lunedì 8 marzo 2021

Rifiuti organici in Liguria come in altre Regioni: non è la legge a volere i megabiodigestori ma gli incentivi a pioggia

Il dibattito che si è svolto all’Ecoforum di Legambiente (questa mattina) ha fatto emergere ancora una volta come sulla vicenda biodigestori in Liguria ( ma per molti aspetti anche in altre Regioni) ci siano troppe questioni rimosse mentre continua ad essere al centro solo il mantra “bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti organici con i biodigestori per ogni provincia”. Si tratta di affermazione astratta che non tiene conto:

1. di quanto succede nei territori in Liguria (ma anche in altre Regioni);

2. di cosa dice la legge;

3. di cosa ci sia dietro nella realtà a questo proliferare di progetti di biodigestori per dimensioni che con la chiusura del ciclo dei rifiuti non c’entrano nulla.

Vediamo perché:

 

Nella riunione dell’Ecoforum si è affermato che la raccolta differenziata in Liguria abbia percentuali basse (rispetto agli obblighi di legge) per colpa della Provincia di Genova. Su questo dato non ci sono dubbi. Ma il dato numerico non può comportare alcun automatismo sulla scelta delle tecnologie impiantistiche tanto meno nel campo dei trattamento dei rifiuti organici.

 

LA PRIMA QUESTIONE RIMOSSA  è che, in Liguria, mentre di disquisisce sulla mancanza di impianti : un biodigestore c’è già in funzione (Cairo Montenotte) e un altro è stato autorizzato senza contestazioni (Taggia). Solo questi due progetti coprirebbero quasi del tutto il fabbisogno impiantistico regionale. Se poi realizzassero gli altri previsti dalla pianificazione (Vado e Scarpino  Genova) o fuori dalla pianificazione (Vezzano Ligure a Spezia) si arriverebbe ad avere una capacità doppia del fabbisogno regionale.  Faccio notare che lo stesso meccanismo si sta sviluppando anche in altre Regioni: clamoroso in questo senso il caso delle Marche.

 

 

LA SECONDA QUESTIONE RIMOSSA  è che la legge (in particolare il testo unico ambientale) mette sullo stesso piano gli impianti aerobici ed anaerobici. Quindi la scelta degli impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti dovrebbe essere frutto di una corretta pianificazione accompagnata da una Valutazione Ambientale Strategica fondata su veri scenari alternativi di sito e di tecnologia. Infatti recita l’articolo 182-ter del DLgs 152/2006 (rifiuti organici): “1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e  Province  autonome  di Trento e Bolzano favoriscono, nell'ambito delle  risorse  previste a legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un  elevato livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita  che  soddisfi  pertinenti  standard  di   elevata qualità'. La lettera della legge è chiara compostaggio aerobico ed anaerobico sono messi sullo stesso piano mentre oggi assistiamo ad un indirizzo unidirezionale di chiusura del ciclo della gestione dei rifiuti organici solo verso i biodigestori a prescindere da situazioni specifiche, e da scenari alternativi di tecnologia fondate su corrette analisi costi benefici ( mi riferisco anche agli investimenti spropositati per questi megaimpianti). Invece dovrebbe essere la pianificazione a decidere le tecnologie  più adatte attraverso valutazioni per scenari tipiche della Valutazione Ambientale Strategica.


 

LA TERZA QUESTIONE RIMOSSA  è che chi vuole realizzare i biodigestori afferma che per economie di scala devono avere capacità sempre tra le 60.000 e le 90.000 ton/anno. Questo fa saltare tutti i discorsi tipo “ci vuole un biodigestore per provincia”, perché con le dimensioni previste per i vari progetti liguri per farlo funzionare dovranno per forza (non per necessità di chiusura del ciclo) far venire rifiuti da fuori provincia e/o da fuori Regione . Il vero obiettivo che avanza è avere più biodigestori possibili per portare a casa i milioni di euro di incentivi sul biometano oltre ai soldi dell’avvenuto smaltimento.  

In realtà, come abbiamo visto sopra dall’articolo 182-ter DLgs152/2006, il parametro fondamentale ex lege per valutare le corrette scelte di gestione dei rifiuti organici è il principio di diritto comunitario sull’elevato livello di protezione dell’ambiente (comma 2 articolo 191 Trattato funzionamento istituzioni unione europea) , non di certo la produzione di biometano tanto meno se incentivato a pioggia con un doppio sistema: per dieci anni dalla realizzazione delll’impianto e per tutta la durate dell’impianto (QUI)

 

 

LA QUARTA QUESTIONE RIMOSSA è che il territorio, nel caso spezzino, ha una discreta raccolta differenziata ma allo stesso tempo ha una tariffa rifiuti più alta. Della serie ci becchiamo gli organici e l’indifferenziato della provincia di Genova e paghiamo di più. In cambio manderemo i residui non trattabili alla discarica di Scarpino: una magra consolazione!

 


CONCLUDENDO...

Alla luce di quanto sopra penso che chiunque, ambientalisti compresi, prima di definire il numero di biodigestori necessari e addirittura dove farli dovrebbero valutare bene le sopra esposte 4 rimozioni. Pianificare le scelte ambientali non è come giocare a monopoli o con il pallottoliere!

 

 











 

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