad AIA
2. di ripristino nel caso in cui alla cessazione definitiva della attività relativa alla installazione emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro iniziale.
A tal fine il gestore della installazione entro 1 anno dal rilascio dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie Insomma questa relazione costringe a far entrare nella procedura di AIA anche la storia ambientale del sito dove verrà collocata la installazione da autorizzare.
Per le installazioni che avevano l’AIA (esistenti) al 7 gennaio 2015 la Relazione deve essere presentata entro il 7 gennaio 2016.



LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO PRESENTATA PER LA CENTRALE ENEL DI SPEZIA
La relazione così conclude: le sostanze pericolose individuate in relazione all’assetto di funzionamento della centrale non comportano possibili contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee escludendo quindi la presenza di sostanze pertinenti cioè di sostanze disciplinate dal decreto n. 272 del 2014 che disciplina le modalità di redazione della Relazione di Riferimento ( vedi QUI).

Tutto bene quindi? No! e si ricava proprio dalla stessa Relazione di Riferimento presentata da Enel.  



COSA MANCA NELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
La relazione infatti relativamente all’area dei carbonili afferma che dopo la presentazione dell’analisi di rischio (fase propedeutica a definire gli obiettivi di bonifica di un’area inquinata) sono ancora in corso i  Monitoraggi
Relativamente all’area dei bacini ceneri  nella Relazione di Riferimento si afferma: “……Enel ha presentato al Ministero un progetto preliminare di messa in sicurezza e ripristino dei bacini di ceneri; l’iter autorizzativo per l’esecuzione degli interventi è tutt’ora in corse e l’Ente competente è ora la Regione”.
Conclude la Relazione di Riferimento su queste aree della centrale dichiaratamente inquinate: “tutte le attività sopra descritte sono state intraprese al fine di gestire secondo la normativa vigente per le bonifiche i superamenti di legge riscontrati. Tali contaminazioni non saranno pertanto trattate nell’ambito della presente Relazione di Riferimento
Intanto non è vero che non si debba tener conto delle attività di bonifica in corso nella relazione di riferimento. Se noi andiamo a vedere la definizione di Relazione di Riferimento del DLga 15272006 lettera v-bis comma 1 articolo 5 in essa si afferma: “Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento.” Ovvio che qui si fa riferimento alla normativa sulle bonifiche tanto che il concetto è ripreso nel comma 9-quinquies dell’articolo 29-sexies sempre del DLgs 152/2006.

Non solo ma a conferma ulteriore soccorre  il concetto di sito interessato dalla Relazione di Riferimento. Il riferimento al sito non è (come chiariscono le linee guida della UE Comunicazione del 2014) solo quello strettamente limitato al perimetro della installazione ma anche al territorio circostante per valutare se ci sono inquinamenti in atto e poterli poi confrontare con la situazione del sito dopo la fine dell’esercizio della installazione.  

D’altronde se uno confronta l’indice della Relazione di Riferimento di Enel con quello previsto dalle Linee guida della UE (vedi QUI) su come deve essere svolta la Relazione di Riferimento capisce che la Relazione Enel è stata svolta un poco affrettatamente (vedi Nota 1[1] al presente post)

Inoltre la questione della garanzie finanziarie ai fini della copertura dei costi necessari  per la restituzione dell’area in condizioni ambientalmente sostenibili. Enel afferma in premessa alla Relazione di riferimento di aver versato copia del versamento effettuato ai sensi del Decreto 272 del 2014. Il punto che la normativa è cambiata in materia o meglio è stata specificata dal Decreto 26 Maggio 2016 (vedi QUIche ha specificamente disciplinato i criteri da tener conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie da versare per chi è obbligato alla Relazione di riferimento. Questo obbligo costituisce attuazione del principio chi inquina paga quindi andrebbe coordinato con la normativa sul danno ambientale (vedi considerando n. 25 della Direttiva 2010/75/UE madre del DLgs 46/2014).

Infine la Relazione di Riferimento dell’Enel riporta una analisi sul rischio di incidente rilevante ai sensi della normativa  Seveso III. Sul punto ci sono grosse rimozioni allo stato attuale di adeguamento della centrale Enel a questa normativa e soprattutto alla sua più recente normativa soprattutto in termini di trasparenza e coinvolgimento dei cittadini, per non parlare delle omissioni da parte della Amministrazione Comunale, come ho spiegato QUI.


CONCLUSIONI
Mi pare che ci siano molte cose che l'Amministrazione Comunale debba chiarire su questa vicenda. Le battute servono a poco, chiariscano fino in fondo come stanno le cose.



[NOTA 1]

LE FASI PER LA REDAZIONE DELLA RDR (PARAGRAFO 5 DELLA COMUNICAZIONE UE)
In particolare:
Fase 1: identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o rilasciate nell’installazione

Fase 2: identificazione delle sostanze pericolose pertinenti

Fase 3: valutazione della possibilità di inquinamento locale
Quindi se alla luce di queste tre Fasi  si rileva che le quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate nell’installazione o delle caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee del sito, non possono  produrre alcuna significativa  contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, la  RdR non è richiesta.

Fase 4: storia del sito. Si tratta di elencare gli usi precedenti del sito, dal sito vergine alla costruzione dell’installazione proposta. Stabilire se tali usi possano aver comportato l’utilizzo di una qualsiasi delle sostanze pericolose pertinenti identificate nella fase 3

Fase 5: contesto ambientale. Mentre lo scopo delle fasi da 1 a 4 è localizzare i punti del sito in cui in futuro potrebbero verificarsi emissioni e quelli in cui potrebbero essersi già verificate, la fase 5 mira a stabilire il destino di tali emissioni, gli strati del suolo e le acque sotterranee verosimilmente interessati e, di conseguenza, l’estensione superficiale e la profondità del terreno da caratterizzare.
Fase 6: caratterizzazione del sito La descrizione del sito dovrà illustrare segnatamente l’ubicazione, il tipo, la portata e la quantità dell’inquinamento storico e le potenziali fonti di emissione future, indicando gli strati e le acque sotterranee che potrebbero essere interessati da tali emissioni.

Fase 7: ricognizione sul campo (Vedi Appendice alla Comunicazione  :”Lista di controllo per la ricognizione sul campo e la relazione di riferimento”). Se le informazioni ricavate dalle fasi da 1 a 6 sono sufficienti per caratterizzare il sito sia orizzontalmente che verticalmente per definire la situazione di riferimento in termini di livelli quantificati di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose pertinenti, si passerà direttamente alla fase 8.

Fase 8: stesura della relazione di riferimento (Vedi Appendice alla Comunicazione :”Lista di controllo per la ricognizione sul campo e la relazione di riferimento”). La relazione di riferimento dovrà:
- essere presentata in un formato logico e strutturato;
- contenere informazioni sufficienti a stabilire l’ambito e gli effetti della/delle attività attuali oggetto dell’autorizzazione, ivi incluse le date di tutte le misurazioni del suolo e delle acque sotterranee pertinenti;
- fornire una descrizione chiara e accurata dei metodi utilizzati e dei risultati ottenuti dalla valutazione, nonché l’ubicazione di eventuali opere intrusive, pozzi, fori di sondaggio e altri punti di campionamento in base a un sistema di georeferenziazione standardizzato;
- fornire una descrizione chiara delle tecniche analitiche utilizzate per determinare le concentrazioni di sostanze pericolose nel suolo e nelle acque sotterranee con riferimento, ove appropriato, alle norme nazionali o internazionali utilizzate, nonché alle eventuali linee guida nazionali vigenti al momento delle indagini;
- dichiarare le incertezze e i limiti scientifici dell’approccio adottato nell’elaborazione della relazione;
- includere tutti i dati tecnici pertinenti (misurazioni, certificati di calibrazione, norme analitiche, accreditamenti, elaborati cartografici, registri di campionamento ecc.) in modo tale da garantire, al momento della cessazione definitiva, la possibilità di effettuare un raffronto quantitativo valido.




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