giovedì 18 febbraio 2016

Impianto ceneri nel porto: il ruolo della Autorità Portuale

Continua lo stillicidio di dichiarazioni istituzionali e non sulla vicenda dell’impianto di recupero ceneri da carbone nel porto della Spezia: Molo Garibaldi.

Sul Secolo XIX di oggi il Presidente della Autorità Portuale Lorenzo Forcieri dichiara: “la concessione in fase di rinnovo riguarda solo il cemento”.  
Questa affermazione non convince e assomiglia ad una sorta di rimozione del problema. Problema che esiste ed ha ormai una valenza giuridico amministrativa in quanto la ditta concessionaria ha avuto una specifica autorizzazione ambientale da parte della Provincia ad esercitare la attività di messa in riserva ai fini del recupero delle ceneri da carbone nell’area portuale.

Le domande quindi che la Autorità Portuale deve porsi o che comunque ad essa devono essere rivolte sono le seguenti: .....  


... è possibile rinnovare la concessione attuale rimuovendo completamente la nuova attività di recupero ceneri per ora autorizzata dalla Provincia?
E rimuovendola cosa succederà, la ditta potrà comunque attivare la attività recupero ceneri come fosse una continuazione della esistente attività di deposito cemento?  Oppure ci vorrà una specifica istruttoria e una nuova concessione specifica? Oppure ancora si potrà rinnovare la concessione imponendo però al concessionario che non svolga la attività di recupero ceneri? In questo ultimo caso che succederà della autorizzazione della Provincia? Ancora ma la attività di recupero rifiuti speciali è compatibile con le norme attuative del Piano Regolatore del Porto?

Sono queste le domande che andrebbero rivolte alla Autorità Portuale e ai suoi uffici. Non credo sia utile, da un punto di vista amministrativo (che è quello che conta a questo punto della vicenda), chiedere alla Autorità Portuale supplementi di indagine di tipo ambientale che, come dovrebbe essere noto, sono di competenza della Provincia (AIA o autorizzazione ordinaria rifiuti) e della Regione (VIA) e/o al massimo del Sindaco nella sua qualità di Autorità Sanitaria.

Sugli aspetti relativi alle procedure ambientali ho già trattato in questo post QUI, e ad esso faccio rinvio.

In questo nuovo post vorrei invece chiarire meglio la questione della concessione demaniale in corso di rinnovo.  In particolare nella attesa delle eventuali risposte alle domande suddette da parte della Autorità Portuale cosa dice la normativa in materia di concessioni demaniali di competenza della Autorità?

L’articolo 24 del regolamento attuativo del Codice della Navigazione (vedi QUI) recita: “Art. 24. (Variazioni al contenuto della concessione). La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall’atto o dalla licenza di concessione. Qualsiasi variazione nell’estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l’espletamento della istruttoria
Mi pare chiaro il testo della norma e traducendolo al caso in esame significa che per avviare la attività di recupero ceneri l’attuale concessionario deve presentare una richiesta specifica e non può basarsi su un mero rinnovo automatico della concessione in essere relativa al deposito del cemento che come è noto non è un rifiuto ma una merce a differenza delle ceneri da carbone. D’altronde come afferma l’articolo 19 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione: “(Contenuto dell’atto di concessione). Nell’atto di concessione devono essere indicati: 1) l’ubicazione, l’estensione e i confini del bene oggetto della concessione; 2) lo scopo e la durata della concessione; 3) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione; 4) le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell’esercizio eventualmente consentiti;”  Quindi non può essere rinnovata una concessione per la quale la istanza non corrisponda alla natura delle opere e alle modalità dell’esercizio della stessa, ed in questo caso è indiscutibile che la trasformazione del deposito di cemento in un impianto di trattamento rifiuti secondo la casistica del suddetto articolo 19 richiederà una nuova e specifica istanza di concessione…. Ricordo che nella definizione di trattamento rifiuti rientra anche la preparazione prima dell’effettivo recupero (punto 14  articolo 3 Direttiva 2008/98).

Non solo ma nel caso in esame ai fini del rilascio della concessione la Autorità Portuale dovrà tenere in considerazione due parametri di legge e della giurisprudenza:
1. Il primo  riguarda il comma 6 dell’articolo 18 della legge quadro sui porti (legge 84/1994) secondo il quale per conseguire le concessioni o il loro rinnovo la attività del concessionario deve essere rivolta: “all’incremento dei traffici e alla produttività del porto”[1].
2. Il secondo è, come dire, diretta conseguenza del primo nel senso che per garantire la produttività del porto occorrerà valutare se la nuova attività di recupero rifiuti speciali sia compatibile con la destinazione funzionale che il Piano regolatore del Porto assegna all’area interessata dalla attività di recupero ceneri: il Molo Garibaldi.  Non a caso l’accordo quadro propedeutico alla istanza di rinnovo della concessione per il deposito di cemento cita proprio al punto 9 il Piano Regolatore del Porto in relazione alle attività concessionate nel Molo Garibaldi.

Per cui se dal combinato disposto dei due suddetti parametri può essere messo in discussione l’obiettivo prioritario alla base della concessione: incremento dei traffici e produttività del porto così come disegnati dal piano regolatore del porto, si può anche arrivare alla revoca della concessione o comunque al mancato rinnovo. Occorre infatti distinguere, come insegna la dottrina in materia,  la posizione dell’impresa meramente autorizzata(articolo 16 legge 84/1994) rispetto all’impresa concessionaria (articolo 18 legge 84/1994).  La prima si impegna ad apprestare mezzi e personale adeguati alla realizzazione del programma operativo presentato, ma non è tenuta al conseguimento di un risultato utile per l’economia portuale. Al contrario, il terminalista che, senza giustificato motivo, non raggiunga gli obiettivi del programma di attività, è passibile di revoca del provvedimento.

Non a caso, e per concludere, il Protocollo di Intesa tra la ditta attualmente concessionata per il deposito di cemento e la Autorità Portuale prevede la presentazione da parte della prima di un progetto per la ricollocazione dell’impianto di “sbarco e stoccaggio cemento” al fine di rispettare la destinazione funzionale del Molo Garibaldi alla attività crocieristica avvallata recentemente con l’adeguamento tecnico funzionale del Molo Garibaldi (leggi ampliamento) in sede di VIA e prima ancora di parere di conformità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Su quest’ultimo aspetto (variante o adeguamento tecnico funzionale) io ho manifestato le mie riserve anche giuridico amministrative, ma questo è quanto è stato avvallato dagli enti preposti e quindi deve essere rispettato o in questa città si interpretano le norme e gli atti amministrativi a seconda delle situazioni?
Risulta quindi chiarissimo a mio avviso come la Autorità Portuale abbia tutti gli strumenti giuridico amministrativi per bloccare la prevista attività di recupero rifiuti speciali in piena area portuale, senza bisogno di scomodare competenze di altri Enti i quali peraltro sarebbe bene, che comunque,  la finissero di fare i “pesci in barile” in questa vicenda. 

A meno che l’impianto di recupero ceneri non sia una sorta di attività di compensazione per i costi che il concessionario attuale del deposito di cemento dovrebbe sopportare con lo spostamento dei silos previsto dal Protocollo di Intesa citato. Ma questo non è scritto nel protocollo e tanto meno l’accordo di programma propedeutico al Protocollo ha mai assunto le vesti di un accordo sostitutivo della concessione come previsto dal comma 4 articolo 18 legge 84/1994. D’altronde che non sia così lo dimostra la istanza di concessione presenta dalla ditta concessionaria per il deposito di cemento...... appunto!






[1]Il vincolo di destinazione all’esercizio delle operazioni portuali, secondo le modalità approvate dall’Autorità nel piano di attività presentato dall’impresa, permea il rapporto tra privato e pubblica amministrazione: l’atto di concessione perde il suo autonomo rilievo, rimanendo del tutto condizionato dall’esercizio, dal conseguimento degli obiettivi prefissati e dalla corretta gestione dei profili pubblicistici (sicurezza) inerenti.” (CONS. STATO, VI, sent. 4 ottobre 2002, n. 5259)

Nessun commento:

Posta un commento