mercoledì 3 febbraio 2016

Impianto ceneri nel porto di Spezia: cosa fare per contestarlo sul serio!

Sulla questione della autorizzazione all'impianto di deposito e smaltimento delle ceneri c.d. leggere prodotte da centrali termoelettriche o impianti simili, non servono i comunicati, le interrogazioni in consiglio comunale e neppure gli odg generici di protesta. Non servono non perché di per se inutili ma perché insufficienti allo stato attuale della pratica amministrativa che come è noto si è conclusa con il rilascio della autorizzazione ordinaria (vedi QUI) da parte della Provincia della Spezia.
Quindi occorrono altri atti più stringenti da un punto di vista amministrativo, oltre ovviamente la protesta dei cittadini (peraltro non particolarmente accesa), in particolare mi riferisco a:.....

UNA DIFFIDA formale alla Provincia ad annullare in sede di autotutela l’autorizzazione rilasciata all’impianto in quanto non conforme alla vigente normativa che prevede per una installazione come quella in oggetto il rilascio, non di una semplice autorizzazione ordinaria, ma di una autorizzazione integrata ambientale (AIA). Ciò si ricava dal punto 4) lettera a) paragrafo 5.3. dell’allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006, secondo il quale sono soggetti ad AIA gli impianti per rifiuti speciali non pericolosi relativi al trattamento di scorie e ceneri per volumi di 50 tonnellate giorno per al di sotto delle 100.000 tonnellate anno previste dalla installazione autorizzata nel porto di Spezia


UNA RICHIESTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) alla Regione Liguria quale Autorità Competente in materia. L’installazione in oggetto infatti rientra tra quelle soggette a Verifica di VIA ai sensi della lettera z-b) paragrafo 7 allegato IV alla Parte II del DLgs 152/2006 che sottopone a verifica gli impianti che svolgono una delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi elencate nell’allegato C alla Parte IV del DLgs 152/2006 quindi anche la messa in riserva (citata nella autorizzazione della Provincia) che costituisce attività propedeutica alle operazioni di recupero dei rifiuti. La soglia in questo caso è addirittura di 10 tonnellate giorno quindi siamo pienamente dentro l’obbligo di Verifica di VIA.





N.B. La Verifica di VIA dovrà essere svolta nel rispetto del nuovo decreto ministeriale (vedi QUI) che ha stabilito i criteri per svolgere tale procedura da parte delle Regioni. Stabilendo, nel rispetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia, che tutti i criteri dovranno essere valutati per verificare l’applicabilità della VIA ordinaria, quindi non solo quello della soglia di quantità di rifiuti trattati ma anche quello della localizzazione dell’impianto nonché dell’impatto cumulativo con attività esistenti.
Voglio ricordare che siamo in piena area portuale dove attraccano navi container e passeggeri inquinanti oltre ad altri fattori quali il rischio di incidenti compresi gli incendi, il traffico dei viali adiacenti al porto. In particolare il decreto ministeriale definisce l’ambito areale all’interno della quale si devono considerare le attività esistenti come potenzialmente cumulative con il progetto sottoposto a verifica di VIA: 1 km a partire dalla collocazione dell’impianto nuovo. È ovvio che tutto ciò che rientra dentro questa area debba essere valutato come impatto cumulativo con il nuovo impianto e siccome attività impattanti esistono questo comporta una riduzione delle soglie del 50% sulla quantità di rifiuti trattati. Quindi è direi inevitabile che la procedura di Verifica, se svolta, porti ad una VIA ordinaria con la possibilità di chiedere una Inchiesta Pubblica da parte dei cittadini


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