La nuova legge in parte adegua la vigente legge regionale in materia a sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia che di diritto, nel primo caso e, per interpretazione estensiva nel secondo, violavano la ratio della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE nonché la Parte II del DLgs 152/2006 (norma nazionale di recepimento di detta Direttiva).
Ma la nuova legge purtroppo va a modificare dei punti della vigente legge regionale che nulla hanno a che fare con il suddetto adeguamento ma invece mirano a togliere potere ai cittadini che possono partecipare al processo di VAS ed inoltre limitano la applicabilità della VAS per alcuni strumenti come i piani attuativi di Piani Urbanistici Generali. Di seguito una analisi puntuale delle modifiche introdotte dalla nuova legge e delle nuove criticità che emergeranno dalla sua applicazione, sempre che il Governo non la impugni nella parti più controverse di fronte alla Corte Costituzionale.
MODIFICA COMMA 2 ARTICOLO 3 LR 32/2012: I piani relativi
ad aree limitate di territorio sono assoggettati a verifica di assoggettabilità
a VAS
Modifica approvata
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Testo
originale
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Il comma 2 articolo 3 è stato così sostituito: “2. I piani e i programmi di cui al comma 1 che hanno ad
oggetto l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei
piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica
di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 13”
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2. Fra i piani ed i programmi di cui al comma 1
che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche
minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono sicuramente soggetti
a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 13,
quelli indicati nell'allegato A in quanto aventi potenziali effetti
sull'ambiente
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Viene eliminato l’allegato
A nel riferimento interno alla norma (vedremo alla fine che invece resterà una
parte dell’allegato stesso) ma si tratta della mera attuazione di quanto
previsto dalla Corte Costituzionale
che con sentenza 178/2013 aveva
dichiarato incostituzionale questo comma.
La sentenza della
Corte Costituzionale accoglieva pienamente i motivi di ricorso dell’Avvocatura
di Stato in particolare viene dichiarata la illegittimità costituzionale del
comma 2 articolo 3 della legge regionale ligure per il quale i piani
per piccole aree e le modifiche minori di piani e programmi in generale possono
essere automaticamente esclusi dalla procedura di verifica se non
rientrano nei casi indicati da un apposito allegato alla legge regionale
(allegato A), anche l’allegato è stato dichiarato illegittimo
costituzionalmente: “identifica casi di esclusione di detta verifica, in base
alle sole dimensioni quantitative degli interventi”.
L’allegato A alla legge
regionale ligure in esame definisce alcune categorie di piani e programmi,
fondando l’applicabilità della procedura di verifica sulla base di soglie
dimensionali (es. ampiezza area interessata dal piano). Secondo la
sentenza della Corte Costituzionale: “la dimensione quantitativa e l'entità
delle modifiche dei piani, possono giustificare , sulla base di criteri
predeterminati, l'esonero dalla procedura di Vas, non dalla verifica di
assoggettabilità, la quale é invece l'esito prodotto dalle disposizioni
censurate che, in tal modo riducono il livello di tutela ambientale.”
Corte Costituzionale con sentenza n. 197
del 2014
Relativamente
alla applicabilità della VAS (sia ordinaria che verifica di
assoggettabilità) ai piani minori su piccole aree
e alle varianti ai piani urbanistici generali (comunali,
provinciali, regionali e di aree protette): “la necessità del
ricorso alla procedura di VAS o di assoggettabilità dipenda, non
già da un dato meramente quantitativo riferito alle
dimensioni di interventi la cui inoffensività sull'ambiente sia
aprioristicamente ed astrattamente affermata in
ragione della loro modesta entità, bensì dalla
accertata significatività dell'impatto sull'ambiente e sul
patrimonio culturale che detti interventi
(seppure non estesi) concretamente hanno capacità di
produrre (come espressamente previsto dal comma 1
dell'art. 6 del DLgs. n. 152 del 2006)”.
Quindi esiste l’automatica
applicazione della procedura di verifica, senza stabilire allegati e categorie
con soglie restrittive :
a) ai piani e i
programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale comunque
inferiori ai livelli dei confini amministrativi di un ente locale o di un parco
regionale.
b) alle modifiche
minori dei piani e programmi
MODIFICA COMMA 3 ARTICOLO 3 Lr 32/2012: gli accordi di programmi relativi a piani e programmi
sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS
Modifica approvata
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Testo originale
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Al comma 3 dopo le parole “i piani e i programma” sono inserite le
seguenti: “e gli eventuali accordi di programma relativi a tali strumenti”
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3. Sono
soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui
all'articolo 13 anche i piani e i programmi, diversi da quelli di cui ai
commi 1 e 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di
progetti, nonché le loro modifiche, nei seguenti casi:
a) piani o
programmi a carattere generale o settoriale estesi all'intero territorio di
competenza;
b) piani o
programmi aventi potenziali effetti sull'ambiente nei casi indicati
nell'allegato A.
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Modifica condivisibile in
quanto riprende quanto previsto dalle linee guida della Commissione UE (DG Ambiente) sull’ambito di applicazione
della VAS
Ma anche in coerenza con
la giurisprudenza della CG in materia di VIA di progetti nella quale si da una
definizione ampia di progetto sottoponibile a VIA, anche nella Valutazione
ambientale di piani e programmi gli stati membri dovranno adottare una visione
ampia dell’ambito di applicazione . Tanto che la Commissione UE arriva ad
affermare che “Una possibile
interpretazione è che i termini includano qualsiasi dichiarazione ufficiale che
vada oltre le aspirazioni e stabilisca un corso di azione per il futuro”. In questo senso credo sarebbe necessario
sottoporre a VAS anche i disegni di legge regionale e i regolamenti quadro.
Peraltro questa modifica conferma come l'Accordo di Programma sottoscritto per superare le criticità strategiche del Progetto di Piattaforma container proposto dalla Maersk a Vado Ligure andava sottoposto a VAS e con tale Accordo anche l'ultima variante sottoposto ad una VIA minimalista.
Peraltro questa modifica conferma come l'Accordo di Programma sottoscritto per superare le criticità strategiche del Progetto di Piattaforma container proposto dalla Maersk a Vado Ligure andava sottoposto a VAS e con tale Accordo anche l'ultima variante sottoposto ad una VIA minimalista.
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 5 LR 32/2012: decentramento di svolgimento della VAS a livello dei Comuni Province e Città Metropolitana
Modifica approvata
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Testo originale
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Il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione è autorità
competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani e
programmi di cui all’articolo 3 fatto salvo quanto previsto dal comma 2”
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1. La Regione è l'autorità competente per la VAS e per la
verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 3 in
relazione ai quali le discipline di settore prevedono l'approvazione o
l'espressione di assensi, intese o pareri obbligatori da parte della Regione.
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Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I Comuni, le Province e la
Città Metropolitana sono autorità competente per la VAS e per la verifica di
assoggettabilità dei piani, di programmi e delle loro varianti di cui
all’articolo 3, la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle
medesime amministrazioni”
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2. La Provincia è l'autorità competente per la VAS e per la
verifica di assoggettabilità in tutti gli altri casi di piani e programmi non
rientranti nel comma 1. Per l'esercizio di tali funzioni, la Provincia adotta
disposizioni organizzative conformi ai principi e alle modalità previste nel
Capo II.
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Oltre
a questa modifica dell’articolo 5 la modifica all’articolo 10 del DDL è
conseguenziale a quella qui riportata.
Non
si può estendere questo decentramento agli enti parco perché sarebbe in
contrasto con la legge quadro nazionale sui Parchi che prevede la approvazione
del piano del parco da parte della Regione
Si
tratta di una scelta che riprende la legge regionale Toscana ad esempio e che è
coerente con la filosofia di fondo della
VAS.
Peraltro dare al solo Ente
Regione, come è avvenuto fino ad ora in Liguria, la competenza della VAS sui piani/programmi
degli enti locali è una indebita intromissione di un ente a rappresentanza
politica in attività di altro ente ed è contrario al DLgs 152/2006. Infatti il
DLgs 152/2006 lascia la regolamentazione della VAS degli enti locali alle
Regioni ma nel rispetto dei principi dello stesso.
Tra questi principi ci
sono quelli per cui
1. La VAS costituisce parte integrante del procedimento
di adozione ed approvazione del piano/programma (comma 5 articolo 11)
2. Autorità competente collabora con la Autorità Procedente
alla redazione del Rapporto Ambientale (comma 2 articolo 11)
Inoltre questo
decentramento della procedura di VAS è coerente con principi costituzionali
quali: sussidiarietà, differenziazione,
adeguatezza, integrazione delle competenze, leale collaborazione. In
particolare i principi di sussidiarietà e di adeguatezza (ex articolo 118 della
Costituzione) se letti in modo coordinato con le finalità della VAS quale
processo interno al procedimento di approvazione del piano/programma, costituiscono fondamento costituzionale alla
scelta di attribuire le competenze amministrative relative alla VAS a Comuni,
Province ed Enti Parco Regionali per i piani e programmi comunali, provinciali
e delle aree protette regionali, come previsto dall’articolo 6 del pdl.
Sicuramente però sarebbero stati necessarie alcune precisazioni non accolte dalla maggioranza in Consiglio Regionale:
1.
In attuazione dei commi 25 e seguenti dell’articolo 14 della legge 122/2010 i Comuni svolgono le funzioni di Autorità
Competente in maniera associata.
2. A sostegno dei Comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti è istituito apposito fondo finanziario per sostenere lo
svolgimento delle funzioni di Autorità Competente.
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 9 LR 32/2012:obbligo di
motivazione puntuale sulla improcedibilità della procedura di VAS
Modifica approvata
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Testo originale
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Dopo il comma
1 dell’articol 9 della LR 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni è
inserito il seguente:
“1bis. Nel
caso in cui l’autorità competente ravvisi la manifesta irricevibilità,
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della proposta, il
procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma
semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche nei casi di verifica di assoggettabilità”
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Si tratta di una norma ridondante nel senso che già direttiva
UE e testo unico ambientale prevedono obbligono di motivare la conclusione di
un procedimento di VAS.
Peraltro sarebbe bene che a differenza di quanto è avvenuto fino ad ora da parte della Giunta Regionale oltre a scrivere nella legge questa norma la stessa venisse applicata nei casi concreti. L’ultimo esempio sul biodigestore di Isola del Cantone gli uffici della Regione si sono comportati diversamente infatti hanno annullato la procedura di VAS in corso senza alcuna motivazione e/o provvedimento espresso.
Peraltro sarebbe bene che a differenza di quanto è avvenuto fino ad ora da parte della Giunta Regionale oltre a scrivere nella legge questa norma la stessa venisse applicata nei casi concreti. L’ultimo esempio sul biodigestore di Isola del Cantone gli uffici della Regione si sono comportati diversamente infatti hanno annullato la procedura di VAS in corso senza alcuna motivazione e/o provvedimento espresso.
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 11 DELLA LR 32/2012: nuovi vincoli allo svolgimento della Inchiesta Pubblica all’interno della procedura di VAS
Modifica approvata
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Testo originale
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All’articolo 11 della LR 32/2012 sono apportate le seguenti
modifiche:
al comma 1 la parola “dispone” è sostituita dalle parole “può
disporre”
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1. L'autorità competente, su richiesta
motivata da parte dei comuni interessati e delle associazioni ambientaliste
riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dispone, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di una inchiesta
pubblica per l'esame del rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle
pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, senza che ciò
comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria di cui
all'articolo 10.
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All’articolo 11 della LR 32/2012 sono apportate le seguenti
modifiche:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’autorità competente disciplina con proprio provvedimento le
modalità di svolgimento della Inchiesta Pubblica, garantendo la più ampia
partecipazione del pubblico”
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2. L'inchiesta di cui al comma 1, che si
svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni con
gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del
rapporto ambientale.
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Si tratta di due modifiche da respingere. Infatti:
La prima
modifica aumenta il potere discrezionale della autorità competente nel avviare
la Inchiesta Pubblica. Infatti la dizione precedente affermava con chiarezza
che dopo la richiesta di Comuni o Associazioni la Inchiesta doveva essere
avviata.
La seconda
modifica è in palese contraddizione con la DGR 811 del 2016 che ha disciplinato
puntualmente la Inchiesta Pubblica nelle procedure di VIA. Di fatto si lascia
alla totale discrezionalità della autorità competente che è quella che poi
deciderà la conclusione della VAS le
regole della Inchiesta magari diversamente da ogni procedura di VAS. Il che
appare in palese contraddizioni che i caratteri di terzietà che deve avere la
gestione della Inchiesta Pubblica.
Modifica approvata
|
Testo originale
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All’articolo 13 della LR 32/2012 sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
Il comma 3 è abrogato
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3. I contenuti del rapporto preliminare,
prima dell'adozione del piano o programma di cui al comma 2, possono essere
definiti attraverso una fase di consultazione ai sensi dell'articolo 8, commi
1, 2 e 3
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All’articolo 13 della LR 32/2012 sono apportate le seguenti
modifiche:
b)
Al comma 6 le parole “novanta giorni” sono
sostituite dalle parole “sessanta giorni”
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6. L'autorità competente adotta, entro
novanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, il motivato
provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o
escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali
prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti. Il provvedimento di verifica
contiene anche l'accertamento rispetto alla necessità della valutazione di
incidenza. Nel caso di piani urbanistici, il provvedimento può contenere
anche le determinazioni di natura urbanistico-territoriale dell'autorità
competente di cui all'articolo 5
|
Entrambe queste modifiche vanno
respinte
La prima perché
elimina la possibilità di consultazione relativamente al rapporto preliminare.
Semmai occorrerebbe introdurre una norma nella legge regionale che coinvolga
non solo gli enti ma anche il pubblico nella consultazione per la redazione del
Rapporto preliminare secondo il principio per cui nel processo di VAS la consultazione che lo deve accompagnare
deve essere avviata fin dall’avvio del procedimento di formazione del
Piano/Programma (comma 1 articolo 11 DLgs 152/2006), dove per consultazione si
intende: “l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche
diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella
raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;”
(lettera t comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006).
La seconda perché
limitare i termini per la conclusione del procedimento di verifica oltre a non
rispondere alla realtà dello svolgimento delle procedure reali rischia di
produrre istruttorie affrettate. Peraltro il termine dei 90 (che il ddl vuole
portare a 60) è coerente con il comma 4 articolo 12 del DLgs 152/2006.
MODIFICHE
ALL’ARTICOLO 15 DELLA LR 32/2012:
introduzione della valutazione integrata di impatto sanitario e ambientale
Modifica approvata
|
Testo originale
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Alla rubrica, le parole “e valutazione di incidenza” sono sostituite
con le seguenti: “valutazione di incidenza e VIIAS”
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Art. 15.
(Rapporti tra VAS e valutazione di incidenza)
1. L'autorità competente esprime il parere motivato di VAS
comprensivo della valutazione di incidenza. A tal fine il rapporto ambientale
di cui all'articolo 8 contiene anche gli elementi indicati nei criteri e
nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di
incidenza, ai sensi del d.p.r. 357/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. I piani di gestione forestale o strumenti equivalenti esclusi dal
campo di applicazione della VAS e della verifica di assoggettabilità ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, lettera d), che rientrino nel campo di applicazione
dell'articolo 5 del
d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni,
sono sottoposti a valutazione di incidenza secondo i criteri e le linee guida
assunti in merito dalla Giunta regionale.
|
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2bis. Nell’ambito della
procedura di VAS, qualora emergano possibili impatti sulla salute umana ed
ambientali, sono approfonditi anche gli elementi attinenti la Valutazione
Integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), sulla base di criteri
stabiliti dalla Giunta Regionale, secondo le linee guida approvate dall’Istituto Superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”.
|
La modifica appare positiva ma anche eccessivamente
limitata nella sua disciplina.
In particolare andava eliminato il riferimento “qualora emergano possibili impatti”
che lascia alla autorità competente un margine eccessivo di interpretazione
sulla applicabilità della VIIAS. Peraltro praticamente ogni piano o programma
che sia caratterizzato da impatti sull’ambiente e quindi assoggettabile a VAS
inevitabilmente, direttamente o indirettamente,
può produrre potenziali impatti sulla salute oltre che sull’ambiente in
generale.
Inoltre l’articolo
15 della LR 32/2012 fa riferimento alla procedura ordinaria di VAS mentre la documentazione per la VIIAS andrebbe tenuta
in considerazione anche nella fase di verifica di assoggettabilità come
disciplinata dall’articolo 13 della LR 32/2012. Non solo ma considerato che le
linee guida ISPRA, citate nella modifica proposta dal ddl, individuano un ruolo
del pubblico nello svolgimento della VIIAS andrebbe previsto che la
documentazione di VIIAS venisse presa in considerazione anche nella fase preliminare di stesura del Rapporto
Ambientale come disciplinato dall’articolo 8 della LR 32/2012.
È vero che in parte questi
principi sono contenuti nella DGR
1265/2016 che ha approvato le linee guida regionali per la VIS e la VIIAS nella
VAS e nella VIA, ma trattandosi di linee guida non hanno il valore cogente per
la Amministrazione Regionale che
avrebbero se inserite nella legge
regionale.
MODIFICHE
ALL’ARTICOLO 16 DELLA LR 32/2012: conteuto prescrittivo del
provvedimento conclusivo delle procedure di VAS
Modifica approvata
|
Testo originale
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All’articolo
16 sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 1 è
sostituito dal seguente:
“1. Nel caso
di piani e programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di
assoggettabilità di cui alla vigente normativa in materia, l’atto conclusivo
del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di eslcusione del
progetto dal procedimento di VIA , ovvvero individuare i contenuti da
sviluppare nell’ambito dello studio di impatto ambientale (SIA qualora sia
necessario l’assoggettamento a VIA
|
1. Nel caso di piani o programmi o loro modifiche
soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che comportino altresì
l'approvazione di progetti assoggettati a verifica-screening di cui all'articolo 10 della legge regionale 30
dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)
e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura di
verifica-screening può essere effettuata nell'ambito della procedura di VAS.
L'atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di
esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i
contenuti da sviluppare nell'ambito dello studio di impatto ambientale (SIA)
qualora sia necessario l'assoggettamento a VIA.
|
All’articolo
16 sono apportate le seguenti modifiche:
dopo il comma
1 è inserito il seguente comma:
“1bis. In
relazione al livello di approfondimento e di completezza della documentazione
ambientale messa a disposizione dell’autorità competente nell’ambito della
VAS, l’esito della valutazione può esplicitamente prevedere il superamento
della verifica ambientale di cui all’articolo 13 sugli strumenti attuativi
ovvero indicare la necessità dell’espletamento di tale verifica “
|
La modifica del comma 1 non ha una formulazione chiara infatti così come scritto sembrerebbe che la
esclusione dalla VIA sia decisa all’interno della procedura di VAS. In realtà
la norma corrispondente del DLgs 152/2006 (testo unico ambientale) appare
nettamente più chiara e quindi meno interpretabile. Si riportano i due commi
dell’articolo 10 del DLgs 152/2006:
“4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo
20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente
decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del
pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di
cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già
sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni
e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei
progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la
documentazione e le conclusioni della VAS.”
Assolutamente non andava approvato invece il
nuovo comma 1bis dell’articolo 16. Infatti non si capisce
come la procedura di VAS di un piano possa anticipare la applicabilità della
VAS (anche nella forma della sola verifica di assoggettabilità ex articolo 13
LR 32/2012) a strumenti attuativi del Piano che al momento della valutazione di
quest’ultimo potrebbero non essere neppure predisposti nel loro contenuto e
quindi nei loro impatti potenziali e reali. Questa norma peraltro non è prevista
da DLgs 152/2006 e appare un chiaro tentativo di aggirare preventivamente la
procedura di VAS per gli strumenti attuativi dei Piani generali (vedi ad
esempio i PUO).
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 17 DELLA LR 32/2012: esclusione dalla VAS degli strumenti urbanistici attuativi di Piani Urbanistici non assoggettati preliminarmente a VAS
Modifica approvata
|
Testo originale
|
Il comma 1 dell’articolo 17 della LR
32/2012 è abrogato
|
1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS
nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, gli strumenti urbanistici attuativi,
nonché i progetti urbanistici operativi in attuazione di strumenti e piani
urbanistici comunali che non siano stati assoggettati a VAS o a verifica di
assoggettabilità a VAS, ferma restando l'applicazione dell'articolo 6, comma 12, del DLgs.
152/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni.
|
Questa modifica non è condivisibile perché in contrasto
in primo luogo con una recente sentenza della Corte di Giustizia del 10 settembre 2015 (causa C-473/14)
La Corte di Giustizia
nello sentenza in oggetto ha affrontato in sede pregiudiziale (domanda di
interpretazione da parte di un giudice nazionale) la seguente
questione: Se un piano regolatore di un agglomerato urbano metropolitano
(grande regione di Atene nel caso specifico), che fissa gli obiettivi generali,
indirizzi e programmi generali per la pianificazione territoriale e urbanistica
di un’area più vasta dell’agglomerato, e che non ha avuto precedentemente una
VAS, debba comportare che in caso di specificazione di un piano attuativo
di detto piano regolatore occorra invece la VAS.
La Corte di Giustizia
a detta domanda pregiudiziale ha così statuito: “l’adozione di un atto contenente un piano o un programma relativo alla
pianificazione territoriale e alla destinazione dei suoli di cui alla direttiva
2001/42, che modifica un piano o programma preesistente, non può essere
dispensata dall’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ai sensi di
detta direttiva sulla base del rilievo che tale atto mira a precisare e attuare
un piano regolatore introdotto da un atto gerarchicamente superiore che
parimenti non è stato oggetto di una siffatta valutazione ambientale.”
Quanto sopra alla luce dei
principi e della ratio della Direttiva 2001/42/CEE secondo i quali, sempre
secondo la sentenza in esame: “la
finalità della Direttiva 2001/42 consiste nel garantire un livello elevato
di protezione dell’ambiente, per cui le disposizioni che delimitano
l’ambito di applicazione di tale direttiva, ed in special modo quelle che
enunciano le definizioni degli atti ivi previsti, devono essere interpretate in
senso ampio. Qualunque eccezione o limitazione a tali disposizioni,
conseguentemente, deve essere di stretta accezione.” (vedi anche sentenza
sempre della Corte di Giustizia UE causa C‑567/10, EU:C:2012:159, punto 37).
Ma l’abrogazione di questa norma appare in contrasto
anche con:
1. La legge è la n.106 del 2011 al comma 8 dell’articolo
5 modifica l’articolo 16 della legge
1150/1942 ( per il testo vedi QUI) stabilendo
che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a
valutazione ambientale strategicanon è sottoposto a valutazione ambientale
strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo
strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca
l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni
territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti
piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti
e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei
casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo
strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la
verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non
sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti
amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di
assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione
del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di
cui al presente comma. Quindi è chiara la ratio della norma gli
strumenti urbanistici attuativi di piani sovraordinati che non hanno avuto la
VAS devono a loro volta essere sottoposti a VAS ordinaria, proprio perché non
sono stati valutati gli impatti potenziali tra l’area interessata dal piano
attuativo e l’area vasta disciplinata dal piano generale del Comune (nel caso
ligure il PUC).
2. la sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 2013
che nel dichiarare la parziale incostituzionalità della legge regionale della
Regione Veneto afferma quanto segue: “ Quanto al rapporto tra la norma impugnata e la normativa dello Stato,
occorre premettere che la prima, nonostante l’affermazione in tal senso in essa
contenuta, non costituisce attuazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 5,
comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l’economia). Quest’ultima previsione normativa,
infatti, ha per esclusivo oggetto il caso in cui il piano urbanistico
generale, nel rispetto del quale viene poi adottato lo strumento attuativo, sia
già stato sottoposto a VAS. Il legislatore statale, in ragione di ciò e al
fine di semplificare il procedimento urbanistico, si è premurato di evitare una
duplicazione della valutazione ambientale strategica, indicando le condizioni
in presenza delle quali per il piano attuativo non occorre la VAS. La lettera
a) del comma 1-bis dell’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008 riguarda
invece l’opposta ipotesi, in cui il piano urbanistico generale non è stato
oggetto di valutazione ambientale strategica, ed è chiaro perciò che le due
disposizioni hanno presupposti diversi, sicché la prima non può dirsi
conseguente alla seconda.”
MODIFICHE
ALL’ALLEGATO A ALLA LR 32/2012:
adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale sulla precedente versione
della LR sulla VAS
Modifica approvata
|
Testo originale
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All’allegato A della LR
32/2012 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
al secondo
capoverso le parole “commi 2 e” sono sostituite dalla parola “comma”
b)
i punti
4,5,6,7, sono abrogati
|
l’abrogazione dei punti 4,5,6, e 7 sono il semplice
adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 4 luglio 2013 che ne ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale perchè identifica casi di esclusione della verifica di
assoggettabilità VAS in base alle sole dimensioni qualitative degli interventi.
Occorre dire che, anche se
la sopra citata sentenza della Corte Costituzionale abroga solo i punti 4,5,6,7
del citato allegato, l’intero allegato restante pur non essendo in contrasto
immediato con la normativa europea e nazionale in materia di VAS appare
comunque ridondante e andrebbe abrogato.
Se correttamente applicata la procedura di VAS
(verifica di assoggettabilità compresa) secondo i principi non solo della
Direttiva 2001/42 ma anche del DLgs 152/2006 non richiede alcuna particolare
specificazione di tipologie di interventi pianificatori per la sua
applicabilità automatica.
Infatti le casistiche che restano in
vigore nell’allegato A non possono essere esaustive con il rischio di favorire
interpretazione restrittive dell’applicabilità della VAS a altre non indicate
attualmente nei punti 1,2,3 dell’Allegato A che andrebbe quindi abrogato
totalmente secondo il principio affermato dalla Corte di Giustizia: ““la finalità della Direttiva 2001/42 consiste
nel garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente, per cui le
disposizioni che delimitano l’ambito di applicazione di tale direttiva, ed in
special modo quelle che enunciano le definizioni degli atti ivi previsti,
devono essere interpretate in senso ampio. Qualunque eccezione o limitazione a
tali disposizioni, conseguentemente, deve essere di stretta accezione.”
(Corte di Giustizia UE causa C‑567/10, EU:C:2012:159, punto 37).
Infatti appare apodittica la affermazione contenuta nella
lettera b) comma 3 dell’articolo 3 della LR 32/2012 secondo la quale sono
soggetti a verifica di assoggettabilità a VAS i piani
o programmi aventi potenziali effetti sull'ambiente nei casi indicati
nell'allegato A. Scritta così la norma sembra interpretabile che sono quelli
elencati nella parte restante in vigore dell’Allegato A siano a potenziale
impatto ambientale cosa che deve essere verificata a prescindere dalla
casistica di piano dalla procedura di verifica di assoggettabilità.
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