martedì 2 marzo 2021

Zona logistica semplificata per il porto di Spezia, la transizione ecologica? Non pervenuta

Tutti (da destra a sinistra) all'inseguimento della zona logistica semplificata (ZLS) per il porto di Spezia. Le questioni ambientali del porto di Spezia invece per ora stanno nei cassetti nonostante le novità provenienti dal Tribunale


 COSA È LA ZLS

L’istituzione delle  Zone economiche speciali (ZES) nelle regioni del Nord Italia è resa possibile con la modifica introdotta dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019, alla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 dei commi 61, 62, 63, 64, e 65 dell’articolo 1, relativi alle modalità di istituzione della Zona Logistica Semplificata. La modifica normativa intende consentire alle ZLS  di fruire del credito di imposta per gli investimenti produttivi, nei limiti delle deroghe previste dal Trattato UE per gli aiuti di Stato all’articolo 107, comma 3, lettera c). Questa modifica sostanzialmente equipara i benefici e le caratteristiche della Zona Logistica Semplificata (ZLS) a quanto previsto per la Zona Economica Speciale (ZES), istituita dal decreto legge n. 91 del 20 giugno 2017, convertito con Legge n. 123 del 3 agosto 2017, agli articoli 4 e 5.


 

ZLS E LA TRANSIZIONE ECOLOGICA?

Nessuno degli entusiasti sostenitori della ZLS che nei giorni scorsi si sia pronunciato sulla decisione del tribunale di spezzino (QUI) di chiedere la prosecuzione dell'inchiesta penale sul rumore del porto per comportamento omissivo delle autorità competenti. Comportamento omissivo che tradotto significa: indagate se le istituzioni competenti (Autorità di Sistema Portuale, Comune, Regione) si sono occupati quasi esclusivamente dello sviluppo del porto e quasi nulla della salute dei cittadini  messa a rischio dalle emissioni inquinanti della attività portuale svolta a poche decine di metri in linea d’aria dalle residenze di migliaia di spezzini.

In pieno delirio parolaio da Green Deal si festeggia la zona logistica semplificata che porterà accelerazioni negli interventi portuali senza alcun parametro ambientale da rispettare specifico (non previsto dalla legge che disciplina le ZLS)

La cosa ulteriormente grave è che i fans della ZLS non solo hanno rimosso la decisione del GIP del Tribunale sopra riportata ma neppure hanno pensato di chiedere che il Piano di sviluppo strategico previsto dalla procedura di istituzione della ZLS venga integrato con il Piano della Transizione Ecologica (PTE) questo nonostante il recente decreto legge (QUI) che istituisce oltre al Ministero Della Transizione Ecologica anche il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile nonché il Comitato interministeriale per la transizione ecologica  che ha il compito di coordinare le politiche dei diversi Ministeri nella attuazione del PTE compresi quelli che si occupano di portualità ovviamente come quello delle Infrastrutture.

In realtà per ora la ZLS servirà come afferma un documento (QUI) di Confindustria a ridurre  di un terzo i tempi dei procedimenti amministrativi per ottenere più velocemente:

- Concessioni edilizie;

- Permessi a costruire;

- Concessioni demaniali;

- Autorizzazioni paesaggistiche;

- Autorizzazione unica ambientale;

- Autorizzazione integrata ambientale;

- Valutazione di impatto ambientale;

- Valutazione ambientale strategica.

Peraltro una semplificazione la avevano già approvata recentissimamente “zitti zitti quatti quatti”:

1. L’articolo 48 della legge 120/2020 modifica l’articolo 5 della legge 84/1994 introduce un silenzio assenso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che prima non c’era e soprattutto si taglia fuori l’organo istituzionale Regione visto che l’approvazione non c’è più ma resta l’adozione in Comitato Portuale.  Ovviamente nessun riferimento alle linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulle modalità di approvazione e modifica dei Piani Regolatori di sistema portuale (QUI).

2.  L’articolo 48-quater della legge 120/2020 prevede che qualora in una Regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la Regione é autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti.


D’altronde a Spezia che gli frega alla Autorità di Sistema Portuale al Comune e alla Regione della VAS dei Piani e Programmi, neppure lo aggiornano il Piano Regolatore di Sistema Portuale. Il PRSP va bene nella versione 2006 del PRP  ovviamente continuando a non rispettare le prescrizioni a suo tempo approvate dal Ministero dell’Ambiente (QUI).

 

Insomma parafrasando un vecchio e non dimenticato ambientalista scientifico (Professore Enzo Tiezzi):  i tempi storici dell’economia vanno affrettati quelli biologici… possono aspettare! 

 

 

 

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