venerdì 31 marzo 2017

Nuova legge regionale sulla Valutazione dei Piani: analisi critica

Lo scorso martedì il Consiglio Regionale della Liguria ha approvato una legge che modifica la legge regionale sulla VAS (LR 32/2012). 

La nuova legge in parte adegua la vigente legge regionale in materia a sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia che di diritto, nel primo caso e, per interpretazione estensiva nel secondo, violavano la ratio della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE nonché la Parte II del DLgs 152/2006 (norma nazionale di recepimento di detta Direttiva). 
Ma la nuova legge purtroppo va a modificare dei punti della vigente legge regionale che nulla hanno a che fare con il suddetto adeguamento ma invece mirano a togliere potere ai cittadini che possono partecipare al processo di VAS ed inoltre limitano la applicabilità della VAS  per alcuni strumenti come i piani attuativi di Piani Urbanistici Generali.  Di seguito una analisi puntuale delle modifiche introdotte dalla nuova legge e delle nuove criticità che emergeranno dalla sua applicazione, sempre che il Governo non la impugni nella parti più controverse di fronte alla Corte Costituzionale. 




MODIFICA COMMA 2 ARTICOLO 3 LR 32/2012: I piani relativi ad aree limitate di territorio sono assoggettati a verifica di assoggettabilità a VAS

Modifica approvata
Testo originale

Il comma 2 articolo 3 è stato così sostituito: “2. I piani e i programmi di cui al comma 1 che hanno ad oggetto l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 13” 

2. Fra i piani ed i programmi di cui al comma 1 che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono sicuramente soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 13, quelli indicati nell'allegato A in quanto aventi potenziali effetti sull'ambiente


Viene eliminato l’allegato A nel riferimento interno alla norma (vedremo alla fine che invece resterà una parte dell’allegato stesso)  ma si tratta della mera attuazione di quanto previsto dalla Corte Costituzionale che con sentenza 178/2013  aveva dichiarato incostituzionale questo comma.
La sentenza della Corte Costituzionale accoglieva pienamente i motivi di ricorso dell’Avvocatura di Stato in particolare viene dichiarata la illegittimità costituzionale del comma 2 articolo 3 della legge regionale ligure per il quale  i piani per piccole aree e le modifiche minori di piani e programmi in generale possono essere automaticamente esclusi dalla procedura di verifica se non rientrano nei casi indicati da un apposito allegato alla legge regionale (allegato A), anche l’allegato è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente: “identifica casi di esclusione di detta verifica, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi”.
L’allegato A alla legge regionale ligure in esame definisce alcune categorie di piani e programmi, fondando l’applicabilità della procedura di verifica sulla base di soglie dimensionali (es. ampiezza area interessata dal piano). Secondo la sentenza della Corte Costituzionale: “la dimensione quantitativa e l'entità delle modifiche dei piani, possono giustificare , sulla base di criteri predeterminati, l'esonero dalla procedura di Vas, non dalla verifica di assoggettabilità, la quale é invece l'esito prodotto dalle disposizioni censurate che, in tal modo riducono il livello di tutela ambientale.

Corte Costituzionale con sentenza  n. 197 del 2014
Relativamente alla applicabilità della VAS (sia ordinaria che verifica di assoggettabilità) ai piani minori su piccole aree e alle varianti ai piani urbanistici generali (comunali, provinciali, regionali e di aree protette):  “la necessità del ricorso  alla  procedura di VAS o di assoggettabilità dipenda, non già da un dato  meramente quantitativo  riferito  alle  dimensioni di interventi la cui inoffensività sull'ambiente sia aprioristicamente  ed  astrattamente affermata  in  ragione  della  loro  modesta  entità, bensì dalla accertata significatività  dell'impatto   sull'ambiente e sul patrimonio  culturale  che  detti  interventi  (seppure  non estesi) concretamente  hanno  capacità  di  produrre   (come   espressamente previsto dal comma 1 dell'art. 6 del DLgs. n. 152 del 2006)”.
Quindi esiste l’automatica applicazione della procedura di verifica, senza stabilire allegati e categorie con soglie restrittive :
a) ai piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale comunque inferiori ai livelli dei confini amministrativi di un ente locale o di un parco regionale.
b) alle modifiche minori dei piani e programmi


MODIFICA COMMA 3 ARTICOLO 3 Lr 32/2012: gli accordi di programmi relativi a piani e programmi sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS

Modifica approvata
Testo originale

Al comma 3 dopo le parole “i piani e i programma” sono inserite le seguenti: “e gli eventuali accordi di programma relativi a tali strumenti
3. Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 13 anche i piani e i programmi, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, nonché le loro modifiche, nei seguenti casi:
a) piani o programmi a carattere generale o settoriale estesi all'intero territorio di competenza;
b) piani o programmi aventi potenziali effetti sull'ambiente nei casi indicati nell'allegato A.


Modifica condivisibile in quanto riprende quanto previsto dalle linee guida della Commissione UE  (DG Ambiente) sull’ambito di applicazione della VAS
Ma anche in coerenza con la giurisprudenza della CG in materia di VIA di progetti nella quale si da una definizione ampia di progetto sottoponibile a VIA, anche nella Valutazione ambientale di piani e programmi gli stati membri dovranno adottare una visione ampia dell’ambito di applicazione . Tanto che la Commissione UE arriva ad affermare che “Una possibile interpretazione è che i termini includano qualsiasi dichiarazione ufficiale che vada oltre le aspirazioni e stabilisca un corso di azione per il futuro”. In questo senso credo sarebbe necessario sottoporre a VAS anche i disegni di legge regionale e i regolamenti quadro.
Peraltro questa modifica conferma come l'Accordo di Programma sottoscritto per superare le criticità strategiche del Progetto di Piattaforma container proposto dalla Maersk a Vado Ligure andava sottoposto a VAS e con tale Accordo anche l'ultima variante sottoposto ad una VIA minimalista. 






MODIFICHE ALL’ARTICOLO 5 LR 32/2012: decentramento di svolgimento della VAS a livello dei Comuni  Province e Città Metropolitana

Modifica approvata
Testo originale

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La Regione è autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani e programmi di cui all’articolo 3 fatto salvo quanto previsto dal comma 2

1. La Regione è l'autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 3 in relazione ai quali le discipline di settore prevedono l'approvazione o l'espressione di assensi, intese o pareri obbligatori da parte della Regione.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. I Comuni, le Province e la Città Metropolitana sono autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, di programmi e delle loro varianti di cui all’articolo 3, la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle medesime amministrazioni
2. La Provincia è l'autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità in tutti gli altri casi di piani e programmi non rientranti nel comma 1. Per l'esercizio di tali funzioni, la Provincia adotta disposizioni organizzative conformi ai principi e alle modalità previste nel Capo II.
Oltre a questa modifica dell’articolo 5 la modifica all’articolo 10 del DDL è conseguenziale a quella qui riportata.
Non si può estendere questo decentramento agli enti parco perché sarebbe in contrasto con la legge quadro nazionale sui Parchi che prevede la approvazione del piano del parco da parte della Regione
Si tratta di una scelta che riprende la legge regionale Toscana ad esempio e che è coerente con la filosofia di fondo della VAS.  
Peraltro dare al solo Ente Regione, come è avvenuto fino ad ora in Liguria,  la competenza della VAS sui piani/programmi degli enti locali è una indebita intromissione di un ente a rappresentanza politica in attività di altro ente ed è contrario al DLgs 152/2006. Infatti il DLgs 152/2006 lascia la regolamentazione della VAS degli enti locali alle Regioni ma nel rispetto dei principi dello stesso.
Tra questi principi ci sono quelli per cui
1.      La VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del piano/programma (comma 5 articolo 11)
2.      Autorità competente collabora con la Autorità Procedente alla redazione del Rapporto Ambientale (comma 2 articolo 11)
Inoltre questo decentramento della procedura di VAS è coerente con principi costituzionali quali: sussidiarietà, differenziazione,  adeguatezza, integrazione delle competenze, leale collaborazione. In particolare i principi di sussidiarietà e di adeguatezza (ex articolo 118 della Costituzione) se letti in modo coordinato con le finalità della VAS quale processo interno al procedimento di approvazione del piano/programma,  costituiscono fondamento costituzionale alla scelta di attribuire le competenze amministrative relative alla VAS a Comuni, Province ed Enti Parco Regionali per i piani e programmi comunali, provinciali e delle aree protette regionali, come previsto dall’articolo 6 del pdl.

Sicuramente però sarebbero stati necessarie alcune precisazioni non accolte dalla maggioranza in Consiglio Regionale: 
1. In attuazione dei commi 25 e seguenti dell’articolo 14 della legge 122/2010  i Comuni svolgono le funzioni di Autorità Competente in maniera associata. 
2. A sostegno dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è istituito apposito fondo finanziario per sostenere lo svolgimento delle funzioni di Autorità Competente.


MODIFICHE ALL’ARTICOLO 9 LR 32/2012:obbligo di motivazione puntuale sulla improcedibilità della procedura di VAS
Modifica approvata
Testo originale

Dopo il comma 1 dell’articol 9 della LR 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:
1bis. Nel caso in cui l’autorità competente ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della proposta, il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di verifica di assoggettabilità


Si tratta di una norma ridondante nel senso che già direttiva UE e testo unico ambientale prevedono obbligono di motivare la conclusione di un procedimento di VAS.
Peraltro sarebbe bene che a differenza di quanto è avvenuto fino ad ora da parte della Giunta Regionale oltre a scrivere nella legge questa norma la stessa venisse applicata nei casi concreti.  L’ultimo esempio sul biodigestore di Isola del Cantone gli uffici della Regione si sono comportati diversamente infatti hanno annullato la procedura di VAS in corso senza alcuna motivazione e/o provvedimento espresso.




MODIFICHE ALL’ARTICOLO 11 DELLA LR 32/2012: nuovi vincoli allo svolgimento della Inchiesta Pubblica all’interno della procedura di VAS

Modifica approvata
Testo originale

All’articolo 11 della LR 32/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 la parola “dispone” è sostituita dalle parole “può disporre
1. L'autorità competente, su richiesta motivata da parte dei comuni interessati e delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dispone, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di una inchiesta pubblica per l'esame del rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria di cui all'articolo 10.
All’articolo 11 della LR 32/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. L’autorità competente disciplina con proprio provvedimento le modalità di svolgimento della Inchiesta Pubblica, garantendo la più ampia partecipazione del pubblico
2. L'inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del rapporto ambientale.

Si tratta di due modifiche da respingere. Infatti:
La prima modifica aumenta il potere discrezionale della autorità competente nel avviare la Inchiesta Pubblica. Infatti la dizione precedente affermava con chiarezza che dopo la richiesta di Comuni o Associazioni la Inchiesta doveva essere avviata.

La seconda modifica è in palese contraddizione con la DGR 811 del 2016 che ha disciplinato puntualmente la Inchiesta Pubblica nelle procedure di VIA. Di fatto si lascia alla totale discrezionalità della autorità competente che è quella che poi deciderà la conclusione della VAS  le regole della Inchiesta magari diversamente da ogni procedura di VAS. Il che appare in palese contraddizioni che i caratteri di terzietà che deve avere la gestione della Inchiesta Pubblica.


MODIFICHE ALL’ARTICOLO 13 DELLA LR 32/2012: eliminate le consultazione sul rapporto preliminare

Modifica approvata
Testo originale

All’articolo 13 della LR 32/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)      Il comma 3 è abrogato
3. I contenuti del rapporto preliminare, prima dell'adozione del piano o programma di cui al comma 2, possono essere definiti attraverso una fase di consultazione ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3
All’articolo 13 della LR 32/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
b)      Al comma 6 le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle parole “sessanta giorni
6. L'autorità competente adotta, entro novanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti. Il provvedimento di verifica contiene anche l'accertamento rispetto alla necessità della valutazione di incidenza. Nel caso di piani urbanistici, il provvedimento può contenere anche le determinazioni di natura urbanistico-territoriale dell'autorità competente di cui all'articolo 5

Entrambe queste modifiche vanno respinte
La prima perché elimina la possibilità di consultazione relativamente al rapporto preliminare. Semmai occorrerebbe introdurre una norma nella legge regionale che coinvolga non solo gli enti ma anche il pubblico nella consultazione per la redazione del Rapporto preliminare secondo il principio per cui nel processo di VAS  la consultazione che lo deve accompagnare deve essere avviata fin dall’avvio del procedimento di formazione del Piano/Programma (comma 1 articolo 11 DLgs 152/2006), dove per consultazione si intende: “l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;” (lettera t comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006).

La seconda perché limitare i termini per la conclusione del procedimento di verifica oltre a non rispondere alla realtà dello svolgimento delle procedure reali rischia di produrre istruttorie affrettate. Peraltro il termine dei 90 (che il ddl vuole portare a 60) è coerente con il comma 4 articolo 12 del DLgs 152/2006.



MODIFICHE ALL’ARTICOLO 15 DELLA LR 32/2012: introduzione della valutazione integrata di impatto sanitario e ambientale

Modifica approvata 
Testo originale

Alla rubrica, le parole “e valutazione di incidenza” sono sostituite con le seguenti: “valutazione di incidenza e VIIAS


Art. 15.
(Rapporti tra VAS e valutazione di incidenza)
1. L'autorità competente esprime il parere motivato di VAS comprensivo della valutazione di incidenza. A tal fine il rapporto ambientale di cui all'articolo 8 contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza, ai sensi del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I piani di gestione forestale o strumenti equivalenti esclusi dal campo di applicazione della VAS e della verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), che rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sottoposti a valutazione di incidenza secondo i criteri e le linee guida assunti in merito dalla Giunta regionale.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2bis. Nell’ambito della procedura di VAS, qualora emergano possibili impatti sulla salute umana ed ambientali, sono approfonditi anche gli elementi attinenti la Valutazione Integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, secondo le linee guida  approvate dall’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”.


La modifica appare positiva ma anche eccessivamente limitata nella sua disciplina.

In particolare andava eliminato il riferimento “qualora emergano possibili impatti che lascia alla autorità competente un margine eccessivo di interpretazione sulla applicabilità della VIIAS. Peraltro praticamente ogni piano o programma che sia caratterizzato da impatti sull’ambiente e quindi assoggettabile a VAS inevitabilmente, direttamente o indirettamente,  può produrre potenziali impatti sulla salute oltre che sull’ambiente in generale.
Inoltre l’articolo 15 della LR 32/2012 fa riferimento alla procedura ordinaria di VAS mentre la documentazione per la VIIAS andrebbe tenuta in considerazione anche nella fase di verifica di assoggettabilità come disciplinata dall’articolo 13 della LR 32/2012. Non solo ma considerato che le linee guida ISPRA, citate nella modifica proposta dal ddl, individuano un ruolo del pubblico nello svolgimento della VIIAS andrebbe previsto che la documentazione di VIIAS venisse presa in considerazione anche nella  fase preliminare di stesura del Rapporto Ambientale come disciplinato dall’articolo 8 della LR 32/2012.
È vero che in parte questi principi sono contenuti  nella DGR 1265/2016 che ha approvato le linee guida regionali per la VIS e la VIIAS nella VAS e nella VIA, ma trattandosi di linee guida non hanno il valore cogente per la Amministrazione Regionale  che avrebbero se inserite nella  legge regionale.



MODIFICHE ALL’ARTICOLO 16 DELLA LR 32/2012: conteuto prescrittivo del provvedimento conclusivo delle procedure di VAS
Modifica approvata
Testo originale
All’articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Nel caso di piani e programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità di cui alla vigente normativa in materia, l’atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di eslcusione del progetto dal procedimento di VIA , ovvvero individuare i contenuti da sviluppare nell’ambito dello studio di impatto ambientale (SIA qualora sia necessario l’assoggettamento a VIA
1. Nel caso di piani o programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che comportino altresì l'approvazione di progetti assoggettati a verifica-screening di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura di verifica-screening può essere effettuata nell'ambito della procedura di VAS. L'atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell'ambito dello studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l'assoggettamento a VIA.
All’articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
1bis. In relazione al livello di approfondimento e di completezza della documentazione ambientale messa a disposizione dell’autorità competente nell’ambito della VAS, l’esito della valutazione può esplicitamente prevedere il superamento della verifica ambientale di cui all’articolo 13 sugli strumenti attuativi ovvero indicare la necessità dell’espletamento di tale verifica


La modifica del comma 1 non ha una formulazione chiara infatti così come scritto sembrerebbe che la esclusione dalla VIA sia decisa all’interno della procedura di VAS. In realtà la norma corrispondente del DLgs 152/2006 (testo unico ambientale) appare nettamente più chiara e quindi meno interpretabile. Si riportano i due commi dell’articolo 10 del DLgs 152/2006:
4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

Assolutamente non andava approvato invece il nuovo comma 1bis dell’articolo 16. Infatti non si capisce come la procedura di VAS di un piano possa anticipare la applicabilità della VAS (anche nella forma della sola verifica di assoggettabilità ex articolo 13 LR 32/2012) a strumenti attuativi del Piano che al momento della valutazione di quest’ultimo potrebbero non essere neppure predisposti nel loro contenuto e quindi nei loro impatti potenziali e reali. Questa norma peraltro non è prevista da DLgs 152/2006 e appare un chiaro tentativo di aggirare preventivamente la procedura di VAS per gli strumenti attuativi dei Piani generali (vedi ad esempio i PUO).



MODIFICHE ALL’ARTICOLO 17 DELLA LR 32/2012: esclusione dalla VAS degli strumenti urbanistici attuativi di Piani Urbanistici non assoggettati preliminarmente  a VAS

Modifica approvata 
Testo originale
Il comma 1 dell’articolo 17 della LR 32/2012 è abrogato
1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, gli strumenti urbanistici attuativi, nonché i progetti urbanistici operativi in attuazione di strumenti e piani urbanistici comunali che non siano stati assoggettati a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, ferma restando l'applicazione dell'articolo 6, comma 12, del DLgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Questa modifica non è condivisibile perché in contrasto in primo luogo con una recente sentenza della Corte di Giustizia del  10 settembre 2015  (causa C-473/14)
La Corte di Giustizia nello sentenza in oggetto ha affrontato in sede pregiudiziale (domanda di interpretazione da parte di un giudice nazionale) la seguente questione: Se un piano regolatore di un agglomerato urbano metropolitano (grande regione di Atene nel caso specifico), che fissa gli obiettivi generali, indirizzi e programmi generali per la pianificazione territoriale e urbanistica di un’area più vasta dell’agglomerato, e che non ha avuto precedentemente una VAS, debba comportare che in caso di  specificazione di un piano attuativo di detto piano regolatore occorra invece la VAS.

La Corte di Giustizia a detta domanda pregiudiziale ha così statuito: “l’adozione di un atto contenente un piano o un programma relativo alla pianificazione territoriale e alla destinazione dei suoli di cui alla direttiva 2001/42, che modifica un piano o programma preesistente, non può essere dispensata dall’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva sulla base del rilievo che tale atto mira a precisare e attuare un piano regolatore introdotto da un atto gerarchicamente superiore che parimenti non è stato oggetto di una siffatta valutazione ambientale.
Quanto sopra alla luce dei principi e della ratio della Direttiva 2001/42/CEE secondo i quali, sempre secondo la sentenza in esame: “la finalità della Direttiva 2001/42 consiste nel garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente, per cui  le disposizioni che delimitano l’ambito di applicazione di tale direttiva, ed in special modo quelle che enunciano le definizioni degli atti ivi previsti, devono essere interpretate in senso ampio. Qualunque eccezione o limitazione a tali disposizioni, conseguentemente, deve essere di stretta accezione.” (vedi anche sentenza sempre della Corte di Giustizia UE causa C‑567/10, EU:C:2012:159, punto 37).

Ma l’abrogazione di questa norma appare in contrasto anche con:
1.      La legge è la n.106 del 2011 al comma 8 dell’articolo 5  modifica l’articolo 16 della legge 1150/1942 ( per il testo vedi QUI) stabilendo che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti  a valutazione ambientale strategicanon è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali,  gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato,  la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque  limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di  assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma. Quindi è chiara la ratio della norma gli strumenti urbanistici attuativi di piani sovraordinati che non hanno avuto la VAS devono a loro volta essere sottoposti a VAS ordinaria, proprio perché non sono stati valutati gli impatti potenziali tra l’area interessata dal piano attuativo e l’area vasta disciplinata dal piano generale del Comune (nel caso ligure il PUC). 
2.      la sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 2013 che nel dichiarare la parziale incostituzionalità della legge regionale della Regione  Veneto afferma quanto segue: “ Quanto al rapporto tra la norma impugnata e la normativa dello Stato, occorre premettere che la prima, nonostante l’affermazione in tal senso in essa contenuta, non costituisce attuazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia). Quest’ultima previsione normativa, infatti, ha per esclusivo oggetto il caso in cui il piano urbanistico generale, nel rispetto del quale viene poi adottato lo strumento attuativo, sia già stato sottoposto a VAS. Il legislatore statale, in ragione di ciò e al fine di semplificare il procedimento urbanistico, si è premurato di evitare una duplicazione della valutazione ambientale strategica, indicando le condizioni in presenza delle quali per il piano attuativo non occorre la VAS. La lettera a) del comma 1-bis dell’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008 riguarda invece l’opposta ipotesi, in cui il piano urbanistico generale non è stato oggetto di valutazione ambientale strategica, ed è chiaro perciò che le due disposizioni hanno presupposti diversi, sicché la prima non può dirsi conseguente alla seconda.”




MODIFICHE ALL’ALLEGATO A ALLA LR 32/2012: adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale sulla precedente versione della LR sulla VAS

Modifica approvata 
Testo originale
All’allegato A della LR 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a)      al secondo capoverso le parole “commi 2 e” sono sostituite dalla parola “comma”
b)      i punti 4,5,6,7, sono abrogati


l’abrogazione dei punti 4,5,6, e 7 sono il semplice adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 4 luglio 2013  che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale perchè identifica casi di esclusione della verifica di assoggettabilità VAS in base alle sole dimensioni qualitative degli interventi.

Occorre dire che, anche se la sopra citata sentenza della Corte Costituzionale abroga solo i punti 4,5,6,7 del citato allegato, l’intero allegato restante pur non essendo in contrasto immediato con la normativa europea e nazionale in materia di VAS appare comunque ridondante e andrebbe abrogato.
Se correttamente applicata la procedura di VAS (verifica di assoggettabilità compresa) secondo i principi non solo della Direttiva 2001/42 ma anche del DLgs 152/2006 non richiede alcuna particolare specificazione di tipologie di interventi pianificatori per la sua applicabilità automatica. Infatti  le casistiche che restano in vigore nell’allegato A non possono essere esaustive con il rischio di favorire interpretazione restrittive dell’applicabilità della VAS a altre non indicate attualmente nei punti 1,2,3 dell’Allegato A che andrebbe quindi abrogato totalmente secondo il principio affermato dalla Corte di Giustizia: ““la finalità della Direttiva 2001/42 consiste nel garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente, per cui  le disposizioni che delimitano l’ambito di applicazione di tale direttiva, ed in special modo quelle che enunciano le definizioni degli atti ivi previsti, devono essere interpretate in senso ampio. Qualunque eccezione o limitazione a tali disposizioni, conseguentemente, deve essere di stretta accezione.” (Corte di Giustizia UE causa C‑567/10, EU:C:2012:159, punto 37).
Infatti appare  apodittica la affermazione contenuta nella lettera b) comma 3 dell’articolo 3 della LR 32/2012 secondo la quale sono soggetti a verifica di assoggettabilità a VAS i piani o programmi aventi potenziali effetti sull'ambiente nei casi indicati nell'allegato A. Scritta così la norma sembra interpretabile che sono quelli elencati nella parte restante in vigore dell’Allegato A siano a potenziale impatto ambientale cosa che deve essere verificata a prescindere dalla casistica di piano dalla procedura di verifica di assoggettabilità.


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