Per la versione sintetica in video del mio intervento vedi QUI;
per l’intervento dell’Ingegnere Roberto Cuneo vedi QUI;
per l’intervento del Consigliere Regionale 5stelle Andrea Melis vedi QUI.
In particolare la mia relazione ha affrontato la tematica delle modalità di funzionamento e delle conclusioni della Inchiesta Pubblica che ha affiancato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) sull’ultima variante a questo progetto. Questa Inchiesta ha prodotto molte osservazioni critiche al progetto sia sui singoli impatti ambientali che sulla sostenibilità economica e sociale . Ma questa ricchezza di contenuti non è stata tradotta nella relazione finale della Inchiesta ma soprattutto non è stata presa in considerazione nel Rapporto del Comitato Tecnico Regionale di VIA che è servito per il giudizio di VIA positivo da parte della Giunta Regionale.
I VIZI
PROCEDURALI NEL PROCESSO DECISIONALE COMPLESSIVO SULLA
PIATTAFORMA CONTAINER DELLA BAIA DI VADO LIGURE
A
prescindere dal merito delle contestazione sul progetto di Piattaforma nel complesso
iter procedurale [ nota 1]
che ha portato alla sua valutazione positiva di impatto ambientale ci sono
alcuni principi di fondo della normativa sulla VIA che sono stati sicuramente
violati:
1. il frazionamento del progetto
nel tempo per cui alla fine non è mai stata fatta una valutazione complessiva
anzi ogni nuova VIA tendeva a rimuovere le problematiche della precedente
attraverso le tecniche delle varianti creando nuovi impatti valutati
settorialmente.
2. l'ultima
variante potrebbe costituire variante al PRP e non adeguamento
tecnico funzionale quindi con la necessità di una procedura
preliminare alla VIA accompagnata dalla VAS. Secondo le indicazioni delle Linee guida del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici sulla redazione dei Piani Regolatori
Portuali (di seguito PRP) chiariscono quando le modifiche dei PRP vigenti
costituiscono semplice Adeguamento Tecnico Funzionale e
non invece Variante.
In particolare secondo le suddette Linee Guida costituiscono Variante
al PRP vigente gli interventi che comportino “modifica
sostanziale degli elementi pianificati” e che non rientrino nella “famiglia
di destinazioni di uso compatibili per analoghi carichi urbanistici e
ambientali”. È indiscutibile che anche l’ultima variante (diga)
costituiva un nuovo carico ambientale quindi anche secondo le suddette Linee
Guida l’intervento era una Variante al PRP di Savona e richiedeva una procedura
adeguata con voto finale del Consiglio Regionale ed preliminarmente una
Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) su tale Variante.
3.
Il Comitato Tecnico Regionale di VIA sul Piano Regolatore del Porto di Savona, in
sede di VIA nazionale, affermò: “l’inaccettabilità di un terminal privo di
raccordo ferroviario in banchina; la
necessità di una futura valutazione dell’opportunità di realizzare il nuovo
terminale, prevedendo fasi successive con creazione di spazi individuati
come necessari, sottoponendo il progetto
ad ampie verifiche sia sotto il profilo economico e di domanda reale sia sotto
il profilo ambientale”. L’accordo di Programma che doveva risolvere le criticità emerse appunto
in sede di VIA nazionale sul PRP di Savona, doveva essere oggetto di VAS quanto
meno di verifica di assoggettabilità. Perché un conto è valutare la variante
progettuale in sede di VIA altro è valutare il superamento in termini
strategici (appunto la VAS) dei limiti del progetto di Piattaforma riportati
nella istruttoria per l’approvazione del PRP di Savona..
Ne
la questione può essere risolta con quanto indicato nel Parere del Comitato
Tecnico Regionale nell’ultima VIA del 2016 (quella sulla variante per la diga),
oggetto della Inchiesta Pubblica, dove, citando
la VIA del PRP di Savona, si afferma: "a fronte dell’assenza nello
Studio di Impatto Ambientale del PRP di approfondite analisi delle
problematiche e della giustificazione delle scelte programmatiche, il rimando a
VIA regionale di alcuni degli interventi previsti, fra i quali la piattaforma
multifunzionale".
Tutto
questo è inaccettabile perché la VIA valuta l'impatto dei progetti ma non può
valutare e giustificare scelte programmatiche sotto il profilo strategico e
socio economico. Questo lo fa la VAS integrandola con la metodologia degli
studi di impatto portuale. Quindi andava comunque effettuata una verifica
preliminare da parte della Regione (autorità competente in materia di VAS nel
caso in esame anche nella nuova versione della legge quadro sui porti) per
verificare l'esistenza nell'accordo di programma di due elementi fondamentali
al fine della applicabilità della VAS:
1) intervento
con valenza territoriale che comporta variante urbanistica a piani e programmi;
2)presenza
di un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale
idoneo a consentire una variante urbanistica. E' indiscutibile che vi rientrava
questo Accordo (linee guida regione Lombardia ma anche Consiglio di Stato
n. 2403 del 2014).
Peraltro il Consiglio Regionale lo scorso martedì 28
marzo approvando la riforma della legge regionale sulla VAS ha previsto l’applicabilità
dellaVAS anche agli Accordi di Programmi relativi o attuativi di Piani e Programmi a rilevanza territoriale e/o
ambientale, a conferma della fondatezza della suddetta tesi.
LE LACUNE NEL METODO DI VALUTAZIONE DEL
PROGETTO DI PIATTAFORMA CONTAINER DI VADO LIGURE
Dietro ai vizi procedurali
evidenziati nel paragrafo precedente si nasconde una cultura inadeguata del
ceto dirigente della Regione (politico e burocratico) che ha interpretato la
Valutazione di un progetto così complesso sotto il profilo strategico
(temporale e spaziale) come fosse una autorizzazione di un progetto da rendere
compatibile con il sito con mere prescrizioni.
In realtà:
1. “valutare non significa prendere decisioni,
ma al contrario fare da supporto ai decisori mettendo in evidenza le differenze
che esistono tra le diverse alternative, fornendo informazioni utili alla decisione
conseguente” (Lichfield/Kettle /Whitbread 1975)
2.
Valutare significa tener conto di tutti gli impatti non solo quelli ambientali
ma anche economici e sociali. Ad esempio integrando il processo di valutazione
ambientale con la metodologia degli studi di impatto portuale :
2.1. una descrizione ( quali quantitativa) delle
relazioni esistenti tra progetto portuale ed economica locale
2.2. una misurazione( anche ripetuta e monitorata
nel tempo) dell’impatto economico regionale in virtù della realizzazione del
progetto portuale
2.3. agire come modelli di simulazione per
quantificare le variazioni nell’impatto economico a seguito di nuovi
investimenti in infrastrutture
Partendo dal concetto di
Localizzazione Indifferente [nota 2] che caratterizza ormai
da anni la portualità rispetto al contesto socio economico in cui i porti sono
collocati.
L’INCHIESTA PUBBLICA OCCASIONE PERSA PER
AVVIARE UNA DISCUSSIONE SULLE MANCATE VALUTAZIONI STRATEGICHE DEL PROGETTO
COMPLESSIVO DI PIATTAFORMA
C’era una occasione per
compensare i limiti che avevano caratterizzato il processo decisionale visto
che l’ultima procedura di VIA è stata accompagnata da un percorso di Inchiesta
Pubblica ai sensi del comma 5 articolo 11 della legge 38/1998.
Infatti l’Inchiesta non ha
messo in discussione sotto il profilo istruttorio il modo in cui il progetto
era stato frazionato nel tempo e non valutato sul piano strategico.
Si poteva fare questo?
certo che si ovviamente l’Inchiesta sotto il profilo dei contenuti da esprimere
è e resta sovrana, poi sarà l’Autorità competente a prendere o meno in
considerazione quello che emerge dalla Inchiesta secondo modalità che, come
vedremo non sono a totale discrezionalità della stessa Autorità.
Soprattutto l’Inchiesta
può mettere in discussione:
1.
le lacune progettuali
2.
le lacune istruttorie
3.
le lacune metodologiche nella valutazione
4.
le lacune normativa
Questo perché l’Inchiesta
non deve limitarsi a fare le pulci alla istruttoria tecnica che deve essere
svolta dagli uffici pubblici preposti ex lege, ma deve esprimere una visione
più generale che emerge dal territorio interessato in relazione al progetto
oggetto della Inchiesta.
Ma è indiscutibile che
questa valutazione complessiva non ci sia mai stata si rileva oltre che dai
mancati passaggi procedurali (VAS) anche da quanto è scritto nel parere del Comitato VIA allegato ala DGR
1118 del 2009 secondo il quale La VIA ministeriale al PRP di Savona richiedeva:
“la necessità di una futura valutazione
dell’opportunità di realizzare il nuovo terminal di Vado”
Un PRP di Savona approvato nel 2005 con una metodologia di valutazione
antidiluviana come conferma questo
passaggio del parere della Commissione VIA nel giudizio di compatibilità del
PRP di Genova ( all’epoca la Direttiva VAS non era ancora in vigore e quindi i
PRP venivano valutati con la VIA : dpcm 27/12/2008). Secondo tale parere : “il P.R.P. ritiene “più congruo” riferirsi,
nel caso del porto di Genova, al concetto ed ai metodi della valutazione
strategica o della sostenibilità ambientale piuttosto che ai tradizionali
metodi di valutazione di impatto ambientale dei progetti; solo utilizzando tale
metodologia nella fase di pianificazione complessiva, sarebbe infatti possibile
valutare la sostenibilità degli obiettivi di sviluppo e garantire quindi
l’integrazione delle esigenze ecologiche ed economiche” .
Invece nel Parere della
VIA regionale del 2009 si motivano le
ragioni di economia portuale di questo progetto (a pagina 14) con poche righe
fondate su dati di evoluzione dei traffici raffazzonati e ormai del tutto
superati già allora peraltro visto che la crisi dei traffici container è in
atto da circa 10 anni frutto anche del crollo finanziario del 2008 vedi QUI, per non parlare delle critiche dell’ultima Relazione della Corte dei Conti UE
(2016) sulla efficienza degli investimenti pubblici nei porti limitrofi, vedi
nel caso in esame Genova Versus progetto di Vado.
In quel documento di VIA
regionale del 2009 non ci sono scenari di valutazione, non ci sono studi di
impatto portuale: 40 righe in tutto per un investimento che si dichiara
strategico come dire “SENZA SE E SENZA MA”.
Tutto questo senza neppure
applicare almeno una versione ampia della stessa procedura di VIA che
nonostante sia meno adatta a valutare progetti a rilevanza strategica in area
vasta come spiegato sopra, deve comunque tenere conto anche del quadro
pianificatorio e programmatorio in cui si colloca il progetto da valutare [nota 3].
INCHIESTA PUBBLICA OCCASIONE PERSA PER ENTRARE NEL MERITO DEGLI
IMPATTI AMBIENTALI SPECIFICI DEL
PROGETTO OGGETTO DELL’ULTIMA VIA
Ma l’Inchiesta Pubblica sul
progetto di Piattaforma di Vado Ligure è stata un occasione persa anche sotto
il profilo del merito degli impatti ambientali specifici del progetto
all’interno della
Inchiesta sono state sollevate numerose criticità relativamente al potenziale
impatto ambientale del progetto, in particolare:
1.
Possibile peggioramento della circolazione delle acque con ulteriore possibile aggravamento da
eventi alluvionali vista la ubicazione della foce del Torrente Segno
2.
Ulteriore peggioramento qualità acque per i dragaggi
3.
Possibile danneggiamento prateria di Posidonia area marina protetta Bergeggi
4.
Aumento fenomeno erosivo delle spiagge presenti nell’area interessata
dall’intervento
Impatto del traffico da
movimentazione terre di scavo.
Di fronte a queste
richieste:
le Conclusioni del
Presidente della Inchiesta Pubblica:
“Viste, però,le particolari
preoccupazioni della popolazione per l'impatto che l'opera avrà su tutto il
territorio si auspica che, in caso di approvazione del progetto, la
realizzazione dell'intervento sia oggetto di continuo e costante monitoraggio
su tutte le problematiche emerse come d'altronde assicurato, ed in parte già
svolto, dalla società proponente.”
Invece il pubblico
ha sollevato il problema metodologico:
“In
primo luogo è stato evidenziato che i risultati degli studi hanno fatto
riferimento unicamente a modelli matematici (in alcuni casi considerati
addirittura obsoleti) ritenendo che non siano stati effettuati i dovuti
sopralluoghi ed indagini di campo”
Il parere del Comitato Tecnico Regionale di VIA del 2016 non ha adeguatamente chiarito la
suddetta criticità limitandosi ad affermare: “Sono state sviluppate analisi modellistiche sulla qualità dell'aria per
aggiornare gli impatti stimabili, sia in fase di realizzazione che di
esercizio. Lo studio può essere ritenuto adeguato e rispondente alle necessità
dello studio di impatto ambientale tenendo ben presenti i limiti della
modellazione matematica legati alla mancanza di dati ed alla oggettiva
difficoltà di modellare configurazioni particolari come la struttura su pali”
In relazione alla
criticità emersa dalla Inchiesta Pubblica: “Possibile peggioramento della
circolazione delle acque con ulteriore
possibile aggravamento da eventi alluvionali vista la ubicazione della foce del
Torrente Segno”,
A questa criticità il Comitato Tecnico Regionale di VIA si è limitato a rispondere:
“Per quanto riguarda la qualità delle
acque le modifiche previste annullano la permeabilità della struttura: la
modifica progettuale può dunque determinare una variazione dello scambio idrico
tra la rada compresa tra il porto di Vado e la piattaforma in esame e
l'ambiente marino esterno;”
Relativamente alla circolazione
delle acque nell’area interessata dal progetto, nel Parere Proveritate della
Università di Genova per conto della associazione Italia Nostra
presentato nella Inchiesta Pubblica, si afferma: “Riteniamo quindi che le conclusioni a cui lo studio arriva in relazione
alla VIA della recente variante del progetto della piattaforma multifunzionale
del porto di Savona-Vado non siano state sviluppate in maniera rigorosa
rispetto alla descrizione dei principali processi fisici responsabili della
circolazione costiere e del moto ondoso. La asserita trascurabilità
dell’impatto ambientale causato dalla variante progettuale in questione
andrebbe analizzata in maniera più dettagliata e approfondita alla luce delle
criticità emerse“.
Il parere del Comitato Tecnico Regionale VIA di fatto non risponde a queste criticità nel merito
limitandosi a garantire che le lacune istruttorie emerse nel procedimento di
VIA potranno essere colmato, citiamo dal parere: “attraverso una procedura di controllo in corso d'opera in grado di
verificare e documentare preventivamente (prima del carico sui mezzi nautici di
trasporto) il rispetto di tale standard.”
Il Parere del Comitato
Tecnico Regionale VIA ammette potenziali
criticità in relazione all’impatto sulle spiagge limitrofe alla piattaforma
rinviando però il tutto ad eventuali “misure compensative” che nulla hanno a
che con una procedura di VIA anche perché allora andavano misurate con una
analisi costi benefici che non è stata fatta e che è prevista dalla normativa
sulla VIA fin dal 1988.
LE RICHIESTE DI REGOLE
MINIME NELLO SVOLGIMENTO DELLE INCHIESTE PUBBLICHE
Nelle
procedure di valutazione dietro il metodo c’è la sostanza anche perché la consultazione è parte
integrante del processo di valutazione, ma su questo torno alla fine del post.
Le
associazioni che hanno poi partecipato alla Inchiesta Pubblica nella richiesta
di avvio della stessa avanzavano anche le modalità minime dello svolgimento
della Inchiesta:
1.
La nomina di una Presidente della Inchiesta Pubblica che abbia caratteristiche
curriculari in materia non solo strettamente ambientale ma di gestione di
percorsi partecipativi con particolare riferimento ai procedimenti di VIA e
VAS;
2.
La designazione di un Comitato della Inchiesta Pubblica che supporti il lavoro
del Presidente e che sia rappresentativo sia della comunità locale (Comitati e associazioni) che delle sue
articolazioni istituzionali interessa dal procedimento di VIA (Comuni);
3.
La regolamentazione delle Udienze pubbliche attraverso cui dovrà svolgersi
l’Inchiesta (almeno tre). In particolare una Udienza iniziale con la
presentazione del progetto, una Udienza dove verranno espressi i punti di vista
della comunità locale nelle sue diverse articolazioni sociali e istituzionali,
una Udienza finale dove dovrà essere condiviso il Rapporto Finale della Inchiesta.
Potranno essere previste sedute specifiche relative ad Audizione di
approfondimento tecnico richieste dai partecipanti alla Inchiesta;
4.
La possibilità di prevedere un sopralluogo organizzato nell’area interessata
dal progetto con la partecipazione di una rappresentanza dei partecipanti alla
Inchiesta
5.
La redazione di un Rapporto finale del Comitato della Inchiesta (Bilancio della
Inchiesta). Il Rapporto, considerata la rilevanza ambientale e sociale degli
impatti del progetto in esame nonché la complessità della procedura di
approvazione avviata da anni, dovrà essere costruito in modo da contenere i
seguenti elementi:
5.1. la storia del
progetto
5.2. la presentazione dei
problemi di impatto ambientale e sociale emersi dall’Inchiesta
5.3. una sintesi dei principali
argomenti presentati dai partecipanti
5.4. l’analisi delle
osservazioni del pubblico e le repliche del proponente
5.5. il registro dei
verbali di Udienza
5.6. la lista dei
partecipanti all’Inchiesta
5.7. la biografia ed il
curriculum dei membri della Commissione
6.
La conclusione della Inchiesta con un Parere del Presidente della Inchiesta che
dovrà essere distinto dal Rapporto Finale al fine di chiarire con trasparenza
la eventuale distinzione del punto di vista del Presidente rispetto a quanto
invece emerso dai partecipanti alla Inchiesta.
7.
L’obbligatorietà che Rapporto Finale del Comitato e Parere del Presidente siano tenuti in
adeguata considerazione dall’Autorità Competenze (ufficio VIA Regione Liguria e
Giunta Regionale), nel senso che il giudizio conclusivo di VIA dovrà motivare
il mancato, o invece l’avvenuto, accoglimento dei contenuti del Rapporto
Finale e del Parere.
IL MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE MINIME DI UNA CORRETTA INCHIESTA PUBBLICA
In realtà l’Inchiesta Pubblica sulla VIA dell’ultima
variante al progetto di Piattaforma Maersk è stata gestita in modo non adeguato
senza rispettare gran parte delle richieste di avvio della stessa sopra
riportate.
Sotto il profilo della
trasparenza e del corretto ed efficacia coinvolgimento del pubblico venendo
meno al principio affermato dalla lettera b) comma 1 articolo 1 LR 38/1998
secondo il quale la legge sulla VIA ha tra le altre la finalità di: “garantire e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alla procedura di VIA;”.
In particolare:
1. È stato nominato Presidente della Inchiesta Pubblica un dipendente della pubblica amministrazione senza alcuna esperienza
di percorsi partecipativi all’interno di procedure di VIA
2. il Rapporto Finale della Inchiesta Pubblica redatto dal Presidente non solo è eccessivamente sintetico non riproducendo neppure lontanamente la ricchezza di contenuti emersa dalle Udienze, ma non distingue lo stesso (che dovrebbe essere solo la fotografia di quanto emerso dalla Inchiesta) con il Parere del Presidente della Inchiesta quest’ultimo invece sola espressione della volontà del Presidente
3. Il Rapporto Finale non solo, come affermato al punto
precedente è una sintesi generica di quello che è emerso durante le Udienze
della Inchiesta Pubblica ma non è stato costruito seguendo le voci dello Studio di
Impatto Ambientale in modo che l’Autorità Competente di VIA sia costretta
a rispondere in modo chiaro e puntuale a tutte le contestazioni e criticità
emerse dalla Inchiesta. Basti pensare che tutto viene ridotto alla questione dei
monitoraggi dopo la eventuale approvazione del progetto, monitoraggi che sono obbligatori
per legge e non dipendono certo dalla Inchiesta Pubblica. Mentre tutte le
problematiche della incompatibilità del sito, delle alternative compresa la
opzione zero, dell’impatto sanitario soprattutto sulla balneazione viene rimosso
o ridotto a poche righe
4. A
conclusione della Inchiesta Pubblica il Presidente non ha ritenuto di
indire la Udienza Finale per condividere
il Rapporto Finale della Inchiesta da parte dei partecipanti. Ovviamente non
può essere sufficiente la firma del Comitato della Inchiesta che per forza di
cose non può mai essere rappresentativo di tutti i partecipanti alla Inchiesta
5.
Non emerge dal Rapporto Finale la complessità della storia del
conflitto da parte della comunità locale interessata contro il
progetto di Piattaforma
Per un esempio di
incide di Rapporto Finale vedi QUI.
PERCHÉ OCCORRE INSERIRE LA STORIA DEL
CONFLITTO E IL BILANCIO DEL CONSENSO NEL RAPPORTO FINALE DELLA INCHIESTA
PUBBLICA
La storia del conflitto deve
essere intesa sotto vari profili:
Primo Profilo la storia tecnico-amministrativa
che sottende al progetto in questione.
Secondo Profilo la storia del conflitto del progetto in
relazione all’area da questo interessata:
1. contestazioni del pubblico e di associazioni e
comitati ma anche le
2. prese di posizione politiche dei livelli
istituzionali comprese gli eventuali
3. cambiamenti di opinioni anche espressi in atti a
rilevanza giuridico amministrativa.
Terzo Profilo Ma la storia del conflitto rileva anche sotto il profilo GIURIDICO-AMMINISTRATIVO nel senso dell’impatto sulla
efficacia giuridica del procedimento di VIA in coerenza con quanto previsto dalla
normativa nazionale e regionale in materia di procedimento di VIA.
In particolare:
I contenuti dello
Studio di Impatto Ambientale (SIA) che deve accompagnare ogni progetto soggetto a
procedura di VIA devono avere, tra gli altri i seguenti contenuti:
1. prima
di tutto nella descrizione della opzione zero: vedi lettera a) punto 3 articolo
5 DGR 1660/2013
2. in
secondo luogo relativamente al quadro progettuale del SIA che deve descrivere
tra l’altro: “le fasi temporali in cui si concretizza l’integrale realizzazione
dell’opera” (lettera b) punto 5 articolo 4 DGR 1660/2013)
3.
in terzo luogo in relazione alla documentazione da allegare al progetto:
3.1.Esistenza fasi di
realizzazione del progetto, cronoprogramma delle fasi attuative;
3.2. Descrizione delle
principali componenti del progetto;
3.3. Descrizione di tutte
le fasi di costruzione del progetto e di messa a regime (tabella 1 allegata
alla DGR 1660/2013)
Dai tre punti sopra
elencati si ricava la necessità di
analizzare nel procedimento di VIA il contenuto metodologico del SIA come
pure le modalità procedurali (autorizzazioni, pareri, modalità comunicative,
modalità di accoglimento delle osservazioni del pubblico e del coinvolgimento
dello stesso) in tutte i diversi procedimenti anche precedenti a quello oggetto
della Inchiesta. Infatti i diversi
procedimenti riguardano sia pure in fasi e aspetti diversi lo stesso progetto
che deve essere valutato complessivamente anche per evitare effetti di
frazionamento del progetto stesso sotto il profilo della valutazione degli
impatti (vedi primi tre punti sopra elencati)
Ora quanto sopra riportato
dalla vigente normativa regionale non può non essere analizzato e discusso all’interno
della Inchiesta Pubblica una volta che è avviata. Inserire la storia del
conflitto è in coerenza con la ricostruzione del livello di accettabilità
sociale del progetto, coerenza da valutare nel procedimento di VIA ai sensi
della DGR 1660/2013 (Aggiornamento delle Norme Tecniche per la procedura
di VIA) che prevede:
1.
tra i contenuti del Quadro di riferimento progettuale
del SIA: “la gestione
sociale del progetto, con riferimento ai soggetti coinvolti, agli impatti
relativi a vantaggi e svantaggi sui gruppi sociali, i beneficiari, l’utenza
diretta o indiretta, i possibili conflitti.”. (lettera b) punto 5
articolo 4 DGR 1660/2013)
2.
tra i comparti ambientali presi in esame dal SIA, questo
ultimo: “deve contenere indicazioni
sui possibili effetti economici e sociali del progetto, sia direttamente sia
indirettamente, sia nel corso della realizzazione che a regime, sulle seguenti
variabili: occupazione, mobilità (pendolarismo, viabilità,
trasporti, etc.), anche in relazione alla capacità della rete infrastrutturale
composizione socio-anagrafica della comunità locale,
grado di coesione ed integrazione della comunità locale” (lettera h) articolo 11 DGR 1660/2013).
3.
dall’opzione zero devono a sua volta emergere, tra gli alti, gli interessi
esistenti nella comunità locale in una situazione senza intervento.
In altri termini
la storia del conflitto serve per far
comprendere gli interessi in gioco e quindi le parti che le rappresentano, gli
eventuali errori anche comunicativi oltre che tecnico procedurali che hanno
portato alla situazione della presentazione del progetto oggetto della
Inchiesta.
Tutto ciò risulterà
essenziale per poi stendere la sezione del Bilancio del Consenso che
misurerà quanto la Inchiesta abbia o meno avvicinato le diverse posizioni in
gioco o comunque abbia dato risposte alle criticità emerse dal passato anche
recente.
LA RICHIESTA DI RIAPERTURA DELLA INCHIESTA
PUBBLICA
Sulla base di
quanto sopra esposto ci sarebbero le condizioni non solo politiche ma anche
giuridico amministrative perché la Giunta Regionale ligure riapra il procedimento
di VIA
Infatti il comma 9 articolo 13 della legge regionale 38/1998 recita: “9. La decisione sulla valutazione di impatto ambientale per le opere o per gli impianti, di cui agli Allegati 2 e 3, è assunta dalla Giunta regionale nel termine di centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, termine prorogabile, con atto motivato, sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, dandone comunicazione al proponente”.
Quindi la norma sopra riportata conferma che l’ultima “parola”, nel procedimento di VIA, sotto il profilo anche formale spetta alla Giunta non al responsabile del procedimento. Questo perchè la delibera della Giunta, che conclude il procedimento di VIA, non è un una semplice registrazione notarile. Infatti nella norma citata non si afferma che la Giunta “prende atto” delle conclusioni della istruttoria di VIA con il Parere del Comitato Tecnico ma che la Giunta “assume” la decisione e anzi può addirittura prorogare ulteriormente la istruttoria di VIA con atto motivato.
Peraltro è ormai confermato dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritarie che nelle procedura di VIA siamo nel campo degli atti a discrezionalità mista (tecnico amministrativo) dove la differenza con le autorizzazioni ordinarie è netta. In queste se il progetto è dentro i parametri tecnici di legge (tutti ovviamente non solo quelli ambientali) deve essere autorizzato con prescrizioni ma autorizzato. Nella VIA invece i margini di discrezionalità nella valutazione della compatibilità del progetto con il sito sono più ampi: giocano fattori anche legati agli aspetti sociali, al consenso da parte della comunità, all’impatto con altre attività presenti nella zona, a limiti e rischi di uso del territorio in futuro dopo che il progetto venisse realizzato.
Si veda a titolo di esempio significativo Cons.Stato Sez. V n.3254 del 31 maggio 2012: “…alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione – zero……da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933)”. Non può sostenersi pertanto che la valutazione di impatto ambientale sia un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, rientrante come tale nelle attribuzioni proprie dei dirigenti, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico – amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico – sociale) e privati, che su di esso insistono, come tale correttamente affidata all’organo di governo, nel caso di specie la Giunta regionale.”
Quindi la norma sopra riportata conferma che l’ultima “parola”, nel procedimento di VIA, sotto il profilo anche formale spetta alla Giunta non al responsabile del procedimento. Questo perchè la delibera della Giunta, che conclude il procedimento di VIA, non è un una semplice registrazione notarile. Infatti nella norma citata non si afferma che la Giunta “prende atto” delle conclusioni della istruttoria di VIA con il Parere del Comitato Tecnico ma che la Giunta “assume” la decisione e anzi può addirittura prorogare ulteriormente la istruttoria di VIA con atto motivato.
Peraltro è ormai confermato dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritarie che nelle procedura di VIA siamo nel campo degli atti a discrezionalità mista (tecnico amministrativo) dove la differenza con le autorizzazioni ordinarie è netta. In queste se il progetto è dentro i parametri tecnici di legge (tutti ovviamente non solo quelli ambientali) deve essere autorizzato con prescrizioni ma autorizzato. Nella VIA invece i margini di discrezionalità nella valutazione della compatibilità del progetto con il sito sono più ampi: giocano fattori anche legati agli aspetti sociali, al consenso da parte della comunità, all’impatto con altre attività presenti nella zona, a limiti e rischi di uso del territorio in futuro dopo che il progetto venisse realizzato.
Si veda a titolo di esempio significativo Cons.Stato Sez. V n.3254 del 31 maggio 2012: “…alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione – zero……da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933)”. Non può sostenersi pertanto che la valutazione di impatto ambientale sia un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, rientrante come tale nelle attribuzioni proprie dei dirigenti, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico – amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico – sociale) e privati, che su di esso insistono, come tale correttamente affidata all’organo di governo, nel caso di specie la Giunta regionale.”
Quindi alla luce di quanto
sopra esposto la Giunta Regionale ha il potere di:
1. motivare diversamente
il giudizio di VIA: come misura massima
2. imporre la riapertura
del procedimento di VIA: come misura minima.
il progetto in oggetto è stato oggetto di tre
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) :
2009: Piattaforma senza
diga
2015: estensione
terrapieno
2016: variante terrapieno
- realizzazione I fase diga foranea
1. MOLTE ATTIVITA’ LEGATE AL CICLO DEL TRASPORTO NON SONO
PIU’ VINCOLATE , NELL’ERA DEI TRASPORTI INTERMODALI , ALLA LOCALIZZAZIONE
PORTUALE
2. LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI FRA LA NAVE ED IL
TRASPORTO TERRESTRE ED IL RELATIVO CRESCENTE LIVELLO DI AUTOMAZIONE RIDUCONO
FORTEMENTE L’IMPIEGO DEL LAVORO ED AUMENTANO QUELLO DI CAPITALE
3. L’IMPATTO OCCUPAZIONALE DIPENDE SEMPRE MENO DALLA
COMPONENTE RELATIVA ALL’AMMONTARE DI TRAFFICO CHE PASSA PER IL PORTO
4. UN CAPITALE CHE
PUO’ NON ESSERE LOCALIZZATO NELLA REGIONE PORTUALE PER LA PROGRESSIVA CONCENTRAZIONE IN POCHI
GRANDI GRUPPI INTERNAZIONALI DEI PRINCIPALI TERMINAL PORTUALI ESCLUDENDO COSI’ IL SISTEMA ECONOMICO LOCALE
DEL PORTO DA BUONA PARTE DEI BENEFICI ECONOMICI
“si
affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti
ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di
informazione ambientale, di pianificazione e programmazione” comma 3 articolo 4 DLs 152/2006 che non a caso da questa
definizione integra procedure di VAS con quelle di VIA.
Nessun commento:
Posta un commento