L'esposto
deve essere firmato da persone residenti nella zona o comunque che subiscono
danni dalla attività contestata in modo che possano un domani, se l'inchiesta andrà avanti, risultare come persone offese.
Non
importa che siano tante firme l'importante è che sia chiara la correlazione (ad
esempio anche solo per residenza o attività lavorativa etc. ) con l'attività o
i fatti contestati.
L'altra
possibilità è fare sottoscrivere l'esposto da una associazione ambientalista
riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente in quanto titolare di un interesse ad
intervenire in giudizio a prescindere da correlazione particolari.
La
redazione materiale dell'esposto può non essere redatta da un esperto in
materia se si tratta di una problematica limitata sulle tipologie di impatti
(es. una attività rumorosa da un bar). Se invece siamo di fronte ad un
impianto, una attività complessa (vedi ad esempio un porto commerciale, una
centrale termoelettrica, un impianto di rifiuti etc.) allora è utile farsi
aiutare da un esperto ( a volte non è sufficiente un legale ambientale ma
possono essere utili anche competenze tecniche e scientifiche).
L'esposto
soprattutto se riguarda una attività da fonti inquinanti complesse e
differenziate deve essere così strutturato:
1.
una relazione dove viene descritta la normativa violata, i fatti e documenti
che giustificano questa violazione
2.
l'esposto vero e proprio nel quale sulla base della relazione si evidenzino i
profili delle fattispecie di reato potenzialmente commessi utilizzando la frase
di rito: "Concludendo, insta affinché l’autorevole Procura della
Repubblica valuti la sussistenza dei titoli di reato ipotizzati, ed ogni altra
fattispecie penale che ravviserà, tenuto conto del concreto e attuale pericolo
di compromissione della salute dei cittadini residenti".
E'
fondamentale che la stesura dell'esposto si concluda con le seguenti
dizioni:
“Riservano di
depositare ulteriore memoria ad integrazione delle tematiche di natura tecnica
ed altra documentazione utile alla ricostruzione dei fatti, ed indicare
testimoni.
Chiedono, inoltre, ai sensi dell'art. 408 comma 2 c.p.p. di essere
notiziati in caso di richiesta di archiviazione del procedimento radicato.”
Comunque
il supporto di un legale è fondamentale dal deposito in poi dell'esposto quindi sarebbe utile
nominarlo già nella stesura dell'esposto nella parte finale : “Nomina difensore di Ufficio l’avvocato.....”
L'utilità
del supporto di un legale diventa fondamentale nel momento in cui venisse
aperta l'inchiesta per poter interloquire ad "armi pari" sotto il
profilo giuridico con il PM ed eventualmente per prepararsi ad opporsi ad una
eventuale richiesta di archiviazione al tribunale del riesame dal parte del PM
Comunque
prima della entrata in gioco del legale almeno una ventina di giorni dopo la
presentazione dell'esposto è fondamentale fare una richiesta ai sensi
dell'articolo 335 (NOTA 1) del codice di procedura penale al fine di verificare se
esistono fascicoli aperti sulla base del vostro esposto, quale numero ha il
fascicolo, a quale PM è stato assegnato, per quali reati, se è aperto conto
ignoti o su persone precise, se la persona offesa coincide con gli esponenti.
La procedura per questa verifica la trovate nei diversi tribunali digitando sul web: “richiesta 335 procura di…”
Una
volta effettuata positivamente la suddetta verifica (cioè si è
verificato che l'esposto ha prodotto l'avvio di una inchiesta) da quel momento
si possono inviare ulteriori memorie integrative composte anche da fotografie,
video, documenti, atti della pubblica amministrazione utili per il
proseguimento delle indagini. Allo stesso tempo è fondamentale chiedere un
incontro con il PM al quale è stato assegnato il fascicolo magari facendosi
accompagnare dal legale scelto.
L'inchiesta
può durare mesi ovviamente e può produrre un richiesta di rinvio a giudizio ma
anche di archiviazione. In questo secondo caso occorre predisporre una memoria
di opposizione alla archiviazione da parte del legale di fiducia.
Nota 1
" Art. 335 - Registro delle notizie di reato.
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile."
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