lunedì 5 luglio 2021

Il Decreto legge semplificazioni estende l'uso del Combustibile Derivato dai Rifiuti

Nuova norma che favorisce l'estensione dell'uso del Combustibile Solido Secondario (CSS) in impianti ulteriori a cementifici e centrali termoelettriche sopra i 50MW. 

La norma è stata introdotta dal Decreto Legge 77/2021 con l'articolo 35 intitolato misure di semplificazione per la promozione della economia circolare. Cosa abbia di economia circolare un materiale che è di fatto un rifiuto e che solo grazie ad una normativa precedente è stato, declassificato a combustibile per definizione normativa ma rifiuto resta.  


Secondo il comma 2 articolo 35 del Decreto Legge 77/2021  gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile, conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22 [NOTA 1], in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 [NOTA 2], che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi delle procedure di VIA ma anche di AIA (vedi definizione lettera l-bis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 - [NOTA 3]) e della disciplina della Autorizzazione Unica Ambientale (vedi definizione ex lettera g) comma 1 articolo 2 DPR 59/2013 - [NOTA 4]). Peraltro questo era già previsto dal Decreto 22/2013, occorre ricordare infatti che questo Decreto prevede che i cementifici e le centrali termoelettriche in cui può bruciare il CSS e che siano in possesso di autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA), rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente Decreto (29/3/2013), possono utilizzare il CSS previa comunicazione da trasmettere  da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS. 


ESTENSIONE USO CSS A NUOVE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

Intanto qui occorre una precisazione: il Decreto 22/2013, che come già scritto sopra è quello che stabilisce le condizioni per considerare il CSS non rifiuto, comunque prevede che il CSS sia bruciabile solo nei cementifici e centrali termolettriche sopra i 50 MW (vedi comma 1 articolo 13 Decreto 22/2013) entrambi assoggettati ad AIA. Ora se si fa riferimento anche alla definizione di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale vuol dire che si estende ex lege la possibilità di bruciare il CSS anche negli impianti minori nei quali si svolga una attività di recupero rifiuti, il tutto in palese contrasto con il Decreto 22/2013.

A conferma di questa interpretazione il comma 2 articolo 35 Decreto Legge 77/2021 afferma ulteriormente che l’introduzione del CSS non costituisce variante sostanziale anche ai sensi del comma 19 [NOTA 5] articolo 208 che disciplina le autorizzazioni di impianti di rifiuti non soggetti ad AIA.

 

Sempre il comma 2 articolo 35 del Decreto Legge 77/2021 nell’ultimo periodo afferma che non essendo necessaria una nuova autorizzazione nel caso che l’arrivo del CSS non venga considerato modifica o variante sostanziale, è richiesta solo la comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorità competente. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. Mentre il Decreto 22/2013 prevedeva che la comunicazione sia inviata almeno 60 giorni prima dell’utilizzo del CSS nell’impianto, ora la nuova norma il termine è ridotto a 45 giorni, quindi si riduce il termine per svolgere la verifica da parte dell’autorità competente sempre in contrasto con il Decreto 22/2013.

 

Infine, conclude il comma 2 articolo 35 del Decreto Legge 77/2021, l'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.



[NOTA 1] Per un commento a questo Decreto vedi a questo link  https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2014/11/il-combustibili-da-rifiuti-non-e-piu.html

[NOTA 2] Operazioni di recupero come utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

[NOTA 3] modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del  funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,   secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività  per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, é sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa

[NOTA 4] modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica  ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

[NOTA 5] 19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di  varianti  sostanziali  in  corso  d'opera  o  di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata. 


 

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