Il Decreto Legge 77/2021 (QUI) disciplina le modalità con le quali il Governo
Draghi gestirà la attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di
seguito PNRR). Avanza in modo chiaro un modello decisionale caratterizzato:
1. accentramento principali decisioni nella Presidenza
del Consiglio dei Ministri (vedi Cabina di Regia e relativa Segreteria Tecnica
2. procedura
accelerata per superare dissensi di organi statali e Regioni anche con un
esercizio forzato del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei
Ministri
3. applicazione
delle misure di cui ai precedenti punti 1 e 2 anche al Piano Complementare
(PNC) che prevede finanziamenti
integrativi nazionale per realizzare le opere previste dal PNRR
4. procedura
ultrasemplificata per un elenco di opere pubbliche allegato al Decreto Legge
5. riduzione
ad un termine di soli 30 giorni per lo svolgimento del Dibattito Pubblico per
le opere finanziate dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare al PNRR
Questo modello di governo
per attuare il PNRR e il PNC accentratore è strettamente legato alle parallele
norme di deroga in materia ambientale approvate:
1. con il Governo Conte II
(QUI)
2. ora con il Governo
Draghi, vedi QUI sulla VIA, QUI sugli impianti da fonti rinnovabili e il paesaggio, QUI sull’uso del
combustibile derivato dai rifiuti, QUI sulle reti e infrastrutture di comunicazione
elettronica e QUI sulla Intesa Stato Regioni per le centrali
termoelettriche.
Vediamo specificamente le novità di questa Governance…
LA CABINA DI REGIA
Il Decreto Legge
77/2021 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina
di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i
Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti
in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.
La Cabina di regia
esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione
degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri può
delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attività. La Cabina di
regia in particolare:
a) elabora indirizzi e
linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento
ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la
ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi,
anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di
monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR [NOTA 1],
di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 77/2021;
c) esamina, previa
istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e tematiche e gli
specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia e,
con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale dal Ministro
per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
d) effettua, anche
avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli
interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unità per la
razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 [NOTA 2] l'eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto
dei tempi di attuazione;
e) trasmette alle Camere
con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il
Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le
informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020,
n.178 [NOTA 3],
nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile
a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e
l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
f) aggiorna periodicamente
il Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;
g) trasmette, per il
tramite del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la relazione
periodica di cui alla lettera precedente alla Conferenza unificata, la quale é
costantemente aggiornata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie
circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità
attuative;
h) promuove il
coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le
condizioni, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 ([4]);
i) assicura la
cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il
Tavolo permanente per il Partenariato economico sociale e territoriale di cui
all'articolo 3 [NOTA 5];
l) promuove attività di
informazione e comunicazione coerente con l'articolo 34 del Regolamento (UE)
2021/241 (QUI).
SUPERAMENTO
DEL DISSENSO PER ATTUARE I PROGETTI DEL PNRR
In caso di dissenso, diniego,
opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente,
sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento
rientrante nel PNRR, la Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il
PNRR, ove un meccanismo di superamento del
dissenso non sia già previsto
dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei
ministri, entro i successivi cinque
giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le
conseguenti determinazioni.
Ove il dissenso, diniego,
opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o
della provincia autonoma di Trento o di
Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 [NOTA 6],
anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo
di superamento del dissenso non sia già
previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei
ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i
successivi cinque giorni, di sottoporre
la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da
assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla
data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di
soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento,
il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri
le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
agli articoli 117, quinto comma [NOTA 7], e
120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia.
PIANO
COMPLEMENTARE (PNC)
Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR si applicano anche al Piano Complementare . Il Piano Complementare previsto dal Decreto Legge n° 59 del 2021 (QUI) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
SEMPLIFICAZIONI
PROCEDURALI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE COMPLESSITA' O DI
RILEVANTE IMPATTO
L’articolo 44 del Decreto
Legge 77/2021 prevede una procedura semplificata per un elenco di opere
specifiche contenute nell’allegato IV ([8]) al
Decreto. In particolare questa è la procedura:
1. il progetto di fattibilità tecnica ed economica ([9]) di cui all'articolo 23 del Codice Appalti (QUI) è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione dell’apposito parere.
2. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 45 del Decreto Legge 77/2021, verifica entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnico -economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole.
3. La stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto.
4. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma.
5. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.
6. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del Codice Appalti, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine per conclude la verifica preventiva dell’interesse archeologico è ridotto a quarantacinque giorni dai 60 previsti per le grandi opere infrastrutturali e a rete. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi.
7. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica con lo Studio di Impatto Ambientale é trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della Valutazione di Impatto Ambientale, a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, é escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
8. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (QUI). Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
9. Nel caso di approvazione del progetto in conferenza dei servizi a maggioranza di posizioni prevalenti e di dissenso da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini non è più possibile fare opposizione in Consiglio dei Ministri ma deciderà Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
10. il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di 15 giorni entro i quali il Comitato esprime la propria posizione su integrazioni tecnico economiche al progetto o dalla scadenza dei 20 giorni entro i quali si pronuncia l’autorità competente che ha rilasciato il provvedimento di VIA, trasmette alla Segreteria tecnica della Cabina di Regia una relazione recante l'illustrazione degli esiti della conferenza dei servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale Complementare .
11. La Segreteria tecnica della Cabina di regia propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione del Comitato Speciale, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
12. In deroga all'articolo 27 del Codice Appalti, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del Codice accerta altresì l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite ai sensi della concertazione ai sensi due suddetti punti 10 e 11 ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo direttamente.
MODIFICHE
ALLA DISCIPLINA DEL DIBATTITO PUBBLICO
L’articolo 46 del Decreto
Legge 77/2021 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, possono essere
individuate, in relazione agli interventi ex allegato IV al Decreto Legge
77/2021, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR
e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a
dibattito pubblico inferiori a quelle
previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 maggio 2018, n. 76 (QUI).
In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di trenta giorni (4 mesi era il termine ordinario) e tutti i termini previsti dal decreto n. 76 del 2018, sono ridotti della metà.
Nei casi di obbligatorietà
del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo
procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione
del parere di competenza.
Gli esiti del dibattito
pubblico e le osservazioni raccolte sono valutati nella conferenza di
servizi
In caso di inosservanza da
parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del dibattito
pubblico, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico (articolo 4
Decreto 76/2018) esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi.
[NOTA 1] compiti di coordinamento operativo, monitoraggio,
rendicontazione e controllo del PNRR
[NOTA 2] L'Unità svolge
i seguenti compiti: a) individua, sulla
base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2,
gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli
investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle
rispettive misure attuative e propone rimedi; b) coordina, anche sulla base
delle verifiche d'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di
proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa
vigente e dalle relative misure attuative, al fine garantire
maggiore coerenza ed efficacia della normazione; c) cura
l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della
razionalizzazione e revisione normativa; d) promuove e potenzia iniziative di
sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture
istituite in Paesi stranieri, europei ed
extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche
di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello
internazionale; e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa
formulate da soggetti pubblici e privati.
[NOTA 3] Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al
2027, anche sulla base dei dati
di cui al comma 1044, il Consiglio
dei ministri approva e
trasmette alle Camere
una relazione predisposta
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti
dal Ministero dell'economia e
delle finanze -
Dipartimento della
Ragioneria generale dello
Stato, nella quale
sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del
programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti.
La relazione indica,
altresi', le eventuali misure
necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore
efficacia degli stessi rispetto
agli obiettivi perseguiti.
[NOTA 4] In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNNR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.
[NOTA 5]
Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le
questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente può segnalare
collaborativamente alla Cabina di regia
di cui all'articolo 2 e al
Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 ogni
profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di
favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere
attuazione degli interventi.
[NOTA 6] a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni; b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia; d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto della tempistica programmata ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi; e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12; f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44.
[NOTA 7] Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
[NOTA 8] 1) Realizzazione asse ferroviario
Palermo-Catania-Messina; 2) Potenziamento
linea ferroviaria Verona -
Brennero (opere di adduzione); 3) Realizzazione della linea ferroviaria
Salerno-Reggio Calabria; 4) Realizzazione
della linea ferroviaria
Battipaglia-Potenza-Taranto; 5)
Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; 6) Potenziamento della
linea ferroviaria Orte-Falconara; 7)
Realizzazione delle opere
di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania); 8)
Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del
Peschiera (Lazio); 9) Interventi di
potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto
Adriagateway); 10) Realizzazione della
Diga foranea di Genova.
[NOTA 9] Il progetto di
fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che
presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in
relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per
i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo
35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21,
comma 3, nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito
pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di
idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità é preceduto dal
documento di fattibilità delle alternative
progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei
contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo.
Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
anche per lavori
pubblici di importo inferiore alla soglia
di cui all'articolo
35. Nel progetto
di fattibilità tecnica ed
economica, il progettista
sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale,
tutte le indagini
e gli studi necessari per la definizione degli
aspetti di cui al comma 1, nonche' gli elaborati grafici
per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali
e tecnologiche dei lavori da
realizzare e le relative stime economiche,
secondo le modalità previste nel
regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile
suddivisione in lotti funzionali. Il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve consentire, ove necessario,
l'avvio della procedura espropriativa
Grazie per l'eccellente lavoro! Mi pare che quanto prevede l'art. 9 della Costituzione non sia nelle priorità del Governo ...
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