1. dello strumento di pianificazione:
Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) del PUO
2. del progetto che lo contiene: Valutazione di
Impatto Ambientale (di seguito VIA).
Non credo che la Amministrazione Comunale apprezzerà quanto scrivo di seguito ma è bene che qualcuno illustri criticamente come si impostano le decisioni in questo territorio se non altro per dimostrare che non siamo tutti cechi, sordi e muti..
LA QUESTIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS PRIMA DELLA ADOZIONE
DEL PUO
Al
di la che il PUO debba o meno essere assoggettato a VAS ordinaria comunque il
Consiglio Comunale ha adottato il PUO prima di concludere la verifica di
assoggettabilità a VAS. Questo a mio avviso appare in contrasto con il comma 4 articolo 12 del testo unico ambientale
che recita: "4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente,
tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione
di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o
escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13
a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.". Quindi
l’adozione del Piano in termini urbanistici deve avvenire successivamente alle
conclusioni della verifica di assoggettabilità a VAS.
E'
vero che la legge ligure sulla VAS parla di adozione e successiva verifica di
assoggettabilità ma questo è in palese contrasto con il testo unico ambientale
di cui sopra. D'altronde è ovvio che sia così considerato che il piano adottato
dopo la verifica di assoggettabilità potrebbe cambiare considerato che la
verifica anche si concludesse senza inviare a VAS ordinaria potrebbe comunque
contenere prescrizioni significative. Facendo la verifica dopo l'adozione, si
impedisce al pubblico ma soprattutto al consiglio comunale di intervenire sul
merito delle prescrizioni già in fase di adozione. È indiscutibile che
vista la diversa efficacia anche in termini di diritti di terzi della adozione
rispetto alla approvazione finale sia fondamentale discutere prima della
adozione le eventuali prescrizioni che emergeranno dalla verifica di
assoggettabilità nel caso in cui questa si concludesse senza avviare la VAS
ordinaria.
CONDIZIONI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS CON L’AVVIO
DELLA VAS ORDINARIA AL PUO IN QUESTIONE
Riguardo alla possibilità di andare a VAS ordinaria se noi guardiamo i
criteri per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità questi tra
l'altro prevedono che rilevano:
1. gli
impatti cumulativi con attività esistenti (l'area è già ora fortemente
penalizzata in termini ambientali)
2. valore
e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
2.1.
delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
2.2. impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello
nazionale, comunitario o internazionale.
L'ultimo Parere della
Soprintendenza dello scorso 8 ottobre pur facendo in parte marcia indietro sui
vincoli storico architettonici dell'edificato esistente da abbattere conferma
invece i vincoli paesaggistici e richiede comunque ulteriori approfondimenti
progettuali in coerenza con il precedente parere in sede di procedimento di
verifica di assoggettabilità a VAS dove si affermava: "in conclusione
si rappresenta che sulla base di quanto evidenziato all’attuale livello di
approfondimento le previsioni di trasformazione contenute nel piano presentano
molteplici criticità che dovranno essere analizzate al fine di sviluppare una
soluzione progettuale adeguata alle necessitò di tutela culturale e
paesaggistica dei luoghi".
Anche se questi
approfondimenti richiesti dalla Soprintendenza fossero ora recepiti il modo
migliore per valutarli resta la VAS ordinaria.
Peraltro questa ultima
servirebbe anche per analizzare la questione degli impatti cumulativi non
trattata ovviamente dalla Soprintendenza.
LA QUESTIONE DELLA
APPLICABILITÀ DELLA VIA
Criterio delle aree sensibili e la riduzione delle soglie di dimensione del progetto per applicare la verifica di assoggettabilità a VIA
Nel PUO allegato alla
proposta di delibera da discutere nel Consiglio Comunale si afferma: “il
progetto ricade all’interno del punto 7a) “progetti di sviluppo di zone
industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari”
che per effetto del DM 30 marzo 2015 in aree costiere (300 mt. dalla linea di
costa) è ridotto a 20 ettari. L’area interessata è un’area produttiva pre
esistente (stabilimento militare per la produzione di tritolo) che rimane
produttiva anche nella destinazione d’uso prevista dal PUO, dal PUC e da tutte
le pianificazioni sovra ordinate. Pertanto, essendo interessata dall’intervento
in oggetto un’area inferiore a 10 ettari, il presente PUO non deve ritenersi
soggetto alla verifica di assoggettibilità a Valutazione di Impatto Ambientale
“
In realtà visto che si
cita il DM del 2015 occorre ricordare che la riduzione della soglia
quantitativa è finalizzata non a ridurre la possibilità di applicare la VIA ma
esattamente il contrario. Nel senso che se il progetto rientra in una delle
aree sensibili (vedi in questo caso punto 4.32. zone costiere: “Per zone
costiere si intendono «i territori costieri compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
terreni elevati sul mare [art. 142, comma 1, lettere a) del Codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004”, si riduce
la soglia dimensionale dell’area che fa scattare l’applicazione della verifica
di assoggettabilità.
Non solo ma occorre
ricordare che gli uffici regionali (vedi pagina 43 del Rapporto Preliminare per
la verifica di assoggettabilità) sostengono
la necessità di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a
Via: “… riferendo il progetto al punto 7b) <<progetti di riassetto o
sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano
superfici superiori a 10 ettari>> dell’allegato IV del D.Lgs 152/2006 che
per effetto del DM 30 marzo 2015 in aree costiere (300 mt. dalla linea di
costa) è ridotto a 5 ettari.”
Le Linee Guida allegato al Decreto del 2015 ai punti dal 4.3.1. al 4.3.8 specificano meglio con relativi riferimenti normativi le aree da considerare comunque sensibili all’interno delle 8 categorie generali ai fini del criterio di localizzazione per la applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA e della preventiva riduzione di soglia. Inoltre i suddetti punti delle Linee Guida specificano anche le categorie di opere dell’allegato IV alle quali il criterio delle aree sensibili non è applicabile.
In particolare relativamente alle aree sensibili definite al punto 4.3.2. le riduzioni di soglia ivi previsti si applicano a tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli riportati ai punti:
1.b), limitatamente agli interventi di iniziale forestazione;
1.e): impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari;
3.h): cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;
8.h): recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari
Quindi non sono esclusi i
progetti di cui al punto 7a) citato dal PUO.
Il criterio
dell’impatto cumulativo
Morale il progetto va a
verifica di assoggettabilità e visto che nella zona ci sono attività inquinanti
(basti pensare ai cantieri navali esistenti, il porto, e almeno per ora il
pontile di attracco delle navi carboniere per la centrale enel, per non parlare
del traffico stradale di V.le San Bartolomeo) che possono realizzare un impatto
cumulativo (altro criterio per la verifica di
assoggettabilità vedi punto 4.1 dell’allegato al DM del 2015). Il criterio
dell’impatto cumulativo potrebbe portare il progetto a VIA ordinaria. Infatti
secondo il punto 4.1 2. si dovrà evitare che la valutazione dei
potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo
intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali
derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto
ambientale e territoriale.
Si ricorda che solo se le autorità regionale non definiranno autonomamente tale ambito territoriale, le Linee Guida prevedono che l’ambito venga così delimitato:
1. una fascia di un chilometro per le opere lineari (500
m dall'asse del tracciato);
2. una fascia di un chilometro per le opere areali (a
partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).
La sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/200.
Sempre secondo le suddette linee guida allegate al DM del 2015 sono esclusi dall'applicazione del criterio del «cumulo con altri progetti»: i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui nel piano o programma sia stata già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi; i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è integrata nella procedura di VAS.
In realtà il PUO in questo
caso non è stato ancora sottoposto a VAS , le linee guida fanno riferimento
alla VAS ordinaria, ne tanto meno a verifica di VIA integrata nella VAS.
LA
APPLICAZIONE DELLA VAS ORDINARIA AL PUO
Tutto questo conferma che
il PUO dovrebbe andare a VAS ordinaria integrata dalla verifica di VIA ma in realtà come abbiamo visto dalla VIA ordinaria.
Infatti il comma 4 articolo 10 del DLgs 152/2006 prevede che: “4. La
verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 può essere condotta, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS”.
Non casualmente, nel caso di applicazione dei due criteri di localizzazione e di cumulo degli impatti le Linee guida allegate al DM del 2015 affermano che la VAS risulta essere, infatti, il contesto procedurale più adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio.
Perché parlo di VAS ordinaria? Perché l’articolo 6 del DLgs 152/2006 prevede che la VAS ordinaria sia applicata ai Piani che contengono progetti sottoponibili anche alla sola verifica di assoggettabilità a VIA.
Secondo conclusioni dell’Avvocato UE Cause riunite C‑105/09 e C‑110/09 49 (conclusioni recepite nella sentenza CG 17/6/2010) : “l’art. 3, n. 2, della direttiva VAS è esplicito su questo punto, in quanto determina che venga effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, i quali soddisfino le condizioni di cui alla lett. a) o b). Sarebbe pertanto incompatibile il requisito aggiuntivo della possibile sussistenza di significativi effetti sull’ambiente.”. Quindi i piani di cui alla lettera a) sono sottoponibili a VAS a prescindere dal dovere preventivamente valutarne la significatività degli impatti ambientali.
Sempre nelle conclusioni della Avvocatura UE la stessa precisa l’importanza della VAS ordinaria per le alternative proprio in relazione ai progetti sottoponibili a VIA (sia verifica che VIA ordinaria). Le alternative nella verifica di assoggettabilità a VAS non ci sono ma ci sono nella VAS ordinaria. Afferma l’Avvocato UE: “ 31. L’obiettivo specifico perseguito dalla valutazione di piani e programmi emerge dai lavori preparatori. La direttiva VAS integra, infatti, la direttiva VIA di oltre 10 anni più risalente, che ha ad oggetto la considerazione degli effetti sull’ambiente con riguardo all’autorizzazione di progetti. 32. Con l’applicazione della direttiva VIA si è osservato che sussistevano, nel momento della valutazione dei progetti, importanti effetti sull’ambiente spesso già causati da precedenti misure di pianificazione (13). Anche se questi effetti possono quindi essere analizzati nella valutazione di impatto ambientale, tuttavia, essi non possono più essere presi in considerazione in maniera completa al momento dell’autorizzazione del progetto. Per questo motivo è ragionevole analizzare tali effetti sull’ambiente già nella preparazione delle misure e tenerne conto in questo contesto. 33. Ad esempio, un ipotetico piano di costruzione stradale può stabilire che una strada venga costruita in un determinato corridoio. Non si valuterà più, probabilmente, nella successiva autorizzazione del piano di costruzione stradale, se ci sono possibilità alternative a questo corridoio che producano minori effetti sull’ambiente. Per questo si dovrebbe valutare già al momento della definizione del corridoio quali effetti abbia sull’ambiente la delimitazione del tracciato e se debbano essere previste delle alternative. 34. Le disposizioni per l’autorizzazione di progetti che hanno effetti rilevanti sull’ambiente possono essere di diverso tipo. I piani relativi a siti possono stabilire con diversa precisione dove realizzare determinati progetti. Ma anche le misure che stabiliscono come devono essere realizzati i progetti possono avere significativi effetti sull’ambiente. ..35. Si può tenere conto di ogni effetto significativo sull’ambiente solo se si esaminano tutte le misure preparatorie atte a comportare che progetti attuati in un secondo momento producano tali effetti. In tal senso bisogna intendere le nozioni di ‘piano’ e ‘programma’ in modo così ampio da includere anche le disposizioni normative.”
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