Sul Secolo XIX dello scorso 21 marzo è stata
pubblicata la notizia che secondo documenti Enel ma condivisi dal Comune non ci
sarà bisogno di bonificare l’area che ha interessato per anni l’attività della
centrale soprattutto se in quell’area verrà mantenuta la destinazione ad uso
industriale.
Premesso che in generale la questione del riuso dell’area
attualmente occupata dalla centrale Enel deve essere impostata prima di tutto
metodologicamente senza fughe decisioniste in avanti come ho spiegato in questo
post (vedi QUI) intanto si pone una questione di trasparenza.
Se esistono questi documenti vanno resi pubblici. Per ora
quello che esiste smentisce sostanzialmente quanto affermato dal comune.
Quello che esiste in riferimento allo stato dell’inquinamento
in atto nell’area della centrale Enel è contenuto in un documento che si chiama
Relazione di Riferimento (per il testo vedi QUI). Questo documento del 7 gennaio 2016 è previsto dalla
normativa che disciplina la attuale autorizzazione alla centrale la c.d.
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Ma di cosa si tratta e soprattutto questo documento dimostra
che davvero non c’è bisogno di bonificare
l’area della centrale come afferma confusamente la dichiarazione del
Comune?
CHE COSA È LA
RELAZIONE DI RIFERIMENTO
Secondo la nuova
lettera f) comma 16 articolo 1 del DLgs 152/2006 tra le condizioni per il
rilascio dell’AIA deve esserci la dimostrazione da parte del gestore della
installazione al momento della presentazione della domanda di AIA che sarà
evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione
definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. In
particolare questo ultimo comma, introdotto dal DLgs 46/2014 specifica quali
siano le condizioni per evitare un inquinamento ex post. Il documento che dovrà
dimostrare tutto questo è la Relazione di Riferimento la cui definizione è
stata introdotta ex novo (vedi nuova lettera vbis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006):
“informazioni sullo stato di qualità del
suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze
pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini
quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.”
La Relazione di Riferimento quindi ha una doppia funzione:
1. informazione preventiva sullo stato del sito dove verrà
avviata la attività soggetta ad AIA
2. di ripristino nel caso in cui alla cessazione definitiva
della attività relativa alla installazione emerga una situazione di
inquinamento rispetto al quadro iniziale.
A tal fine il gestore della installazione entro 1 anno dal
rilascio dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie Insomma questa relazione
costringe a far entrare nella procedura di AIA anche la storia ambientale del
sito dove verrà collocata la installazione da autorizzare.
Per le installazioni che avevano l’AIA (esistenti) al 7
gennaio 2015 la Relazione deve essere presentata entro il 7 gennaio 2016.
LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO PRESENTATA PER LA CENTRALE ENEL
DI SPEZIA
La relazione così conclude: le sostanze pericolose
individuate in relazione all’assetto di funzionamento della centrale non
comportano possibili contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee
escludendo quindi la presenza di sostanze pertinenti cioè di sostanze
disciplinate dal decreto n. 272 del 2014 che disciplina le modalità di
redazione della Relazione di Riferimento ( vedi QUI).
Tutto bene quindi? No! e si ricava proprio dalla stessa
Relazione di Riferimento presentata da Enel.
COSA MANCA NELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
La relazione infatti relativamente all’area dei carbonili
afferma che dopo la presentazione dell’analisi di rischio (fase propedeutica a
definire gli obiettivi di bonifica di un’area inquinata) sono ancora in corso
i Monitoraggi
Relativamente all’area dei bacini ceneri nella Relazione di Riferimento si afferma: “……Enel
ha presentato al Ministero un progetto preliminare di messa in sicurezza e
ripristino dei bacini di ceneri; l’iter autorizzativo per l’esecuzione degli
interventi è tutt’ora in corse e l’Ente competente è ora la Regione”.
Conclude la Relazione di Riferimento su queste aree della
centrale dichiaratamente inquinate: “tutte le attività sopra descritte sono
state intraprese al fine di gestire secondo la normativa vigente per le
bonifiche i superamenti di legge riscontrati. Tali contaminazioni non saranno
pertanto trattate nell’ambito della presente Relazione di Riferimento
Intanto non è vero che non
si debba tener conto delle attività di bonifica in corso nella relazione di
riferimento. Se noi andiamo a vedere la definizione di Relazione di Riferimento
del DLga 15272006 lettera v-bis comma 1 articolo 5 in essa si afferma: “Le informazioni definite in virtù di altra
normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono
essere incluse o allegate alla relazione di riferimento.” Ovvio che qui si
fa riferimento alla normativa sulle bonifiche tanto che il concetto è ripreso
nel comma 9-quinquies dell’articolo 29-sexies sempre del DLgs 152/2006.
Non solo ma a conferma ulteriore soccorre il concetto di sito interessato dalla
Relazione di Riferimento. Il riferimento al sito non è (come chiariscono le
linee guida della UE Comunicazione del 2014) solo quello strettamente limitato
al perimetro della installazione ma anche al territorio circostante per
valutare se ci sono inquinamenti in atto e poterli poi confrontare con la
situazione del sito dopo la fine dell’esercizio della installazione.
D’altronde se uno confronta l’indice della Relazione di
Riferimento di Enel con quello previsto dalle Linee guida della UE (vedi QUI) su come deve
essere svolta la Relazione di Riferimento capisce che la Relazione Enel è stata
svolta un poco affrettatamente (vedi Nota 1[1]
al presente post)
Inoltre la questione della garanzie finanziarie ai fini della copertura dei costi necessari per la restituzione dell’area in condizioni ambientalmente sostenibili. Enel afferma in premessa alla Relazione di riferimento di aver versato copia del versamento effettuato ai sensi del Decreto 272 del 2014. Il punto che la normativa è cambiata in materia o meglio è stata specificata dal Decreto 26 Maggio 2016 (vedi QUI) che ha specificamente disciplinato i criteri da tener conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie da versare per chi è obbligato alla Relazione di riferimento. Questo obbligo costituisce attuazione del principio chi inquina paga quindi andrebbe coordinato con la normativa sul danno ambientale (vedi considerando n. 25 della Direttiva 2010/75/UE madre del DLgs 46/2014).
Infine la Relazione di Riferimento dell’Enel riporta
una analisi sul rischio di incidente rilevante ai sensi della normativa Seveso III. Sul punto ci sono grosse
rimozioni allo stato attuale di adeguamento della centrale Enel a questa
normativa e soprattutto alla sua più recente normativa soprattutto in termini
di trasparenza e coinvolgimento dei cittadini, per non parlare delle omissioni
da parte della Amministrazione Comunale, come ho spiegato QUI.
Mi pare che ci siano molte cose che l'Amministrazione Comunale debba chiarire su questa vicenda. Le battute servono a poco, chiariscano fino in fondo come stanno le cose.
[NOTA 1]
LE FASI PER LA REDAZIONE
DELLA RDR (PARAGRAFO 5 DELLA COMUNICAZIONE UE)
In
particolare:
Fase 1:
identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o
rilasciate nell’installazione
Fase 2:
identificazione delle sostanze pericolose pertinenti
Fase 3: valutazione
della possibilità di inquinamento locale
Quindi
se alla luce di queste tre Fasi si
rileva che le quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate
nell’installazione o delle caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee
del sito, non possono produrre alcuna
significativa contaminazione del suolo o
delle acque sotterranee, la RdR non è
richiesta.
Fase 4: storia del
sito. Si tratta di elencare gli usi precedenti del sito, dal sito vergine alla
costruzione dell’installazione proposta. Stabilire se tali usi possano aver
comportato l’utilizzo di una qualsiasi delle sostanze pericolose pertinenti
identificate nella fase 3
Fase 5: contesto
ambientale. Mentre lo scopo delle fasi da 1 a 4 è localizzare i punti del sito
in cui in futuro potrebbero verificarsi emissioni e quelli in cui potrebbero
essersi già verificate, la fase 5 mira a stabilire il destino di tali
emissioni, gli strati del suolo e le acque sotterranee verosimilmente
interessati e, di conseguenza, l’estensione superficiale e la profondità del
terreno da caratterizzare.
Fase 6:
caratterizzazione del sito La descrizione del sito dovrà illustrare
segnatamente l’ubicazione, il tipo, la portata e la quantità dell’inquinamento
storico e le potenziali fonti di emissione future, indicando gli strati e le
acque sotterranee che potrebbero essere interessati da tali emissioni.
Fase 7: ricognizione
sul campo (Vedi Appendice alla Comunicazione :”Lista di controllo per la ricognizione sul
campo e la relazione di riferimento”). Se le
informazioni ricavate dalle fasi da 1 a 6 sono sufficienti per caratterizzare
il sito sia orizzontalmente che verticalmente per definire la situazione di
riferimento in termini di livelli quantificati di inquinamento del suolo e
delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose pertinenti, si
passerà direttamente alla fase 8.
Fase 8: stesura della
relazione di riferimento (Vedi
Appendice alla Comunicazione :”Lista di controllo per la ricognizione sul campo
e la relazione di riferimento”). La relazione di riferimento dovrà:
-
essere presentata in un formato logico e strutturato;
-
contenere informazioni sufficienti a stabilire l’ambito e gli effetti
della/delle attività attuali oggetto dell’autorizzazione, ivi incluse le date
di tutte le misurazioni del suolo e delle acque sotterranee pertinenti;
-
fornire una descrizione chiara e accurata dei metodi utilizzati e dei risultati
ottenuti dalla valutazione, nonché l’ubicazione di eventuali opere intrusive,
pozzi, fori di sondaggio e altri punti di campionamento in base a un sistema di
georeferenziazione standardizzato;
-
fornire una descrizione chiara delle tecniche analitiche utilizzate per
determinare le concentrazioni di sostanze pericolose nel suolo e nelle acque
sotterranee con riferimento, ove appropriato, alle norme nazionali o internazionali
utilizzate, nonché alle eventuali linee guida nazionali vigenti al momento
delle indagini;
-
dichiarare le incertezze e i limiti scientifici dell’approccio adottato
nell’elaborazione della relazione;
-
includere tutti i dati tecnici pertinenti (misurazioni, certificati di
calibrazione, norme analitiche, accreditamenti, elaborati cartografici,
registri di campionamento ecc.) in modo tale da garantire, al momento della
cessazione definitiva, la possibilità di effettuare un raffronto quantitativo
valido.
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