giovedì 3 dicembre 2020

Diritto alla salute e al risarcimento da danno ambientale: va tutelato anche se l'attività inquinante è autorizzata

Sentenza della Cassazione n°8092 del 23 aprile 2020 [NOTA 1] relativa al  conflitto fra il diritto delle società ricorrenti all'esercizio dell'impresa autorizzata dalla pubblica amministrazione e quello dei controricorrenti alla salute e al rispetto del limite di tollerabilità delle immissioni nella loro proprietà.  Secondo la Cassazione non può che prevalere quest'ultimo.

 

COMPETENZA GIUDICE ORDINARIO NELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNO DI PRIVATI VERSO LA P.A.
La nuova sentenza richiama prima di tutto la precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 23735 dell'8 giugno 2006 [NOTA 2] con la quale la Cassazione ha ritenuto che il diritto fondamentale alla salute, proclamato dall'art. 32 Cost., opera nelle relazioni private e limita l'esercizio dei pubblici poteri nel senso che esso è sovrastante all'amministrazione la quale non ha alcun potere, neppure per motivi di interesse pubblico, non solo di affievolirlo, ma neanche di pregiudicarlo di fatto e indirettamente. Pertanto, nelle controversie che hanno per oggetto la tutela del diritto alla salute non vale il richiamo alla posizione di preminenza della funzione della pubblica amministrazione, la quale è priva di qualunque potere di affievolimento di un diritto soggettivo valutato come fondamentale e assoluto dall'ordinamento. Ne deriva, secondo la citata sentenza, che la domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della pubblica amministrazione o dei suoi concessionari, per conseguire il risarcimento dei danni alla salute, è devoluta al giudice ordinario.

Il DLgs. n. 152 del 2006, art. 310, nel prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di danno ambientale, si riferisce alla sola ipotesi in cui i provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'Ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale siano impugnati dai soggetti portatori di un interesse alla tutela ambientale indicati dal precedente art. 309 , vale a dire oltre alla Pubblica Amministrazione anche i  titolari di interessi in senso diffuso alla tutale ambientale come associazioni ambientaliste riconosciute e persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino prevista dalla Parte VI del DLgs 152/2006 (tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente).

Rimane invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui l'azione sia promossa da soggetti a cui il fatto produttivo del danno ambientale abbia recato un danno personale alla salute o alla proprietà secondo quanto previsto del DLgs. n. 152 del 2006, art. 313, comma 7.


IL DIRITTO ALL’AMBIENTE SALUBRE NON PUÒ ESSERE SUPERATO DALL’INTERESSE DELLA AZIENDA CHE È CONFORME ALLA AUTORIZZAZIONE

Né questo sistema di attribuzione della giurisdizione viene ad alterarsi se l'attività di impresa che si presenti nociva o intollerabile per i terzi sia comunque conforme ai provvedimenti autorizzativi della pubblica amministrazione perché, come si è detto, la pubblica amministrazione non ha un rapporto di supremazia nei confronti dei soggetti terzi rispetto all'attività soggetta alla sua autorizzazione e controllo e non può pertanto ledere né affievolire con i suoi provvedimenti diritti soggettivi fondamentali come il diritto alla salute o diritti reali come quello di proprietà, la cui tutela dalle immissioni è già bilanciata rispetto al diritto di utilizzazione delle proprietà confinanti sulla base del parametro della tollerabilità. È  erroneo pertanto distinguere, ai fini del riparto di giurisdizione, l'ipotesi in cui la nocività o intollerabilità derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi, che rendono possibile l'esercizio della attività, dalla ipotesi in cui, al contrario, l'esercizio dell'attività sia in concreto conforme ai provvedimenti amministrativi che la legittimano e regolano. Nel primo caso il Giudice ordinario sarà tenuto a sanzionare, inibendola o riportandola alla conformità, l'attività rivelatisi nociva perché non conforme alla regolazione amministrativa, nel secondo caso dovrà disapplicare quest'ultima e imporre la cessazione o l'adeguamento dell'attività in modo da eliminare le conseguenze nocive o intollerabili in danno dei terzi.



[NOTA 1]  https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-civile-sez-unite-23-aprile-2020-ordinanza-n-8092/

[NOTA 2] http://www.ambientediritto.it/sentenze/2006/Cassazione/Cassazione%202006%20n.23735.htm

 



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