giovedì 11 marzo 2021

Progetto palazzoni Parco Maggiolina a Spezia gli atti da non pubblicare e la rimozione della normativa sulla VAS

Secondo l’assessore all’Urbanistica del Comune di Spezia lo studio sulle criticità idrauliche dal quale sono emerse problematiche anche per il progetto dei palazzoni nella zona del Parco urbano della Maggiolina, non doveva essere reso pubblico perché esiste con la società che lo ha redatto una clausola di riservatezza e inoltre era ancora incompleto.

Non entro qui nel merito dello studio in quanto il progetto in questione ora andrà a VAS ordinaria e li sarà la sede per valutare il livello di rischio idraulico della zona interessata al fine di esprimere un parere motivato al progetto urbanistico in questione.

Voglio invece valutare l’attendibilità giuridica di quanto affermato dall’assessore.

 

LE QUESTIONI DELLA NON PUBBLICABILITÀ DELLO STUDIO PER CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E PERCHÉ NON ANCORA COMPLETATO

 

Prima questione: l’Assessore afferma che lo studio non andava reso pubblico per una clausola di riservatezza.

 

Ora salvo che la riservatezza tratti di quanto previsto dal paragrafo 2 articolo 4 Direttiva 2003/4/CEE questa non può prevalere sul diritto alla informazione ambientale. Vedi quali sono le clausole di riservatezza di detto paragrafo 2:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto; b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare; d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale; e) ai diritti di proprietà intellettuale; f) alla riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona fisica qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario; g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. “.

Come si vede in nessuna delle eccezioni ex lege la riservatezza, come intesa dall'Assessore, interviene il caso in esame.

 

L’altro argomento usato dall’Assessore per dichiarare la non pubblicabilità dello studio in questione è che questo era incompleto.

Qui interviene il paragrafo 1 dell’articolo della Direttiva 2003/4/CEE:

1. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta nei seguenti casi: …

d) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti;

e) se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione.”

Ma aggiunge l’ultimo capoverso di detto paragrafo 1: “Qualora una richiesta venga respinta sulla base del fatto che riguarda materiale in corso di completamento, l'autorità pubblica riporta il nome dell'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale sarà pronto”.

Una domanda: il Comune ha chiarito pubblicamente quanto previsto da questo capoverso? Non mi risulta anzi ne ha parlato ora solo perché lo studio è stato reso pubblico con apposita richiesta di una associazione. 

 

Seconda questione: l’Assessore afferma che lo studio non era pubblicabile perché incompleto

Ma cosa si intende per “documento incompleto”? La Corte di Giustizia con una recentissima sentenza (sentenza 20 gennaio 2021 causa C-619/19QUI) ha chiarito che l’eccezione di non pubblicare gli atti incompleti o le comunicazioni interne: “può applicarsi solo nel periodo in cui la tutela dell’informazione richiesta è giustificata”. Ora risulta con estrema chiarezza che nel caso dello studio in questione i contenuti dello stesso incidevano sul progetto urbanistico nella zona del Parco Urbano della Maggiolina  e che questo progetto era ed è oggetto di un procedimento di adozione/approvazione e di verifica di assoggettabilità a VAS. È quindi indiscutibile che la non pubblicazione dello studio non era giustificata neppure secondo le eccezioni sui documenti incompleti ex Direttiva 2003/4/CEE in quanto con un procedimento aperto tutte le informazioni necessarie ad un corretto svolgimento della Verifica di Assoggettabilità a VAS andavano prese in considerazione e soprattutto rese pubbliche sia dalla delibera di adozione e dal relativo Rapporto Ambientale Preliminare.  Infatti il paragrafo 2 articolo 6 della Convenzione di Aarhus (madre della Direttiva 2003/4/CEE) afferma che “Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente.”. Non solo ma l’articolo 7 di detta Convenzione afferma che il pubblico deve partecipare alla elaborazione dei piani a rilevanza ambientale ! Ma per partecipare efficacemente bisogna conoscere avere tutte le informazioni necessarie per fare proprie valutazioni.

Peraltro il Consiglio di Stato (sentenza n. 3856 del 2016  - QUI)  recentemente ha ulteriormente chiarito che “non si giustificherebbe in alcun modo un’esclusione fondata sul fatto che l’informazione non si sia ancora tradotta nell’adozione di provvedimenti amministrativi conclusivi di specifici provvedimenti. Depone infatti in senso contrario a tale prospettazione l’amplissima nozione di <<informazione ambientale>> di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del richiamato decreto legislativo, il quale delinea una nozione amplissima, che certamente non può essere ricondotta al limitato ambito dei (soli) provvedimenti amministrativi conclusivi“.

Insomma le argomentazioni dell’Assessore non reggono ad una lettura delle normativa sull’accesso alle informazioni ambientali ma anche a quella sull’accesso in generale per non parlare della giurisprudenza.

 

Ma c'è di più...  

LA QUESTIONE DELLA NECESSARIA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLO STUDIO ALL’INTERNO DEL PROCEDIMENTO IN CORSO PER IL PROGETTO URBANISTICO IN OGGETTO

Volendo prescindere dalla questione della pubblicabilità dello studio in questione, secondo l’analisi normativa e giurisprudenziale svolta sopra, i contenuti dello studio almeno per la parte che riguarda il progetto urbanistico limitrofo al Parco urbano della Maggiolina andavano e vanno comunque presi in considerazione nel procedimento di valutazione – adozione – approvazione in corso.  

Se noi andiamo a vedere i criteri in base ai quali deve essere valuta la applicabilità o meno della VAS ordinaria la legge chiarisce come gli aspetti oggetto dello studio in questione debbano essere presi in considerazione dalla documentazione presentata dalla Autorità Proponente (del Progetto Urbanistico avente natura di atto di pianificazione) e valutati dalla Autorità Competente (di VAS), vale a dire il Comune di Spezia sia pure con uffici diversi (di Piano e di VAS)

Infatti l’allegato I alla Parte II del DLgs 152/2006 ( Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12) afferma che occorre verificare:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali”.

Non solo ma secondo la DGR 223/2014 della Liguria sugli indirizzi applicativi della VAS: devono essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità i Piani che interessano aree inondabili. Aggiunge tale DGR che per valutare la necessità di applicare la VAS ordinaria ai piani/varianti che interessano aree inondabili: è significativo un incremento di carico insediativo all’interno di tali aree, comunque lo si ottenga (nuova edificazione, ristrutturazione edilizia, incremento volumetrico, cambio di destinazioni d’uso, etc.).

D’altronde, studio da pubblicare o meno, nel Progetto Urbanistico in questione allegato alla  Delibera del Consiglio Comunale si afferma testualmente a pagina 17: “Preme precisare tuttavia che gran parte dell’area di interesse risulta sovente oggetto di fenomeni di allagamento dovuti ad un carente sistema di smaltimento delle acque meteoriche e soprattutto per la presenza di aree complessivamente depresse rispetto ai settori circostanti”.

Ora se l’Amministrazione Comunale ha in mano uno studio che dimostra e accentua la criticità di rischio di inondabilità a prescindere dal Piano di Bacino, non deve valutare questo elemento di conoscenza dentro il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS e ora di VAS ordinaria?  Siccome lo studio complessivo è incompleto questi elementi di conoscenza relativi al Progetto Urbanistico specifico non devono essere utilizzati? Li teniamo dentro un cassetto fino alla fine del complemento dello studio che non si sa neppure quando arriverà? Stiamo scherzando?  

Peraltro lo studio in questione è addirittura citato nel Parere della Autorità di Bacino all’interno del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS che così conclude: “Alla luce di quanto sopra evidenziato, per quanto riguarda gli aspetti idraulici, emergono alcune potenziali significative criticità che interessano l’area in esame, in parte già evidenziate anche dalla stessa documentazione tecnica trasmessa ma, soprattutto, derivanti dagli esiti preliminari dei nuovi studi di approfondimento idraulico locale recentemente condotti da parte della società Hydrodata per conto del Comune, che potrebbero, se confermate e recepite dalla pianificazione di bacino, condizionare la stessa fattibilità delle previsioni edificatorie insistenti sull’area”.

Per me se questa documentazione non venisse utilizzata nel proseguo del procedimento sul progetto urbanistico in questione potrebbe prefigurarsi un comportamento omissivo della Amministrazione Comunale, mi auguro che non sia così nell’interesse di tutti ma soprattutto della buona pianificazione territoriale. Ma soprattutto se fossi un amministratore del Comune spezzino io sarei preoccupato dei rischi paventati dallo studio richiamati dal Parere della Autorità di Bacino altro che nascondersi dietro le “clausole di riservatezza”. Ma per favore …

 

 

 

 

 

 

 


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